Annullato il sequestro preventivo se l’indebita compensazione si è consumata ma l’Agenzia delle Entrate ha bloccato la transazione fiscale.

E’ il principio di diritto stabilito dalla sezione terza penale della Corte di cassazione con la sentenza numero 15493/2025 del 19.12.2024 (data di deposito 18.04.2025), che si è pronunciata sulla questione giuridica della legittimità del sequestro preventivo nel caso in cui il delitto tributario di indebita compensazione, formalmente consumato, non abbia prodotto un danno per l’Erario per il tempestivo intervento dell’Agenzia delle Entrate che ha impedito il quietanzamento dell’F/24 presentato dal contribuente.

  1. L’ipotesi di reato ed il giudizio cautelare reale.

Il Tribunale di Frosinone, in qualità di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, rigettava la richiesta di riesame del sequestro preventivo disposto con decreto dal Gip del Tribunale cittadino in danno del titolare di una ditta individuale sottoposto ad indagini preliminari in relazione alla violazione dell’art. 10-quater del d.lgs. n.74 del 2000 ed avente ad oggetto l’importo di euri 799.000,00 pari alle somme che l’indagato aveva utilizzato, tramite crediti non spettanti o inesistenti derivanti da fatture emesse da imprese cosiddette cartiere, per compensare suoi debiti tributari.

  1. Il ricorso per cassazione.

Con il ricorso per cassazione la difesa eccepiva l’insussistenza del presupposto del periculum in mora considerato che non poteva essere riscontrato alcun danno a carico dell’Amministrazione tributaria, posto che l’operazione di compensazione era stata interrotta dalla Agenzia delle Entrate.

 

  1. La decisione della Cassazione ed il principio di diritto.

La Corte di legittimità ha ritenuto fondata la superiore doglianza per le ragioni indicate nel segmento di motivazione di seguito riprodotta:

  • La consumazione del reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. n.74/2000.

[“…Rileva a questo punto il Collegio che se il dato ora riferito e riportato dal Tribunale ciociaro appare scarsamente rilevante ai fini della sussistenza del fumus delicti, posto che il momento consumativo del reato in questione è quello in cui il contribuente presenta, attraverso i predetti modelli di pagamento, per la compensazione coi debiti tributari su di lui gravati i crediti inesis3.1.tenti o non spettanti, esso appare, invece, significativo in relazione alla determinazione del danno eventualmente patito dalla Amministrazione tributaria e, conseguentemente del profitto conseguito dall’agente..]

3.2. L’irrilevanza della consumazione del reato ai fini del sequestro prodromico alla confisca. 

[.. Infatti, come questa Corte ha già rilevato, in tema di reati tributari, il profitto del reato confiscabile, e pertanto l’importo che è strumentalmente suscettibile di essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato a presidiare l’effettività della futura confisca, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, essendo indifferente se l’imposta evasa, in concreto, sia stata non pagata o oggetto di compensazione con somme di danaro portate a credito dal contribuente (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 2019, n. 1657, rv 275474).

L’evasione di un’imposta, tuttavia, è dato indefettibile per poter affermare che un profitto illecito vi è stato, non essendo invece sufficiente che, a fronte di un credito tributario solo apparente – in quanto inesistente o non spettante – lo stesso non sia mai stato in concreto utilizzato per evitare il pagamento di imposte dovute (così Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 luglio 2021, n. 26575, non massimata, sebbene in relazione alla utilizzazione in dichiarazione di fatture passive relative ad operazioni inesistenti).

Nello stesso ordine di idee si è sviluppata anche, più di recente, la motivazione di altra decisione di questa Corte, nella quale si è rilevato, proprio argomentando sulla base della decisione or ora ricordata, che – pur essendo indiscusso il fatto che rispetto alla integrazione del concetto di “profitto” nei reati tributari è cosa indifferente che, in concreto, sia stato semplicemente omesso il pagamento dell’imposta dovuta ovvero che la relativa obbligazione di pagamento sia stata estinta per effetto dell’avvenuta compensazione del suo importo  con  quello  riferito  ad  altra  somma  di  danaro  portato  a  credito  dal contribuente – è tuttavia necessario, affinché il profitto si realizzi anche in questo secondo caso che la compensazione si sia effettivamente perfezionata; è, in altre parole, necessario che la obbligazione tributaria si sia, almeno formalmente, estinta per effetto della compensazione dell’importo della stessa con l’importo di un credito (nel caso che interessa inesistente o non spettante) vantato dal contribuente (in tale senso si veda, come detto, Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 dicembre 2024, n. 47619, non massimata).

D’altra parte è rimarchevole il dato secondo il quale, a tenore dell’art. 12- bis del d.lgs n.74 del 2000, la misura ablatoria della confisca va ad incidere non tanto sul valore della “imposta evasa”, per come definito dall’art. 1, lett. f), del d.lgs. n. 74 del 2000, ma, espressamente, sui beni che costituiscono “il profitto od il prezzo” del reato, dovendo, pertanto, postularsi che, ai fini della operatività della confisca, e di conseguenza del sequestro preventivo che sia ad essa strumentale, è necessario che, nei termini dianzi indicati, il contribuente infedele abbia conseguito, attraverso la sua condotta delittuosa, un profitto ovvero ne abbia riscosso un prezzo.

Nel caso che interessa, invece, il Tribunale frusinate, pur avendo dato atto della circostanza che la Agenzia delle entrate ha “provveduto a bloccare il quietanzamento delle somme di cui alle deleghe F24 presentate” dall’indagato, non si è data assolutamente carico di verificare se siffatta operazione portata a termine dalla Agenzia predetta ha, di fatto, impedito in radice il determinarsi della compensazione che era alla base del disegno criminoso in ipotesi ordito dal ricorrente, il quale, pertanto, per effetto di essa non ha conseguito dalla sua condotta – senza si ribadisce, che ciò abbia incidenza sul momento consumativo del reato a lui ascritto – alcun reale profitto e non essendo, pertanto egli soggetto alla misura cautelare, essendo il credito tributario tuttora vantato dalla Amministrazione  oggetto di possibile recupero attraverso le forme ordinarie e non attraverso la ablazione penale….]

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA