Nella bancarotta per distrazione l’onere di provare la destinazione dei beni aziendali non rinvenuti dal curatore è a carico dell’amministratore.

Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione sezione quinta penale con la sentenza numero 17827/2025 – pronunciata il 19.03.2025 (depositata il 15.05.2025), chiamata allo scrutinio di legittimità sul tema giuridico della ripartizione degli oneri probatori tra accusa e difesa, quando il PM contesta il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.

  1. L’imputazione e l’esito dei giudizi di merito.

Nel caso in disamina i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato, rinviato a giudizio nella sua qualità di amministratore della società fallita per i reati di bancarotta patrimoniale per distrazione, bancarotta documentale per sottrazione delle scritture contabili e bancarotta impropria da operazioni dolose per l’omissione sistematica del versamento di imposte e contributi previdenziali dall’anno 2009.

  1. Il ricorso per cassazione.

La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di impugnazione, contestando anche la raggiunta prova dibattimentale della distrazione dei beni indicati nella voce di bilancio immobilizzazioni materiali per l’importo di euro 20.000 e dell’autovettura aziendale, perché sottratti al patrimoniale sociale in danno del ceto creditorio.

  1. La decisione della Suprema Corte.

Il Collegio del diritto ha ritenuto infondato il superiore motivo di ricorso dando continuità al consolidato principio che segue che pone a carico dell’amministratore l’onere di indicare la destinazione impressa ai beni aziendali mai posti nella disponibilità della curatela fallimentare la cui esistenza risulti dalle scritture contabili dell’impresa.

Di seguito si riporta il segmento di motivazione di interesse per la presente nota:

“[………..D’altro canto, è altrettanto accreditato l’orientamento secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2000 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295).

L’indirizzo si fonda sulla considerazione che, nel nostro ordinamento, l’imprenditore assume una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell’impresa per l’adempimento delle obbligazioni sociali.

Da qui, la diretta responsabilità dell’imprenditore, quale gestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell’integrità della garanzia.

La perdita ingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un vulnus alle aspettative dei creditori e integra, pertanto, l’evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta.

Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell’onere della prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte della procedura e in assenza di giustificazione al riguardo ( nel senso di dare conto di spese, perdite o oneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche in ragione dell’obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge fallimentare con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui viene interpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittima sollecitazione affinché il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestore dell’impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, rv.249715).

 La decisione gravata si è, dunque, conformata ai principi accreditati dalla giurisprudenza prevalente in tema di prova  della bancarotta per distrazione, attestati sulla affermazione secondo cui ben può operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell’art.192 c.p.p. al fine di affermare la responsabilità dell’imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all’atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell’imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995 Rv. 201517).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dato conto della prova del dato fisico della mancanza dei beni, non avendo il curatore rinvenuto i beni risultanti dalle scritture, così come non ha rinvenuto l’imputato – amministratore, risultato sconosciuto e irreperibile anche al suo indirizzo di residenza – né la sede sociale, né le scritture sociali, che pure, come emergente dal bilancio depositato, erano state regolarmente istituite.].

Sulla stessa linea interpretativa si pone il seguente precedente annotato:

https://studiolegaleramelli.it/2021/02/03/scatta-la-bancarotta-fraudolenta-per-distrazione-se-lamministratore-non-dimostra-la-destinazione-impressa-ai-beni-sociali-non-rinvenuti-dalla-curatela/

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA