Per la consumazione del reato di omissione di atti di ufficio è sufficiente dimostrare il dolo generico del sanitario.

Con sentenza 17489/2025 – depositata in data 08.05.2025, la sesta sezione penale della Corte di cassazione, ha chiarito che per ritenere provata la componente psicologica del reato di omissioni di atti di ufficio commesso dal professionista sanitario è sufficiente dimostrare la coscienza e volontà da parte del professionista di sottrarsi volontariamente dall’adempimento delle mansioni a lui affidate.

 

  1. Il fatto contestato e l’esito dei giudizi di merito.

Secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza in commento la ricorrente era stata ritenuta responsabile dai giudici del doppio grado di merito  del reato previsto e punito dall’art.328 cod. pen. in quanto, come medico di turno presso la Guardia medica di (Omissis), si era rifiutata di visitare e prestare soccorso e assistenza a(Omissis) il quale, a causa di un malore dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, era svenuto riportando un trauma alla testa.

  1. Il ricorso per cassazione.

Contro la sentenza di appello l’imputata interponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di impugnazione.

Per quanto di interesse per la presente nota si segnala che con una doglianza era stato eccepito il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui era stato ritenuto sussistente il dolo del reato, senza considerare lo stato di torpore (riferito dai testi in dibattimento) in cui versava la ricorrente a causa dell’antidolorifico assunto e l’imprevedibilità dei suoi effetti

 

  1. La decisione della Suprema Corte ed il principio di diritto.

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la superiore censura per le ragioni riportate nei passaggi della motivazione che seguono:

[…… Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si limita a reiterare acriticamente la medesima doglianza di merito dedotta in appello, senza alcun confronto con la sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha escluso ogni rilevanza scusante, tenuto conto anche delle competenze professionali della ricorrente, della asserita assunzione del farmaco antidolorifico, sottolineando, peraltro, che la tesi difensiva appare in contrasto con la condotta tenuta al momento in cui si presentò alla guardia medica la persona offesa chiedendo assistenza (cfr. pagina 4).

Va, peraltro, ribadito che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 328 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, in quanto l’avverbio “indebitamente”, inserito nel testo della disposizione, qualificando l’omissione di atti di ufficio come reato ad antigiuridicità cosiddetta espressa o speciale, connota l’elemento soggettivo, non nel senso di comportare l’esigenza di un dolo specifico, ma per sottolineare la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti (Sez. 6, n. 33565 del 15/06/2021, Esposito, Rv. 281846; Sez. 6, n. 2274 del 15/11/1984, dep. 1985, Rv. 168219).

Tale consapevolezza è stata ben evidenziata dalla Corte territoriale che ha posto l’accento sulla situazione effettivamente constatata dalla ricorrente nel momento in cui, guardando dallo spioncino della porta della guardia medica, si rese conto che vi era una persona priva di sensi e sanguinante e, ciò nonostante, rifiutò deliberatamente di aprire la porta e di prestare la dovuta assistenza].

Sul tema giuridico della responsabilità penale della guardia medica (ora medico della continuità assistenziale) si segnalano le note a sentenza che seguono:

(i) https://studiolegaleramelli.it/2024/03/21/e-rimessa-al-giudice-penale-la-valutazione-della-legittimita-del-rifiuto-alla-visita-domiciliare-da-parte-del-medico-di-guardia/

(ii) https://studiolegaleramelli.it/2022/12/01/omissione-atti-di-ufficio-per-il-medico-di-continuita-assistenziale-che-non-si-reca-a-visitare-lanziana-paziente-nella-sua-abitazione/ ;

(iii) https://studiolegaleramelli.it/2020/03/23/risponde-di-omissione-di-atti-dufficio-la-guardia-medica-in-servizio-che-rifiuti-di-aderire-alla-richiesta-di-visita-domiciliare-malgrado-abbia-ravvisato-il-carattere-di-urgenza-dell-2/ ;

(iv) https://studiolegaleramelli.it/2022/03/29/omicidio-colposo-per-la-guardia-medica-che-non-presta-i-primi-soccorsi-ad-un-paziente-colpito-da-infarto/

(v) https://studiolegaleramelli.it/2021/01/28/commette-il-reato-di-rifiuto-di-atti-dufficio-la-guardia-medica-che-non-esegue-la-visita-domiciliare-del-paziente-pur-avendolo-valutato-come-bisognoso-di-urgente-assistenza-sanitaria/

  1. vi) https://studiolegaleramelli.it/2024/06/26/il-medico-di-base-non-risponde-di-rifiuto-di-atti-di-ufficio-al-pari-della-guardia-medica-istituzionalmente-preposta-ad-intervenire-sulle-urgenze/

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