Bancarotta fraudolenta patrimoniale per l’amministratore della società che sottrae al fallimento l’autovettura in leasing.
Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione sezione quinta penale con la sentenza numero 18342/2025 – pronunciata il 16.01.2025 (depositata il 15.05.2025), chiamata allo scrutinio di legittimità sul tema della qualificazione giuridica della condotta dell’imprenditore che rende indisponibili alla procedura concorsuale beni aziendali oggetto di contratto di leasing.
- L’imputazione e l’esito dei giudizi di merito.
Nel caso in disamina i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato, rinviato a giudizio nella sua qualità di amministratore della società fallita per plurimi fatti contestati come integranti il reato di bancarotta patrimoniale per distrazione.
In particolare, uno degli addebiti per i quali è stata ritenuta raggiunta la penale responsabilità del giudicabile, si riferiva ad una autovettura facente parte del patrimonio aziendale mai messa a disposizione del curatore fallimentare: secondo la difesa il veicolo aveva formato oggetto di contratto di leasing in essere alla data del fallimento, mentre, secondo la valutazione omogenea dei giudicanti, il mezzo era stato riscattato dalla società per essere rivenduto sottocosto a terzi in danno del ceto creditorio.
- Il ricorso per cassazione.
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di impugnazione, contestando, per quanto di interesse per la presente nota, vizio di legge e di motivazione del capo della sentenza impugnata che aveva ritenuto consumata la bancarotta distrattiva in relazione alla vendita del veicolo, nonostante lo stesso, oggetto di un contratto di leasing, non fosse mai entrato nel patrimonio della fallita per effetto del mancato riscatto del bene.
- La decisione della Suprema Corte.
Il Collegio del diritto ha ritenuto infondato il superiore motivo di ricorso dando continuità al consolidato principio che segue:
“[….Ciò posto, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità è orientata univocamente nell’affermare che ove il fallimento, come nel caso di specie, riguardi l’utilizzatore del bene, può venire in rilievo anche la sola disponibilità di fatto dello stesso, del quale il soggetto non ha la disponibilità giuridica almeno sino alla fine rapporto e, cioè, sino a quando, previo esercizio del diritto di opzione, non abbia corrisposto il prezzo di riscatto, acquisendo così la proprietà del bene.
Tuttavia, la disponibilità di fatto del bene configurabile in capo all’utilizzatore postula l’avvenuta consegna del bene oggetto di contratto di leasing, sicché la relativa appropriazione da parte sua integra distrazione, in quanto la sottrazione o la dissipazione del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore dello stesso — che avrebbe potuto essere conseguito mediante riscatto al termine del rapporto negoziale — e, al tempo stesso, gravata di ulteriore onere economico scaturente dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione (Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, Ceravolo, Rv.279212; Sez. 5, n. 9427 del. 03/11/2011, dep. 2012, Cannarozzo, Rv. 251995; Sez. 5, n. 44159 del 20/11/2008, Bausone, Rv 241692; Sez. 5, n. 33380 del 18/07/2008, Bottarnedi, Rv. 241397).
L’inadempimento dell’obbligo di restituzione, con la conseguente esposizione della società
verso chi era titolare del correlato diritto, implica una deminutio patrimoni, coerentemente al disposto dell’art. 79 legge fall., in base ai quale se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano più in suo possesso il giorno della dichiarazione di fallimento, il curatore non può riprenderle e l’avente diritto può far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento. Di qui, l’infondatezza del motivo”].
Sui rapporti tra obbligazioni nascenti dal contratto di leasing e bancarotta fraudolenta per distrazione si segnalano i due arresti giurisprudenziali annotati che seguono:
Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA