E’ consentito il patteggiamento per i reati puniti dagli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater d.lgs. n.74/2000 anche se l’imputato non ha pagato il debito tributario.
Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione sezione terza penale con la sentenza numero 14109/2025 – pronunciata il 14.04.2025 (depositata il 13.05.2025), chiamata allo scrutinio di legittimità sull’interpretazione dell’art.13 d.lgs. n.74/2000 in riferimento alla possibilità di definire il giudizio penale per reati tributari con richiesta di applicazione pena, nell’ipotesi di mancato pagamento del debito tributario da parte dell’imputato, ovvero dell’Ente rispetto al quale il giudicabile rivestiva la carica di legale rappresentante pro – tempore al momento della consumazione del delitto tributario.
La sentenza in commento si pone in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha fissato il discrimine che segue:
- E’ consentita l’applicazione di pena concordata per i reati previsti e puniti dagli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quaterlgs. n.74/2000.
- Non è consentita l’applicazione di pena concordata per i reati previsti e puniti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 d.lgs. n.74/2000.
- L’imputazione e la definizione del giudizio con il rito alternativo.
Nel caso in disamina il Giudice per l’udienza preliminare del locale Tribunale aveva accolto la richiesta di applicazione pena concordata tra PM e difesa per la pena finale di mesi otto di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria di euro 6000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’omesso versamento delle ritenute operate alla fonte relative agli emolumenti erogati dovute in base alla dichiarazione mod. 770/2019, per un ammontare di oltre euro 500.000,00 mai corrisposti
Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che nonostante il debito non fosse stato pagato il GUP aveva applicato la pena richiesta dalle parti senza disporre la confisca sul patrimonio dell’imputato.
- Il ricorso per cassazione del Procuratore Generale
Il Procuratore Generale impugnava con ricorso per cassazione la sentenza resa ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p. deducendo vizio di legge sia perché il mancato pagamento del profitto del reato tributario contestato costituiva condizione ostativa sia all’acceso al rito alternativo, sia perché il giudice aveva errato nella mancata disposizione della confisca obbligatoria per legge.
- La decisione della Suprema Corte ed il principio di diritto.
Il Collegio del diritto ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla mancata confisca – perché obbligatoria ex lege – annullando con rinvio la sentenza impugnata.
Di converso è stato ritenuto manifestamente infondato quello relativo alla eccepita erroneità dell’accesso al rito alternativo in mancanza di pagamento del debito tributario per le ragioni che seguono:
[…Inammissibile risulta il primo motivo del ricorso, risultando fondato su un’esegesi dell’art. 13-bis comma 2 che si discosta dal principio, espressione di un consolidato orientamento di legittimità, secondo cui in tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento posta dall’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall’art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l’integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell’autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall’art. 13, comma 1, d.lgs. citato, per i quali l’estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento (Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, Matassini, Rv. 281709 – 01; Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, Incerti, Rv. 273607 – 01)].
Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA