Omicidio colposo per l’amministratore di condominio a seguito di caduta dall’alto dell’operaio se è mancata la verifica dell’idoneità tecnica dell’impresa appaltatrice.
E’ il principio di diritto enunciato dalla sezione quarta penale della Corte di cassazione con la sentenza numero 18169/2025 del 23.04.2025 (data di deposito 14.05.2025), che si è pronunciata sul tema della responsabilità penale dell’amministratore del condominio quando si verifica un incidente sul lavoro durante l’esecuzione di lavori nelle aree comuni.
- L’incidente sul lavoro, il reato contestato e l’esito del doppio grado di merito.
La notizia di reato aveva portato il PM a formulare a carico dell’amministratrice del condominio l’ipotesi di reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione alla caduta dall’alto del titolare di un’impresa individuale mentre era intento ad ispezionare una grondaia collocata in aderenza ad un’abitazione insistente all’interno del condominio.
Secondo la valutazione operata dalla \locale Procura della Repubblica dell’incidente sul lavoro sopra descritto doveva rispondere l’amministratrice del condominio committente l’attività di manutenzione per culpa in eligendo dell’impresa affidataria le opere di manutenzione.
I giudici del doppio grado di merito ritenevano fondato l’impianto accusatorio e condannavano l’imputata alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno con la concessione di una provvisionale in favore dei parenti della vittima in solido con il condominio sede dell’incidente mortale.
- Il ricorso per cassazione.
La difesa dell’imputata impugnava la sentenza resa dalla corte territoriale articolando plurimi motivi di ricorso.
Per quanto di interesse per la presente nota si segnala che con una doglianza veniva contestata l’affermazione della penale responsabilità dell’imputata avendo ritenuto – erroneamente – i giudici di appello, che la stessa avesse assunto la qualifica di datrice di lavoro del prestatore d’opera deceduto, ancorché difettasse una delibera assembleare che le avesse previamente riconosciuto autonomia di azione e concreti poteri decisionali.
Conseguentemente, sempre secondo la difesa, nel caso di specie difettava la condizione necessaria affinché sorgesse, nei confronti dell’imputata, l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato e di informarsi sui rischi correlati all’attività da svolgersi, essendo, invero, conseguito il conferimento dell’incarico alla ditta individuale, di cui il deceduto era titolare, ad istruzioni ricevute oralmente dalla predetta nell’assemblea condominiale.
- La decisione della Cassazione ed i principi di diritto.
La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la superiore doglianza per le ragioni indicate nei segmenti di motivazione di seguito riprodotti, che richiamano i principi di diritto elaborati dalla dominante giurisprudenza di legittimità sulla assunzione della qualità di committente di “fatto” da parte dell’amministratore del condominio e sui doveri che derivano dall’area di rischio che il costituito garante la sicurezza sul lavoro deve governare.
3.1. L’assunzione della qualità di committente sul piano fattuale da parte dell’amministratore del condominio.
[“…Infondato è il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse della [omissis]., con cui si lamenta vizio di motivazione per manifesta illogicità, oltre che per carenza in punto di valutazione della memoria difensiva, sostenendo che, nella decisione impugnata, l’affermazione della sua penale responsabilità risulterebbe illogicamente argomentata, in quanto si sarebbe ritenuto che la predetta, in qualità di amministratrice del condominio teatro dell’incidente, fungesse da datrice di lavoro del prestatore d’opera deceduto, pur in mancanza di una delibera assembleare che le avesse riconosciuto autonomia di azione e concreti poteri decisionali e, quindi, in carenza del presupposto perché sorgesse, nei suoi confronti, l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato e di informarsi sui rischi correlati all’attività da svolgersi.
Rileva in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il tema della sussistenza, in capo all’amministratrice del condominio, di un potere decisionale e, quindi, di scelta dell’impresa cui conferire l’incarico di eseguire l’intervento – consistesse esso nella concreta realizzazione di opere manutentive o, più verosimilmente, nell’effettuazione di un’ispezione locale, funzionale alla loro successiva esecuzione – è stato scrutinato e risolto in senso affermativo dalla Corte territoriale con argomentato congruo e tutt’altro che illogico, pur in assenza di una specifica deduzione difensiva al riguardo nel corpo dell’atto di gravame.
E invero, i giudici del merito, alla stregua del compendio probatorio legittimamente acquisito, hanno affermato, in specie alla pag. 10 della decisione adottata, che, in esito all’assemblea straordinaria tenutasi il 02/12/2015, il condominio, di cui era amministratrice la [omissis]., aveva deliberato di non effettuare la sostituzione della grondaia, il cui cattivo funzionamento era stato segnalato da alcuni proprietari, sul rilievo che fosse sufficiente la verifica dell’eventuale esistenza di un’ostruzione del discendente collocato tra l’interno 2 e l’interno 3, incaricando conseguentemente la predetta di convocare ad horas, per l’indomani, l’addetto al giardinaggio per l’effettuazione di un’ispezione locale; hanno aggiunto, inoltre, che l’indicata professionista, nel dar seguito all’incarico informalmente conferitole mercè la convocazione del prestatore d’opera poi perito, aveva assunto, de facto, la veste di committente dei lavori; hanno, quindi, logicamente concluso che la predetta, in ragione della qualifica rivestita, era tenuta a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa incaricata e, più nello specifico, del suo titolare, essendo la prima un’impresa individuale.
Si ritiene, pertanto, che, a fronte della riscontrata autonomia di azione e degli indubbi poteri decisionali dell’amministratrice di condominio, sia stata razionalmente argomentata, nei suoi confronti, l’affermazione di penale responsabilità, sicché risulta priva di pregio la dedotta doglianza, nella parte in cui si lamenta la manifesta illogicità dell’impianto argomentativo.
In proposito, giova ricordare che costituisce insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui «L’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione» (così Sez. 4, n. 10136 del 20/10/2020, dep. 16/03/2021, Davolos, Rv. 281133-01, nonché Sez. 3, n. 42347 del 18/09/2013, Gallisay, Rv. 257276-01)”].
3.2. Il perimetro della responsabilità penale del committente: culpa in eligendo e culpa in vigilando.
[…Gli anzidetti giudicanti hanno, poi, correttamente posto in rilievo che il committente dei lavori, per la qualità rivestita, è tenuto a controllare l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo prescelto, in tal modo recependo nuovamente gli insegnamenti della Suprema Corte, che, in relazione a fattispecie pressoché sovrapponibile a quella di cui trattasi, ha affermato che «In materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche aita pericolosità dei lavori affidati» (così: Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Marangio, Rv. 267744-01) e, più di recente, ha altresì precisato che «In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice» (così: Sez. 4, n. 37761 del 20/03/2019, Andrei, Rv. 277008-01).
Focalizzata l’attenzione sulla figura dell’amministratore di condominio, la Corte di appello ha, quindi, evidenziato che si rendeva necessario accertare, alla stregua delle notorie capacità tecniche dell’impresa prescelta per effettuare l’intervento, la concreta incidenza della condotta tenuta dall’agente nell’eziologia dell’evento, facendo giustamente richiamo al principio di diritto secondo cui «In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, aita sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo» (così: Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 17/02/2020, Frusciale, Rv. 278435-01).”].
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