Frode fiscale e pagamento del debito fiscale: la Cassazione annulla la sentenza impugnata per dare spazio all’applicazione della diminuente dell’integrale estinzione del debito tributario prima della chiusura del dibattimento.
Questo è il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione sezione terza penale con la sentenza numero 20068/2025 – pronunciata il 15.04.2025 e depositata il 29.05.2025, che ha affrontato l’interessante questione giuridica della possibilità difensiva, deducibile anche con il ricorso per cassazione, di chiedere l’applicazione della diminuente ad effetto speciale prevista dall’art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n.74 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 87 del 2024, con effetto dal 29.6.2024, in applicazione della quale il Giudice di merito può ridurre la pena sino alla metà e non disporre le pene accessorie.
La Suprema Corte con la sentenza in commento ha enunciato i seguenti principi:
- La disciplina di nuovo conio è più favorevole della precedente (e quindi può essere applicata retroattivamente) perché la diminuente ad effetto speciale trova ingresso se il debito tributario risulta estinto prima della dichiarazione di chiusura del dibattimento e non solo prima della dichiarazione di sua apertura come previsto nella disciplina in essere sino al 28.06.2025.
- E’ possibile allagare al ricorso per cassazione la prova dell’estinzione del debito tributario (nella fattispecie per mezzo degli F/24 quietanzati) – in generale preclusa in sede di legittimità – solo se ricorra la condizione dell’entrata in vigore della disciplina di maggior favore in parola successivamente alla definizione del giudizio di appello.
- L’imputazione e l’esito dei giudizi di merito.
Nel caso in disamina i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui all’art. 2 d.lgs. n.74 del 2000 perché, in qualità di legale amministratore e legale rappresentante della omissis s.r.l., al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti indicate nei rispettivi capi di imputazione, riportava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, per i periodi di imposta 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, elementi passivi fittizi per importi significativi riferiti a ciascuna annualità
- Il ricorso per cassazione dell’imputato.
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di impugnazione.
Per quanto di interesse per la presente nota si segnala che con una doglianza veniva censurata la decisione della Corte di appello anche i riferimento al capo della sentenza di secondo grado che non aveva applicato la diminuente dell’art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 87 del 2024.
In sintesi, ha lamentato la difesa che, avendo il ricorrente completamente adempiuto al proprio obbligo di pagamento del debito tributario secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria, prima della chiusura del dibattimento di primo grado ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 87 del 202 l’imputato avrebbe dovuto beneficiare della diminuzione della pena sino alla metà e della non applicazione delle pene accessorie.
- La decisione della Suprema Corte ed i principi di diritto.
Il Collegio del diritto ha ritenuto fondato il superiore motivo di ricorso e, per l’effetto, ha annullato il capo di sentenza relativo alla determinazione della pena per le ragioni indicate nel segmento di motivazione di seguito riportato:
[… “E’ invece fondato e meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), d.lgs. n. 87 del 2014, entrato in vigore il 29/06/2024, «Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto>.
La modifica normativa introdotta, che attiene alla determinazione della pena, è più favorevole per l’imputato, perché, rispetto alla formulazione vigente prima della novella, il termine ultimo entro il quale estinguere il debito tributario, rilevante ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante speciale, prima fissato nella dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, è oggi individuato nella chiusura del dibattimento stesso, avvenuta in data 18/07/2022.
La difesa deduce in proposito, allegando al ricorso dei modelli F24, il totale pagamento del debito tributario alla data del 31/05/2022, attraverso il versamento, nella indicata data, dell’ultima delle rate contenute nel piano di rateizzazione previsto a seguito dell’atto di adesione del contribuente: il pagamento integrale del debito tributario, nelle modalità concordate con l’amministrazione finanziaria, in data anteriore alla chiusura del dibattimento di primo grado, avvenuta all’udienza del 18/07/2022, sarebbe dunque tale da far ritenere il ricorrente meritevole dell’applicazione della circostanza attenuante speciale introdotta con l’art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.
Va ricordato, al riguardo, che, nel giudizio di legittimità, non è consentita l’acquisizione di documenti attinenti al merito sul rilievo che la Corte di cassazione non deve mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità, non essendo riprodotta nel codice di rito attuale la disposizione che, nell’art. 533 di quello abrogato, riconosceva ai difensori tale facoltà (Sez. 5. n. 45139 del 23/04/2013, Rv. 257541; Sez. 3, n. 8996 del 10/02/2011, Rv. 249614; Sez. 5, n. 25897 del 15/05/2009, Milone, Rv. 243902), eccezion fatta dei documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l’applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. 3, n. 38216 del 18/05/2017, Bruno, n.m.; Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188; Sez. 5, n. 10382 del 09/06/1999, Calascibetta, Rv. 214298).
Nella specie, la produzione documentale, che sarebbe inammissibile nella parte in cui attiene al merito, è invece ammissibile nella parte in cui deducе l’applicabilità della speciale attenuante di cui all’art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), d.lgs. n. 87 del 2024, a decorrere dal 29/06/2024, non valutabile nel giudizio di secondo grado, conclusosi il 02/05/2024..]”
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