E’ sempre responsabile di omicidio colposo il committente che non verifica la competenza del lavoratore autonomo deceduto.
E’ il principio di diritto enunciato dalla sezione quarta penale della Corte di cassazione con la sentenza numero 20013/2025 del 29.04.2025 (data di deposito 11.06.2025), che si è pronunciata sul tema della responsabilità penale che assume il committente dell’opera quando ne affida “in economia” l’esecuzione ad un lavoratore autonomo.
La sentenza in commento, ponendosi nel solco di una giurisprudenza consolidata, ha ricordato che il committente, per poter opporre in sede processuale l’assenza di culpa in eligendo rispetto all’incidente occorso al lavoratore autonomo, deve dimostrare di avere prima dell’inizio dei lavori:
- verificato l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo o dell’impresa prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati.
- Assolto l’obbligo di fornire ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare.
- L’incidente sul lavoro, il reato contestato e l’esito del doppio grado di merito.
Il processo giunto sino allo scrutinio di legittimità ha avuto origine da un infortunio sul lavoro con esito mortale verificatosi durante la realizzazione dei lavori di riparazione/sostituzione delle lamiere di metallo posizionate come copertura del capannone della società della quale il committente rivestiva la qualità di legale rappresentante all’epoca dei fatti.
Nel corso dell’esecuzione di tali lavori, una parte in plexiglass aveva ceduto e l’operaio era caduto nella apertura venutasi a creare da un’altezza di 6/7 metri, perdendo la vita sul colpo.
Il PM nella richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di omicidio colposo aggravato dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, cod. pen.), ha evidenziato profili di negligenza, imprudenza imperizia ed inosservanza delle norme prevenzione infortuni sul lavoro e in particolare dell’art. 26 lett. a) e b) e dell’art. 148 d.lgs. n. 81/2008,per non avere l’imputato previamente verificato l’idoneità tecnico professionale del soggetto incaricato, per non avergli fornito informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e per non avere verificato che la copertura fosse capace di sostenerne il peso corporeo.
I giudici del doppio grado di merito ritenevano fondato l’impianto accusatorio e condannavano il giudicabile alla pena ritenuta di giustizia.
- Il ricorso per cassazione.
La difesa dell’imputato impugnava la sentenza resa dalla corte territoriale con un unico motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro fra l’imputato e la vittima obliterando le censure mosse con i motivi di appello senza spiegarne adeguatamente le ragioni.
Invero, secondo la tesi della difesa, dall’analisi del compendio probatorio, non sarebbe emersa alcuna circostanza che potesse legittimare siffatte conclusioni e tale da far desumere in capo all’imputato una posizione di garanzia rispetto alla vittima.
- La decisione della Cassazione ed i principi di diritto.
La Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondata la superiore doglianza per le ragioni indicate nel segmento di motivazione di seguito riprodotto.
“…Questa Corte di legittimità ha, in più occasioni, ribadito che è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo (Sez. 4, n. 26898 del 15/05/2019, Pupa, Rv. 276240 – 01; Sez. 3, n. 35185 del 26/4/2016, Marangio, Rv. 267744Sez. 4, n. 35534 del 14/ 5/2015, Gallone, Rv. 264405; Sez. 4, n. 42465 del 9/07/2010, Angiulli, Rv. 248918).
Il committente, dunque, nel caso di affidamento di lavori in economia, ha l’obbligo primario di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, in quanto il contratto che in questo caso si conclude tra le parti è, senz’altro, un contratto assimilabile, sul piano della disciplina, al contratto di appalto per il quale trova applicazione il d.lgs 81/2008 ed in particolare l’art. 26. Ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per “culpa in eligendo” nella verifica dell’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto scritto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell’opera, intervengano accordi per una mera prestazione d’opera, atteso il carattere negoziale degli stessi (Sez. 3, n. 10014 del 06/12/ 2016 dep.i12017, Lentini, Rv. 269342).
Alla posizione di garanzia in tal modo assunta è connesso anche, ai sensi dell’art. 26 d.lgs n.81/ 2008, l’obbligo di fornire ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare.
Il percorso argomentativo della sentenza impugnata è coerente con i principi su indicati, sicché appare esente dalle censure formulate dal ricorrente”.
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Sul tema della responsabilità penale del committente per i reati colposi di evento (omicidio e lesioni colpose) si segnalano i seguenti arresti giurisprudenziali annotati:
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