Il dolo della bancarotta documentale specifica è dimostrato dalla mancata tenuta della contabilità malgrado il prosieguo dell’attività di impresa.

E’ la decisione assunta dalla Corte di cassazione – sezione quinta penale con la sentenza numero 21006/2025 del 19.04.2025 (depositata il 09.06.2025), che è tornata a definire la componente soggettiva del delitto di bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta specifica, che ricorre nell’ipotesi di distruzione o comunque mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare e gli indici probatori che possono essere utilizzati per la prova della consumazione del reato fallimentare.

Come noto, la fattispecie di reato scrutinata, per quanto concerne l’elemento psicologico del reato, richiede la prova che la condotta sia stata sorretta dallo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori.

 

  1. L’imputazione e l’esito dei giudizi di merito.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità  dell’amministratore e legale rappresentante  della società per i reati di bancarotta fraudolenta documentale.

La condotta contestata secondo la prospettazione accusatoria e ritenuta sussistente dalle conformi sentenze di merito, era consistita nella sottrazione o comunque nella distruzione, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili, non rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

 

  1. Il ricorso per cassazione.

La difesa del giudicabile con il ricorso per cassazione aveva dedotto, tra i vari motivi di doglianza e per quanto di interesse per la presente nota, il vizio di legge e di carenza di motivazione della  sentenza impugnata, in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico.

Secondo la difesa, nel caso in disamina, il reato non poteva ritenersi integrato, evidenziando che l’elemento soggettivo, che pure avrebbe dovuto essere accertato quale dolo specifico, era stato argomentato in modo solo congetturale, ponendo in rilievo che l’imputato aveva emesso delle fatture successivamente alla cessazione della tenuta della contabilità.

Si è sostenuto, quindi, che non sarebbe emersa necessaria finalità, in assenza di qualsivoglia ritorno economico, di pregiudicare il ceto creditorio, con conseguente possibilità di ricondurre, a tutto concedere, la condotta, stante l’assenza delle scritture contabili, alla ipotesi delittuosa della bancarotta documentale semplice.

 

  1. La decisione della Suprema Corte ed i principi di diritto.

La Suprema Corte, ha ritenuto infondata la superiore doglianza rigettando l’interposta impugnazione di legittimità, per le ragioni indicate nel segmento di motivazione che segue:

3.1. La distinzione tra le due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale (generica e specifica) rispetto alla diversità dell’elemento psicologico.

[…E’ vero che è principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – nell’ambito dell’art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un’ipotesi dì reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650).

Sennonché, come pure è stato puntualizzato nella giurisprudenza di legittimità, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando dì specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304].

 

3.2. La ricorrenza del dolo specifico nel caso esaminato.

[Ciò posto, nella fattispecie in esame, dalle conformi decisioni di merito si evince che gli indici in forza dei quali è stato accertato, in capo all’imputato, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori sono stati adeguatamente individuati nella circostanza che le scritture contabili sono state tenute solo fino ad una certa data e non anche successivamente, quando pure l’attività era proseguita, come attestato – e di qui lo scopo di danneggiare i creditori – dall’emissione di fatture e, in particolare, di una, di ingente importo, nei confronti di un’Unità sanitaria locale della quale il ricorrente aveva cercato, pur senza esito, di ottenere il pagamento..].

Per eventuali approfondimenti si segnalano i seguenti arresti giurisprudenziali annotati:

  1. https://studiolegaleramelli.it/2025/04/24/bancarotta-fraudolenta-documentale-specifica-per-il-prestanome-che-non-consegna-le-scritture-pur-avendo-accettato-lincarico-dietro-compenso-e-nella-consapevolezza-dello-stato-di-dissesto-dellimpresa/ (fattispecie relativa alla responsabilità del prestanome /testa di legno)
  2. https://studiolegaleramelli.it/2025/06/05/bancarotta-fraudolenta-documentale-lomessa-tenuta-della-contabilita-interna-della-societa-vale-la-condanna-solo-se-accompagnata-dalla-prova-del-dolo-specifico/ (fattispecie di annullamento della sentenza per carenza di motivazione sul dolo specifico)
  3. https://studiolegaleramelli.it/2021/06/17/bancarotta-fraudolenta-documentale-la-suprema-corte-torna-sul-tema-della-distinzione-tra-le-due-autonome-fattispecie-del-reato-fallimentare-e-del-diverso-atteggiarsi-del-dolo-richiesto-per-la-condann/ (distinzione tra le due fattispecie di bancarotta fraudolenta generica e specifica fondata sul diverso atteggiarsi della componente psicologica)

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA