Zone pericolose non segnalate? In caso di infortunio il datore di lavoro è sempre responsabile in sede penale.
Questo è il principio di diritto enunciato dalla sezione quarta penale della Corte di cassazione con la sentenza numero23320/2025 depositata il 23 giugno 2025 (udienza del 12.06.2025), che si è pronunciata sul tema della responsabilità penale del datore di lavoro che non delimita l’area di cantiere creando la condizione di rischio di caduta dall’alto di un operaio alle sue dipendenze.
La sentenza in commento, ponendosi nel solco di una giurisprudenza di legittimità consolidata, ha ricordato sia gli obblighi di formazione ed informazione che gravano sul datore di lavoro rispetto ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli operari sono destinati ad operare, sia quelli inerenti alla necessità di disporre una corretta delimitazione dell’area di cantiere per scongiurare il verificarsi di incidenti nelle aree non adeguatamente protette.
Viene, infine, richiamata la stabile giurisprudenza relativa alle stringenti condizioni che devono ricorrere affinché possa ritenersi interrotto il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica del datore di lavoro e l’incidente occorso in cantiere a causa della condotta eccentrica della persona infortunata, ricordando che tale fatto non può mai essere eccepito in caso di inadempimento datoriale rispetto alla predisposizione dei presidi di sicurezza.
- L’incidente sul lavoro, il reato contestato e l’esito del doppio grado di merito.
Il processo giunto sino allo scrutinio di legittimità ha avuto origine da un infortunio sul lavoro con esito mortale verificatosi in danno di un operaio precipitato da una voragine del solaio interpiano durante i lavori di rifacimento di un palazzo.
All’esito delle indagini preliminari il PM chiesto il rinvio a giudizio del legale rappresentante dell’impresa nella qualità di datore di lavoro della vittima per il reato previsto dall’art. 589, secondo comma cod. pen. (omicidio colposo aggravato), per avere cagionato la morte del lavoratore per colpa consistita nella violazione delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In particolare, all’imputato la locale Procura della Repubblica aveva contestato:
- di avere omesso l’adozione di adeguati ponteggi idonei a prevenire i pericoli di caduta;
- di non avere impartito le necessarie informazioni e gli adeguati dispositivi di sicurezza;
- di aver consentito al lavoratore di accedere al cantiere e, in particolare, ai piani superiori del palazzo, senza adottare tutte le misure atte a segnalare la pericolosità delle aree nonché di apporre idonea segnaletica di cantiere.
I giudici di primo e secondo grado ritenevano provata la penale responsabilità dell’imputato condannandolo alla pena di giustizia.
- La tesi difensiva ed il ricorso per cassazione.
La difesa dell’imputato impugnava la sentenza resa dalla corte territoriale lamentando:
- Vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova sul nesso causale tra l’omissione e l’evento avverso.
Secondo la difesa l’infortunio era avvenuto perché il lavoratore, di sua iniziativa, aveva abbandonato l’area di cantiere e si era recato in una stanza del palazzo che non era oggetto dei lavori di ripristino.
- Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la condotta abnorme del lavoratore deducendo che la vittima aveva deliberatamente scavalcato lo sbarramento recandosi in un’area espressamente interdetta, contravvenendo alle specifiche disposizioni ricevute.
Detta condotta aveva pertanto innegabilmente determinato l’interruzione del nesso causale, essendo del tutto eccezionale ed imprevedibile.
- La decisione della Cassazione ed i principi di diritto.
La Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondate le superiori doglianze per le ragioni indicate nei segmenti di motivazione di seguito riprodotti.
3.1. La colpa datoriale per omessa delimitazione dell’area di lavoro.
“..La Corte territoriale, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, ha osservato, con ragionamento ineccepibile dal punto di vista logico nonché saldamente ancorato alle risultanze processuali, che il sinistro era riconducibile alla mancata delimitazione dell’area di cantiere con adeguato divieto di accesso alle zone del palazzo pericolanti e alla mancata segnalazione, con appositi cartelli, del foro esistente nel pavimento della stanza (parzialmente coperto da un tappeto) ove il lavoratore era precipitato.
I giudici di merito hanno considerato che la stanza dalla quale era precipitato il B.B. era direttamente accessibile dalle scale e da una porta comunicante con la stanza in cui in cantiere era in fase di allestimento; né poteva costituire efficace divieto di ingresso, in mancanza di specifico avviso relativo al pericolo di crolli, la apposizione di assi di legno alte un circa metro facilmente scavalcabili.
Inoltre, la idonea segnaletica di pericolo non poteva essere sopperita dalla mera comunicazione verbale al lavoratore, peraltro non estesa a tutti gli operai.
Dette argomentazioni ricostruiscono esaustivamente il profilo di responsabilità datoriale consistente nel dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori (Sez. 4, n. 4340 del 24/11/2015, Zelanda, Rv. 265977 – 01; Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018, Verity, Rv. 273258 – 01).
Nel caso di specie, è pacifico che i lavori edili commissionati al A.A. riguardavano il rifacimento del tetto del palazzo., devastato da un incendio; che il palazzo era insicuro e pericolante in più punti; che la stanza in cui era avvenuto il sinistro era adiacente a quella in cui il ponteggio era in fase di montaggio, e quindi adiacente al cantiere in allestimento.
I giudici di merito, dunque, ben evidenziano che, data la situazione di fatto esistente, il luogo di lavoro doveva essere presidiato da segnalazioni idonee a salvaguardare la incolumità dei lavoratori; e, in proposito, le valutazioni di merito della Corte territoriale, riguardanti la insufficienza del mero sbarramento con assi di legno e della accessibilità della stanza non solo dalle scale dell’edificio ma anche da una entrata adiacente a quella ove il cantiere era in fase di allestimento – sono perfettamente in linea con le risultanze esaminate, del tutto coerenti e rispettose dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità.
3.2. L’esclusione della condotta abnorme del lavoratore.
“Non coglie nel segno neppure il motivo con cui si lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione del nesso causale sussistente tra l’omissione della condotta doverosa e il mortale infortunio, poiché sarebbe configurabile un comportamento abnorme del lavoratore.
Come affermato dalla Corte territoriale nonché dal primo giudice (sul punto, come dianzi ricordato, le due pronunce concordano pienamente, formando pertanto un unico tessuto motivazionale), la condotta del B.B. era del tutto pertinente alle operazioni lavorative da espletare, come tale non eccentrica: è stato invero rilevato che la stanza dalla quale il B.B. era precipitato era comunicante con quella in cui il cantiere era in fase di allestimento, di talché l’accesso ad aree adiacenti da parte dei lavoratori non solo era del tutto prevedibile, ma era anche strettamente rientrante nel rischio della lavorazione da eseguirsi.
I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012del 23/11/2022, Rv. 284237 – 01; Sez. 4, n. 5007del 28/11/2018, Rv. 275017 – 01).
Si è altresì precisato che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, può essere considerato quale concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante solo qualora il garante abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del chi riveste la posizione di garanzia (Sez. 4 , n. 27871del 20/03/2019, Rv. 276242 – 01).
Orbene, come affermato dalla Corte territoriale nonché dal primo giudice la condotta del B.B. era pienamente riconducibile al servizio prestato, come tale non eccentrica rispetto all’area di rischio governata dal datore di lavoro, il quale avrebbe ben dovuto prevedere l’eventualità che, durante l’allestimento del cantiere, i lavoratori potessero accedere alle aree pericolanti collocate all’interno del cantiere medesimo nonché adiacenti all’area di lavorazione, adottando le idonee misure per la messa in sicurezza della incolumità dei lavoratori.
- Considerazioni finali.
La sentenza n.23320/2025 conferma un principio ormai consolidato: il datore di lavoro non può sottrarsi alla responsabilità penale in caso di infortuni gravi o mortali se non ha adottato tutte le misure preventive previste dalla normativa sulla sicurezza.
Anche in presenza di comportamenti imprudenti da parte del lavoratore, la responsabilità non può dirsi esclusa se l’ambiente di lavoro non era adeguatamente messo in sicurezza.
Questa pronuncia sottolinea ancora una volta l’importanza della pianificazione preventiva, della delimitazione fisica delle aree pericolose, e della formazione mirata dei lavoratori, aspetti che non possono mai essere trascurati dal datore di lavoro per escludere la sua penale responsabilità
*****
Sul tema della responsabilità penale del datore di lavoro per i reati colposi di evento (omicidio e lesioni colpose) si segnalano i seguenti arresti giurisprudenziali annotati:
Claudio Ramelli © Riproduzione riservata
*****
Hai un caso simile o vuoi proteggere la tua impresa da responsabilità?
Contatta lo Studio Ramelli per una consulenza personalizzata.
Assistiamo imprese, dirigenti e datori di lavoro e figure garanti previste dal d.lgs. n.81/2008 nella gestione del rischio legale e nell’adeguamento dei protocolli di sicurezza per evitare responsabilità penali e civili.