Reati fallimentari: la Cassazione annulla la condanna del sindaco e detta la linea al giudice di merito sugli obblighi di accertamento del fatto e di motivazione
A quali condizioni il mancato esercizio del dovere di controllo sull’operato degli amministratori può comportare la condanna penale del sindaco per fatti di bancarotta?
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza n. 23175/2025 depositata il 20.06.2025, che riassume e applica i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità relativi alla responsabilità (concorsuale) del sindaco nei reati fallimentari commessi dagli amministratori e agli oneri di motivazione che gravano sui giudici di merito che intendano affermarne la penale responsabilità all’esito del processo.
La sentenza è di rilevante interesse per i componenti del collegio sindacale della società, perché ne definisce i doveri e il perimetro della responsabilità penale, offrendo un valido strumento per orientare correttamente la loro attività professionale, al fine di neutralizzare o quanto meno ridurre in modo significativo il rischio di riportare una grave condanna, considerato il rigore sanzionatorio dei reati fallimentari.
L’imputazione e l’esito dei giudizi di merito
Nel caso di specie, i giudici del primo e del secondo grado avevano concordemente affermato la penale responsabilità del ricorrente, rinviato a giudizio nella veste di componente del collegio sindacale, a titolo di concorso per omissione per non aver impedito agli amministratori di commettere:
due ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (art. 223, comma 1, in relazione all’art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare), relativamente a una prima società fallita;
il delitto di bancarotta da operazioni dolose riferito ad altra società fallita (art. 223, comma 1, in relazione all’art. 223, comma 2, n. 2).
Il titolo della responsabilità e l’apporto concorsuale dell’imputato sono stati ravvisati dai magistrati nell’aver omesso deliberatamente di esercitare le proprie funzioni di controllo sulla corretta gestione della società, nella piena consapevolezza della finalità, della natura e dei rischi delle condotte degli amministratori, realizzate in danno dei creditori delle due imprese collettive.
Il ricorso per cassazione
La difesa dell’imputato, con il ricorso per cassazione, ha dedotto – tra i vari motivi di doglianza e per quanto di interesse per la presente nota – articolate censure sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine a:
- effettiva idoneità offensiva delle condotte distrattive e dissipative contestate all’imputato, perché realizzate in un periodo in cui le società che le avrebbero subite erano ancora in bonis e non era razionalmente prevedibile che potessero versare nel futuro in situazione di insolvenza;
- effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale;
- prova del nesso di causalità tra condotta ed evento, non essendo stato accertato se la condotta doverosa asseritamente omessa, ove eseguita, avrebbe potuto evitare l’evento-fallimento.
La decisione della Suprema Corte e i principi di diritto
La Suprema Corte ha ritenuto fondate le superiori doglianze, annullando con rinvio la sentenza impugnata. Di seguito si riportano i passaggi della motivazione riferiti ai principi giuridici applicati nel caso in esame, disattesi dalla Corte d’Appello.
La posizione di garanzia del sindaco
La posizione di garanzia del sindaco trova la propria fonte nei poteri-doveri di controllo attribuitigli dagli artt. 2403 cod. civ. e ss., che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma – pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali – si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 18985 del 14/01/2016, A T, Rv. 267009 – 01).
Le norme in rassegna attribuiscono al collegio sindacale il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Esse conferiscono al medesimo organo il potere di procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; di convocare l’assemblea qualora ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere; di denunciare al Tribunale gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, eventualmente commesse dagli amministratori in violazione dei loro doveri.
I limiti alla responsabilità patrimoniale dei sindaci introdotti dalla legge n. 35/2025
Per completezza si osserva che la legge n. 35 del 2025, in vigore dal 12 aprile 2025, ha modificato il regime della responsabilità civile dei sindaci. La riforma ha introdotto un tetto massimo alla responsabilità patrimoniale di ciascun membro del collegio sindacale: il comma secondo del novellato art. 2407 cod. civ. stabilisce che:
“Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’art. 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni…”.
Qualunque sia l’elaborazione ermeneutica che si svilupperà sulla norma in rassegna, è sufficiente osservare che l’iniziale clausola di riserva (“Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo”) priva la disposizione della capacità di incidere sull’oggetto del presente processo.
Preme invece sottolineare la necessità di ritagliare la posizione di garanzia del sindaco in rapporto alla presenza o meno di revisori (nella specie i giudici di merito affermano che operavano società di revisione), e di correlarla allo specifico fatto-reato oggetto di contestazione anche in rapporto ai connessi poteri impeditivi.
Nei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità si evidenzia che:
“La responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta dei componenti del collegio sindacale non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell’esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera dei sindaci stessi all’attività degli amministratori ovvero dell’effettiva incidenza causale dell’omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato” (Sez. 5, n. 20867 del 17/03/2021, D’Alessandro Feola, Mario, Rv. 281260 – 01).
Invero, la posizione di garanzia, espressiva di uno “speciale vincolo di tutela”, presuppone un dovere impeditivo che, oltre a scaturire da una fonte formale, deve essere caratterizzato da una signoria nei confronti del processo di produzione dell’evento.
Assumono rilevanza non solo i poteri c.d. “direttamente impeditivi” – ossia implicanti interventi autonomamente risolutivi o, per così dire, di arresto potestativo del processo causale – ma anche quelli “indirettamente impeditivi”, poteri cioè idonei ad avviare una sequenza procedimentale in cui la modifica diretta della realtà fattuale può determinarsi solamente in seguito al coinvolgimento, all’interno di una procedura predeterminata dalla legge, di soggetti diversi e ulteriori rispetto a coloro che ne sono titolari, i quali potranno compiere le necessarie attività di neutralizzazione delle altrui condotte delittuose.
E ciò in quanto, come osserva attenta dottrina, nell’ambito di sistemi di tutela articolati, occorre riconoscere capacità impeditiva anche a snodi di un percorso relazionale multifase idoneo, nel suo complesso, a prevenire l’evento. Si tratta, cioè, di leggere il potere di allerta come stimolo di una procedura nella quale altri soggetti sono investiti della decisione finale.
Ciò posto, occorre tenere concettualmente distinta la costruzione della posizione di garanzia, mediante il riconoscimento di poteri astrattamente impeditivi, dall’accertamento della causalità dell’omissione nel caso singolo. Non si deve, cioè, cadere nell’equivoco di sovrapporre e confondere i due piani, riconnettendo automaticamente all’inerzia del garante la causazione dell’evento; occorre, piuttosto, accertare, secondo i consueti canoni, l’efficacia causale del comportamento omesso.
Il nesso di causalità
L’omessa attivazione dei poteri impeditivi deve porsi in connessione causale rispetto all’evento reato commesso dagli amministratori, dovendosi intendere la causalità qui in rilievo alla stregua della tipica causalità concorsuale.
Non si deve, allora, verificare se sostituendo la condotta violativa dell’obbligo di impedimento con quella doverosa il reato commesso dagli amministratori non si sarebbe verificato con certezza o con elevata probabilità logica (secondo le acquisizioni ormai sedimentate in tema di causalità omissiva e condizionalistica pura), ma va accertato se la condotta omissiva del garante abbia concretamente agevolato la realizzazione dell’altrui illecito, che, in ipotesi, si sarebbe comunque potuto verificare sebbene con diverse e più difficoltose modalità di realizzazione.
Il nesso di causalità andrà escluso tutte le volte in cui la condotta doverosa non avrebbe avuto alcuna capacità di incidere sulla commissione dell’altrui illecito.
Ciò implica, a carico del giudice, il compito di individuare: i caratteri del singolo fatto-reato nelle sue espressioni concrete e nelle sue specifiche modalità attuative; la fonte dell’obbligo di attivarsi a carico del sindaco; la sussistenza e la forza di un correlativo potere impeditivo riferito a quella tipologia di eventi; la configurabilità del nesso di causalità sulla scorta del giudizio controfattuale appena delineato.
Il dolo
I reati oggetto di addebito sono puniti a titolo di dolo.
Secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile un concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa, non ravvisabile nell’art. 113 cod. pen. che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo; ne consegue che nei delitti la condotta colposa che accede al fatto principale doloso, è punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposa espressamente prevista dall’ordinamento (così in tema di bancarotta Sez. 5, n. 57006 del 05/10/2018, Curti, Rv. 274626 – 02; cfr. in generale sul tema Sez. 4, n. 7032 del 19/07/2018, dep. 2019, Zampi, Rv. 276624 – 01; Sez. 6, n. 22280 del 07/03/2024, Faso, Rv. 286614 – 02).
Ai fini della corresponsabilizzazione dei sindaci deve essere dimostrato, anche per via indiziaria, il dolo, che deve investire la propria condotta di omissione, ma che implica anche la consapevolezza dell’altrui fatto-reato con adesione all’attuazione di esso.
È sufficiente anche il dolo eventuale (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Zandano, Rv. 260215 – 01) purché esaminato secondo le direttrici tracciate dalla pronuncia delle Sezioni Unite Espenhahn (n. 38343 del 24/04/2014) intervenuta proprio sul tema dei rapporti tra dolo eventuale e colpa cosciente, rimarcando la centralità, nel primo, della dimensione volitiva dell’elemento soggettivo del reato.
Le Sezioni Unite (par. 43.2) hanno affermato che “se la previsione è elemento anche della colpa cosciente, è sul piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente”, laddove “la colpevolezza per accettazione del rischio non consentito corrisponde alla colpevolezza propria del reato colposo, non alla più grave colpevolezza che caratterizza il reato doloso”; ai fini della configurabilità del dolo eventuale, pertanto, non basta “la previsione del possibile verificarsi dell’evento; è necessario anche – e soprattutto – che l’evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato”; nel dolo eventuale, infatti, “oltre all’accettazione del rischio o del pericolo vi è l’accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato”.
Nella prospettiva tracciata dalle Sezioni Unite (par. 50), ai fini della configurabilità del dolo eventuale, è dirimente “un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all’evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta”, sicché riveste decisivo rilievo che “si faccia riferimento ad un reale atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale; e, soprattutto, che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo ed implichi ponderata, consapevole adesione ad esso, per il caso che abbia a realizzarsi”.
Conclusioni
La sentenza annotata, oltre a costituire un valido supporto teorico per orientare il corretto operato dei professionisti che compongono il collegio sindacale, offre ottimi spunti di riflessione per il difensore dell’imputato che, come è opportuno, prima di compiere le scelte processuali – sia nella scelta del rito (ordinario, giudizio abbreviato od applicazione della pena concordata), sia in termini di articolazione delle prove (documentali, testimoniali o per consulenza tecnica qualora si scelga di affrontare il dibattimento) – dovrà valutare ex ante, sulla base del compendio probatorio sedimentato nelle indagini preliminari, gli spazi di manovra tecnica valutando: posizione di garanzia; condotta omissiva; nesso causale tra contegno omissivo del garante e l’altrui condotta illecita; sussistenza o meno del dolo di concorso (con l’organo gestorio amministrativo), anche in termini di dolo eventuale.
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Per eventuali approfondimenti sul tema della responsabilità dei sindaci nei reati fallimentari si segnalano i seguenti arresti giurisprudenziali annotati:
- https://studiolegaleramelli.it/2024/01/24/il-sindaco-non-evita-la-condanna-per-bancarotta-semplicemente-diffidando-lorgano-amministrativo-ad-integrare-il-capitale-sociale/
- 2. https://studiolegaleramelli.it/2021/01/18/rispondono-di-bancarotta-fraudolenta-per-distrazione-i-sindaci-della-societa-fallita-che-abbiano-omesso-di-attivare-i-relativi-poteri-di-denuncia-e-di-intervento-per-impedire-il-depauperamento-del-pat/
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Avv. Claudio Ramelli


