La Cassazione riassume lo stato dell’arte della giurisprudenza sul reato di bancarotta per effetto di operazioni dolose

Non adempiere sistematicamente al pagamento delle imposte dirette ed indirette da parte della società fallita espone l’amministratore al probabile rischio di condanna per il reato di bancarotta per effetto di operazioni dolose, punito dall’art. 223, comma secondo, n.2, legge fallimentare.

Questa è la sintesi operativa dei principi di diritto confermati dalla Corte di cassazione – sezione quinta penale con la sentenza numero 24692/2025 – depositata il 04 luglio 2025, che ha ricordato i più recenti e consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità formatisi intorno al delitto fallimentare in parola.

Il delitto di bancarotta per effetto di operazioni dolose sotto l’aspetto della condotta materiale sanziona l’inerzia dell’organo gestorio che si rende inadempiente l’impresa rispetto al pagamento di crediti per capitale, interessi e sanzioni, generalmente vantati dall’Erario e dagli Enti previdenziali, determinandone così il progressivo indebitamento che diviene causa o concausa del dissesto.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato, si richiede, in capo all’agente (amministratore di fatto o di diritto – liquidatore), la consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica, nonché la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare.

La recente sentenza della Corte di cassazione offre una chiara ricostruzione dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato previsto dall’art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare, con particolare attenzione alle condotte omissive sistematiche.

In questo articolo analizzo i principi giurisprudenziali consolidati, le strategie difensive più efficaci e le implicazioni per chi riveste ruoli gestori nelle società fallite.

Una guida giuridica aggiornata per orientarsi tra responsabilità penale, dissesto e pianificazione processuale

 

L’imputazione e l’esito dei giudizi di merito

Nel caso di specie i giudici del primo e del secondo grado di giudizio avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dei ricorrenti, madre e figlio, rispettivamente rinviati a giudizio la prima nella qualità di amministratore di diritto ed il secondo quale amministratore di fatto della medesima società fallita per avere sistematicamente omesso i versamenti erariali così accumulando un debito verso lo Stato di circa quattro milioni di euro.

 

Il ricorso per cassazione

Gli imputati con il ricorso per cassazione hanno dedotto vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata.

Secondo la comune difesa la sentenza della Corte di appello impugnata non aveva correttamente applicato i principi riferiti all’elemento oggettivo del reato contestato, avendo ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, un aggravamento del dissesto e non una rapporto causale con il fallimento.

Invero, sempre secondo la difesa, la norma incriminatrice, vigente al momento del fatto, individua l’evento del reato nel dato formale del “fallimento”, non nell’evento naturalistico del dissesto, termine impiegato invece, con effetto novativo, nel nuovo testo dell’art. 329 d. lgs. n. 14 del 2019, di talché esulerebbero dalla fattispecie tipica le ipotesi di aggravamento del dissesto, vale a dire tutti i casi in cui la condotta dell’agente abbia concorso a cagionare il dissesto, senza esserne la causa unica.

E’ stato, altresì, censurato il capo di sentenza che ha ritenuto integrato l’elemento psicologico del reato nel caso di specie da ritenersi insussistente secondo una valutazione costituzionalmente orientata delle norme che lo definiscono

La decisione della Suprema Corte ed i principi di diritto

La Suprema Corte ha ritenuto infondate le superiori doglianze rigettando il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi della motivazione di interesse per la presente nota che tratteggiano gli elementi costitutivi del reato con i relativi riferimenti giurisprudenziali.

La nozione di operazione dolosa

In una prima e generale analisi, si può osservare che l’articolo 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, l. fall. incrimina come reato doloso ogni comportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che costituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge e che abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento.

Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, laddove la nozione di “operazione” postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247313-01, 247314-01).

La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le “operazioni dolose” possono anche non determinare un’immediata diminuzione dell’attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell’impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, da parte dell’amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 21014, Beretta, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione).

L’incriminazione di cui si tratta non intende, però, sanzionare l’evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossia la causazione o l’aggravamento del dissesto della società, e sempre che le violazioni fiscali e/o previdenziali possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose, siano cioè espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione dei relativi adempimenti (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata).

Deve rifuggirsi, inoltre, dalla tentazione di affidarsi a un rigido automatismo: il mancato versamento dei tributi o degli oneri previdenziali, che abbiamo condotto la società al dissesto, non integra, per ciò solo, il reato, essendo necessario, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, cit.).

 

L’evento del reato

Anzitutto occorre indagare il corretto significato da attribuire al termine “fallimento” utilizzato dal legislatore.

L’art. 216 l. fall., richiamato dal primo comma dell’art. 223, si riferisce al “fallimento” in senso formale (ossia al provvedimento giurisdizionale); il secondo comma dell’art. 223 l. fall. fa riferimento, invece, al “fallimento” in senso sostanziale, cioè alla “situazione obiettiva di dissesto nella quale la società si viene a trovare per effetto delle operazioni poste in essere dal suo ceto gestorio“.

Infatti, se per “fallimento” nell’art. 223 l. fall. non si intendesse la situazione sostanziale di dissesto, si avrebbe una inutile duplicazione del riferimento alla dichiarazione di insolvenza già contenuto nel rinvio all’art. 216 l. fall. operato dal primo comma della norma.

Inoltre, poiché l’art. 223 l. fall. richiede la sussistenza del nesso causale tra condotta e fallimento, estremo della relazione eziologica deve essere proprio il dissesto e non il provvedimento giurisdizionale che accerta il fallimento.

E’ sufficiente che l’inadempimento sistematico sia una concausa del dissesto

La difesa dell’imputato ritiene, poi, che l’art. 223 l. fall. incrimini non il mero aggravamento della situazione di decozione, bensì la causazione stessa del dissesto.

Tesi che troverebbe fondamento anche nel raffronto tra le diverse formulazioni letterali degli artt. 223 e 224 l. fall.

Siffatta prospettazione ermeneutica non può essere accolta.

Secondo ius receptum, non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, né il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (cfr. Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189 – 01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247316-01).

Militano in tal senso sia la disciplina generale sul concorso di cause dettata dall’art. 41 cod. pen., sia la fenomenologia stessa del dissesto, in quanto è situazione che non si verifica istantaneamente ma con progressione e durata nel tempo.

Il codice della crisi di impresa non ha modificato l’evento del reato

Nessun diverso apporto interpretativo può trarsi dall’art. 329 del Codice della crisi d’impresa, il quale riproduce testualmente l’art. 223 l. fall. La circostanza che, nella descrizione della fattispecie di cui al n. 2 del secondo comma, il termine “fallimento” sia stato sostituito da “dissesto” non sottende alcuna volontà innovativa, ma costituisce mero recepimento della consolidata elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto, onde conferire ulteriore precisione semantica al precetto.

L’elemento soggettivo del reato

La costruzione dei caratteri dell’elemento psicologico della fattispecie in rassegna si trae, come anticipato, dal confronto con l’altra ipotesi delittuosa contenuta all’interno del medesimo numero 2, comma secondo, art. 223 l. fall.

Il delitto di bancarotta fraudolenta rappresentato dalla causazione “dolosa” del fallimento concentra la volizione e rappresentazione sull’evento del reato, disinteressandosi della condotta prodromica; invece, nella diversa ipotesi della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo, nella caratterizzazione tipica voluta dal legislatore, si sposta sui comportamenti che hanno condotto la società al fallimento, quale evento non voluto.

La matrice dolosa della condotta è imperniata sulle operazioni prodromiche al dissesto; mentre l’evento non cade nel fuoco del dolo, neppure nella forma del dolo eventuale (atteggiamento psicologico che richiede «oltre all’accettazione del rischio o del pericolo» anche «l’accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato», così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).

In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità è salda nell’affermare che il dolo deve colpire le operazioni — nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell’amministratore di porre in essere la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società—ma non anche il dissesto, che deve essere “soltanto” prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 – 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247315-01).

In alcune isolate pronunce si assiste a mere imprecisioni definitorie che evocano anche la categoria del “dolo eventuale” (cfr. Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni), ma, nella sostanza, non si rilevano effettive conclusioni difformi, tanto che quelle stesse sentenze dichiarano espressamente di porsi in linea con gli arresti giurisprudenziali che le hanno precedute. Non vi è spazio per rilevare un maturato contrasto nelle decisioni di legittimità e, dunque, il collegio ritiene di non dover rimettere la questione alle Sezioni Unite.

I motivi di ricorso, tuttavia, richiedono una puntualizzazione sul coefficiente psicologico che deve investire l’evento “dissesto” nel delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose.

In sintesi, occorre la consapevolezza di porre in essere un’operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa.

Nelle pronunce di questa Corte è ricorrente l’affermazione per cui dal sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali, con ogni conseguenza ipotizzabile in termini di dissesto dell’impresa a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia e altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997).

Nei casi indicati, dunque, le specifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell’emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell’attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, nel dissesto della società (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 21484 del 09/05/2025, Mancuso, non massimata).

Va aggiunto che, in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell’evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandire meccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva.

Sul punto è utile richiamare quanto espresso dalla giurisprudenza costituzionale a partire dagli anni sessanta (cfr. in particolare sent. n. 42 del 1965) sino all’attualità sull’art. 116 cod. pen.).

Anche di recente la Consulta, nell’occuparsi del concorso anomalo, ha affermato che l’imputazione soggettiva di un reato al suo autore deve rispondere a un criterio di riferibilità soggettiva, aggiungendo, però, che tale criterio può formare oggetto di graduazione. In tale ottica ha ritenuto compatibile con il dettato costituzionale anche la «prevedibilità in concreto, tenuto conto di tutte le peculiarità del caso di specie» e ha spiegato che il reato non voluto deve «potere rappresentarsi alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto» (sentenza n. 55 del 2021).

Se ne trae il convincimento che, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, deve sussistere non solo un rapporto di causalità materiale, ma anche un rapporto di causalità psichica, e cioè l’agente deve potersi rappresentare il dissesto (non voluto) secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile delle operazioni dolosamente compiute; in tal modo si richiede una partecipazione psichica dell’agente al fatto e quindi un coefficiente di colpevolezza che tiene il reato indenne da dubbi di costituzionalità.

Il che consente di inquadrare, in aderenza effettiva al principio previsto dall’art. 27 Cost., la responsabilità penale derivante dal delitto in rassegna nell’ambito delle forme dolose previste dagli artt. 42 e 43 cod. pen.

In definitiva va affermato che, ai fini della integrazione dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, si richiede, in capo all’agente, la consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica, nonché la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare.

La decisione della Corte di appello è conforme ai principi di diritto

La decisione impugnata aderisce perfettamente alle coordinate appena tracciate, sicché non è ravvisabile alcuna inosservanza delle norme penali sostanziali, in cui si sostanzi il denunciato vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La Corte di appello svolge una puntuale analisi sull’efficacia causale delle omissioni tributarie e previdenziali, che, in sintonia con la decisione di primo grado, individua quali concause del dissesto (unitamente all’esposizione debitoria verso gli istituti bancari).

In tale prospettiva valorizza la sistematicità degli inadempimenti, protrattisi dal 2013 sino al fallimento (nel 2017), ispirati da una logica di autofinanziamento surrettizio che ha portato la società ad accumulare un debito verso l’erario, via via sempre più ingente, sino a raggiungere 3.821.782,11 euro: seconda voce, per consistenza, tra quelle ammesse al passivo.

La medesima Corte indica espressamente gli indici della prevedibilità del dissesto, tenuto conto che — a seguito dell’aumento esponenziale delle passività conseguente alla scelta deliberata e sistematica di autofinanziarsi disattendendo gli obblighi tributari e previdenziali — il fallimento era l’unica conseguenza ipotizzabile, in mancanza di possibilità alternative di salvataggio dell’impresa, alla luce della concreta situazione di grave crisi in cui la stessa versava.

 

Conclusioni

La sentenza annotata si inserisce all’interno di un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema della configurabilità della bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, cui la pronuncia numero 24692/2025 ha ritenuto di dare ulteriore continuità, anche in riferimento alla sostanziale equiparazione del perimetro punitivo tratteggiato dall’art. 223, comma secondo, n.2, legge fallimentare con l’art.329 del Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza, tant’è che a distanza di tre anni dall’entrata in vigore della nuova disciplinale Procure della Repubblica continuano a contestare il reato citando l’articolo del R.D. 16/03/1942 n. 267.

In termini difensivi osservo che in casi analoghi a quello trattato dalla sentenza in commento è risultato vantaggioso per l’assistito poter dimostrare nella competente sede dibattimentale che l’impresa aveva tentato tramite richieste di rateizzo, rottamazione, ecc., di ripianare il debito verso l’Erario e gli enti previdenziali pagandone almeno in parte le rate.

In tal modo è stata disarticolata la suggestione di un piano deliberato da parte dell’imputato di autofinanziamento dell’impresa con il debito maturato verso Enti istituzionali, quanto meno per escludere la componente psicologica del reato, vale a dire la cosciente e volontaria inerzia dell’amministratore e la previsione del dissesto dell’impresa ovvero del suo aggravamento.

In altri casi trattati quando vi era stato un avvicendamento nella carica gestoria (successione di plurimi amministratori di diritto) è stato risolutivo dimostrare l’assenza di nesso causale tra l’accumulazione del debito e l’arco temporale in cui l’imputato aveva ricoperto la carica e della correlativa componente psicologica.

Viceversa, qualora dalla disamina del materiale probatorio sedimentato nel fascicolo per le indagini preliminari (segnatamente dalla relazione del Curatore ex art.33 L.F.) risulti difficilmente dimostrabile l’insussistenza della componente oggettiva dell’illecito e non sussistano elementi difensivi per sostenere l’incolpevole indebitamento  dell’impresa, consiglio di valutare attentamente la possibilità di definire il processo con riti alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato o applicazione della pena concordata), considerando che il solo reato di bancarotta per effetto di operazioni dolose è punito con la reclusione da tre a dieci anni e che spesso nel capo di imputazione viene contestata l’aggravante del valore del danno rilevante, ovvero quella dei plurimi fatti di bancarotta (ad esempio bancarotta documentale, bancarotta per distrazione, bancarotta da reato societario) che rendono ancor più critica la posizione dell’imputato esponendolo al rischio di riportare una pesante condanna, senza sospensione condizionale della pena (il limite del beneficio è fino a due anni di reclusione).

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Per eventuali approfondimenti sul tema della bancarotta per effetto di operazioni dolose segnalo i seguenti arresti giurisprudenziali annotati nel blog dello Studio Ramelli:

  1. https://studiolegaleramelli.it/2025/02/26/annullata-la-condanna-di-bancarotta-impropria-da-operazioni-dolose-se-non-e-provata-lincidenza-causale-delloperato-del-nuovo-amministratore-sul-dissesto-della-societa/
  2. https://studiolegaleramelli.it/2024/05/02/bancarotta-per-effetto-di-operazioni-dolose-anche-se-lamministratore-paga-i-dipendenti-della-societa/
  3. https://studiolegaleramelli.it/2023/07/25/le-operazioni-dolose-richieste-per-la-bancarotta-punita-dallart-223-comma-2-n-2-l-f-non-necessariamente-devono-integrare-fattispecie-di-reato/
  4. https://studiolegaleramelli.it/2024/12/06/bancarotta-per-effetto-di-operazioni-dolose-e-non-preferenziale-per-lamministratore-che-paga-operai-e-fornitori-ma-accumula-debiti-con-lerario/
  5. https://studiolegaleramelli.it/2024/06/28/nella-bancarotta-causata-dal-sistematico-inadempimento-dei-debiti-tributari-il-dolo-dellimputato-e-dimostrato-anche-dalla-sua-qualita-di-contabile/
  6. https://studiolegaleramelli.it/2024/06/17/esclusa-la-bancarotta-per-effetto-di-operazioni-dolose-se-linadempimento-tributario-non-e-sistematico/
  7. https://studiolegaleramelli.it/2024/03/26/bancarotta-per-effetto-delle-operazioni-dolose-per-lamministratore-della-societa-cooperativa-che-accumula-debiti-non-versando-sistematicamente-imposte-e-contributi/
  8. https://studiolegaleramelli.it/2023/07/25/le-operazioni-dolose-richieste-per-la-bancarotta-punita-dallart-223-comma-2-n-2-l-f-non-necessariamente-devono-integrare-fattispecie-di-reato/
  9. https://studiolegaleramelli.it/2023/01/12/nella-bancarotta-societaria-per-effetto-delle-operazioni-dolose-per-condannare-lamministratore-subentrato-e-necessario-dimostrare-lincidenza-causale-del-suo-ruolo-gestorio-rispetto-al-debito-preesiste/
  10. https://studiolegaleramelli.it/2022/11/04/il-rilevante-debito-verso-lerario-causa-del-fallimento-non-determina-automaticamente-la-bancarotta-per-effetto-di-operazioni-dolose/
  11. https://studiolegaleramelli.it/2021/06/19/il-sistematico-inadempimento-delle-obbligazioni-tributarie-e-previdenziali-da-parte-della-societa-costituisce-condotta-idonea-ad-ascrivere-allamministratore-la-penale-responsabilita-per-banca/

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