Art.11 d.lgs. n.74/2000: La Cassazione annulla il sequestro preventivo se il patrimonio dell’indagato è capiente e può soddisfare il credito dell’Erario.
L’ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte non legittima il sequestro del patrimonio del contribuente indagato se le operazioni finanziarie, considerate dall’accusa simulate e finalizzate alla dispersione delle garanzie del credito erariale, non hanno attitudine a pregiudicare gli interessi riscossivi dell’Amministrazione finanziaria dello Stato.
Questa è la sintesi del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione – sezione terza penale con la sentenza numero 26095/2025 – depositata il 16 luglio 2025, che ha riconosciuto le ragioni del contribuente annullando il sequestro preventivo eseguito sul suo patrimonio personale.
La Suprema corte ha cassato l’ordinanza impugnata per carenza del presupposto dell’incapienza del patrimonio dell’indagato il quale, avendone dimostrato la solida consistenza, ha eccepito l’assenza di un elemento costitutivo del reato e del periculum in mora, vale a dire la necessità di anticipare, in via cautelare, il vincolo sui beni dell’indagato per il reato ipotizzato di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte.
L’incolpazione provvisoria e la fase cautelare reale.
Nel caso di specie il Tribunale cautelare del tribunale cittadino aveva rigettato il riesame del ricorrente con il quale era stato richiesta la revoca della misura cautelare reale disposta dal Giudice per le indagini preliminari per un importo di circa 18 milioni di euro, secondo l’ipotesi accusatoria pari al valore dei cespiti distratti dal patrimonio personale del contribuente per eludere il pagamento delle imposte dovute per la commissione del reato di dichiarazione infedele punito dall’art. 4 d.lgs. n.74/2000.
Il ricorso per cassazione
L’indagato con il ricorso per cassazione ha lamentato vizio di legge dell’ordinanza impugnata sotto plurimi profili convergenti nel denunciare la mancanza degli elementi costitutivi del reato punito dall’art. 11 d.lgs. n.74/2000.
Per quanto rileva per la presente nota il ricorrente ha dedotto la mancanza del presupposto del periculum in mora sostenendo che il Collegio cautelare non aveva considerato il valore dei cespiti immobiliari di proprietà del contribuente ampiamente capaci di soddisfare le pretese erariali, anche eventualmente calcolando la necessità di soddisfare i crediti extra erariali.
Invero, secondo la tesi difensiva, non sussisteva il pericolo concreto per la soddisfazione delle pretese del fisco, in quanto il patrimonio dell’indagato poteva essere valutato valutato tra i 29 milioni e i 50 milioni di euro, peraltro non alienabile perché già bloccato dall’ipoteca di secondo grado iscritta proprio dall’Amministrazione finanziaria.
La decisione della Suprema Corte ed i principi di diritto
La Suprema Corte ha ritenuto fondata la superiore doglianza erroneamente disattesa dal Tribunale cautelare annullando con rinvio l’ordinanza impugnata.
Di seguito si riportano i passaggi della motivazione di interesse per la presente nota che tratteggiano gli elementi costitutivi – materiale e psicologico – del reato previsto e punito dall’art.11 d.lgs. n.74/2000
Per configurare il reato non è necessaria l’esistenza di una procedura di riscossione.
Si rammenta che l’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (rubricato “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”) sanziona, nell’ipotesi di cui al comma 1, la condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, applicandosi una pena edittale più elevata laddove l’ammontare delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, sia superiore a duecentomila euro.
La norma incriminatrice, la cui portata applicativa è stata ampliata, anche con l’introduzione al secondo comma di una nuova fattispecie, dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha un suo precedente storico nell’art. 97 d.P.R. n. 602 del 1973, che, nella versione introdotta dalla legge n. 413 del 1991, puniva, con la reclusione fino a tre anni, il contribuente che, alfine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, aveva compiuto, dopo che erano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o erano stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta, ovvero erano stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che avevano reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale. La disposizione non si applicava se l’ammontare delle somme non corrisposte non era superiore a 10 milioni di lire.
Nel confrontare la previsione attuale con quella precedente, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 17071 del 04/04/ 2006, Rv. 234322) ha osservato come nella vigente fattispecie di cui all’art. 11 d.lgs. 74 del 2000 sia scomparso ogni riferimento alla necessità dell’effettivo avvio di un qualsiasi accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l’azione sia idonea a rendere inefficace l’esecuzione esattoriale, configurandosi dunque l’illecito penale in termini di reato di pericolo concreto (sul punto cfr. Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2006, Rv. 266771), integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei – secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell’Erario – a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un’esecuzione esattoriale in atto (Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, dep. 16/10/ 2018, F.1 Rv. 274066 – 01; Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771 – 01; Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei, Rv. 256376 – 01).
Il bene giuridico protetto dalla norma
Il bene giuridico protetto dalla norma va, infatti, individuato nella garanzia generica patrimoniale offerta al fisco dai beni dell’obbligato, tenuto conto che il debitore, ex art. 2740 cod. civ., risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Il reato sussiste solo se è provata la natura simulata e fraudolenta dell’atto dispositivo.
Del resto, a ben vedere, la “tenuta” anche costituzionale – in particolare sotto il profilo del principio di offensività – della configurabilità in chiave di pericolo dell’illecito appare garantita dalla necessità che la condotta volta alla sottrazione del bene si caratterizzi per la natura simulata dell’alienazione del bene o per la natura fraudolenta degli atti compiuti sui propri o sugli altrui beni; in altre parole, solo un atto di disposizione del patrimonio che si caratterizzi per tali modalità, strettamente tipizzate dalla norma, può essere idoneo a vulnerare le legittime aspettative dell’Erario, posto che, diversamente, verrebbe sanzionata, in contrasto con il diritto di proprietà, costituzionalmente garantito, ogni possibile condotta di disponibilità dei beni, allo stesso diritto di proprietà strettamente connaturata.
E’ per tale ragione che questa Corte ha già espressamente affermato che non integra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte la condotta di chi, pur nella pendenza della procedura esattoriale, si limiti a disporre appunto dei propri beni (cfr. Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Caneva e altro, Rv. 252996 – 01).
L’atto dispositivo deve essere idoneo a rendere efficace la riscossione del credito erariale
Va aggiunto, inoltre, che non necessariamente le condotte, pur caratterizzate dalle indicate modalità simulatorie o fraudolente, sono per ciò solo idonee a “a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”; il fatto che il legislatore abbia aggiunto espressamente un tale requisito come elemento costitutivo del fatto, pur in presenza di condotte decettive del tipo ricordato, rende evidente che l’idoneità non si identifica con la realizzazione di un’alienazione simulata o di un atto fraudolento, non potendo l’accertamento della sussistenza del requisito prescindere da una valutazione dell’intero patrimonio del contribuente da rapportarsi alle pretese dell’Erario, ben suscettibili di essere infatti ugualmente garantite pur in presenza della realizzazione di atti simili.
Il rischio che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del debitore presuppone, infatti, che la diminuzione causata dall’atto realizzato comporti una riduzione significativa delle garanzia, da valutare sia in relazione al credito, sia in relazione al patrimonio del contribuente.
A ragionare diversamente, del resto, diverrebbe impossibile, se non integrando reato, per qualunque soggetto che fosse debitore verso l’Erario di una somma superiore a 50.000 euro, e pur titolare di un patrimonio di gran lunga più consistente, compiere atti di disposizione del proprio patrimonio.
In definitiva, dunque, deve affermarsi che all’anticipazione della soglia di rilevanza penale della condotta, collocata in un momento nel quale l’obbligazione tributaria può non essere ancora sorta, deve necessariamente corrispondere, pena il possibile vulnus di principi di carattere costituzionale, una stretta interpretazione dei requisiti della condotta, configurante reato unicamente laddove si sia in presenza di vendita simulata o di altri atti fraudolenti idonei, nel senso appena rammentato, a porre in pericolo la pretesa tributaria.
Le ragioni dell’annullamento del sequestro preventivo
Venendo al caso di specie, pur avendo ampiamente motivato in ordine al requisito della fraudolenza degli innumerevoli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal (analiticamente descritti alle p. 4 e 5 dell’ordinanza impugnata), il Tribunale avrebbe dovuto preliminarmente spiegare perché il patrimonio del ricorrente, del valore certamente non inferiore a 29 milioni di euro, non è idoneo a garantire la (di gran lunga inferiore) pretesa dell’Erario.
Si tratta, come anticipato, di una questione posta dal ricorrente in sede di riesame con riguardo al periculum, ma che incide, in primo luogo, sulla sussistenza stessa del reato; sul punto, l’omessa risposta da parte del Tribunale integra una violazione di legge, deducibile ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.
Conclusioni
La sentenza annotata si inserisce all’interno del dominante orientamento giurisprudenziale di legittimità cui la pronuncia numero 26095/2025 ha ritenuto di dare ulteriore continuità.
Osservo che nella pratica giudiziaria degli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento dei sequestri preventivi finalizzati alla confisca disposti proprio in relazione al reato punito dal’art.11 d.lgs. n.74/2000 a seguito di segnalazioni della relativa notizia di reato da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza all’esito di accertamenti svolti sulla posizione fiscale dei singoli contribuenti (privati ed imprese)
Le eccezioni e difese che il legale può svolgere nella fase cautelare con la richiesta di riesame ed il successivo, eventuale, ricorso per cassazione rispetto ad una contestazione di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte per chiedere la revoca o l’annullamento del sequestro possono riguardare sia l’assenza di uno o più elementi costitutivi della condotta materiale del reato, sia, l’effettiva necessità di comprimere il patrimonio personale del contribuente con un provvedimento inaudita altera parte vale a dire prima emesso ed eseguito sui beni dell’indagato e poi notificato al medesimo.
Tale situazione espone l’indagato ad evidenti criticità dal punto di vista finanziario non potendo disporre dalla data di esecuzione della misura cautelare reale dei propri beni mobili, immobili e soprattutto della liquidità sulla quale faceva affidamento, anche per conti cointestati con i stretti congiunti.
Per difendersi dal delitto tributario in parola e più in generale per tutte le fattispecie incriminatrici previste dal d.lgs. n.74/2000 e svolgere un’efficace azione difensiva, molto spesso si rileva affiancare all’attività del penalista quella di un consulente tecnico fiscale al fine di poter evidenziare e dimostrare con dignità di prova quanto segue:
- mancato superamento della soglia di punibilità fissata dalla norma in euro 50.000;
- l’atto dispositivo oggetto di contestazione penale non ha effettivamente compromesso l’azione esecutiva del fisco perché (come nel caso sopra esaminato nella sentenza numero 26095/2025) i beni rimasti nel patrimonio dell’indagato sono sufficienti a garantire il recupero del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria dello Stato;
- l’atto è anteriore alla formazione del debito, oppure il credito vantato dall’Erario ha formato oggetto di contenzioso fiscale e pertanto non può ritenersi accertato;
- l’atto dispositivo oggetto di incolpazione non è sorretto dal dolo specifico voluto dalla norma, vale a dire il contribuente non aveva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte ma l’ha eseguito per altre finalità (ad esempio esigenze familiari, liquidità urgente, risanamento aziendale).
- Nel decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari manca ogni riferimento al periculum in mora.
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Per eventuali approfondimenti sul delitto tributario di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte segnalo i seguenti arresti giurisprudenziali annotati nel blog dello Studio Ramelli:
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Avv. Claudio Ramelli

