La prescrizione del reato di occultamento delle scritture contabili inizia a decorre dalla conclusione dell’accertamento fiscale.

Hai ricevuto un avviso di garanzia od un atto di conclusione delle indagini per occultamento delle scritture contabili? Ti stai chiedendo se il reato è ormai prescritto, visto che la tua attività è cessata da anni?

Attenzione: non sempre la prescrizione decorre dalla fine dell’attività d’impresa.

Una recente sentenza della Corte di cassazione – sezione terza penale con la sentenza numero 26898/2025 – depositata il 22 luglio 2025, ha confermato un principio fondamentale che può fare la differenza tra archiviazione e condanna: nel caso di occultamento, il reato è considerato permanente e la prescrizione inizia solo al termine dell’accertamento fiscale.

In questo articolo spiego:

  • Cosa ha deciso la Suprema Corte e perché è importante la pronuncia in commento;
  • Quando inizia a decorrere realmente la prescrizione;
  • Quali strategie difensive possono rilevarsi risolutive per la difesa dal reato punito dall’art. 10 d.lgs. n.7472000, quando non è possibile ritenere il reato estinto per prescrizione.

Che tu sia un imprenditore coinvolto in un’indagine od un consulente tributario troverai qui strumenti utili per valutare rischi e opportunità difensive in modo concreto e tempestivo.

Il capo di imputazione e la decisione dei giudici del merito

I Giudici del primo e del secondo grado di giudizio avevano, con valutazione concorde, ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputato, rinviato a giudizio in qualità di legale rappresentante della ditta  individuale per avere occultato le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari dell’impresa, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione concedendo al medesimo il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e delle pene accessorie.

Il ricorso per cassazione

L’imputato con il ricorso per cassazione, per quanto rileva per la presente nota, ha lamentato vizio di legge deducendo l’intervenuta prescrizione del reato, avendo la ditta cessato la sua attività il 31/03/2013, il reato avrebbe potuto essere commesso solo fino al 31/03/2013.

Secondo la difesa, pur in presenza di atti interruttivi, il termine decennale massimo di prescrizione era da considerarsi comunque decorso con conseguente estinzione del reato

 

La decisione della Suprema Corte ed i principi di diritto

La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondata la superiore doglianza.

Di seguito si riportano i passaggi della motivazione di interesse per la presente nota che affrontano il tema della prescrizione del reato previsto e punito dall’art.10 d.lgs. n.74/2000, operando una netta distinzione tra distruzione delle scritture contabili ed occultamento delle stesse, trattandosi di condotte alternative, previste e punite dalla medesima fattispecie di reato.

 

La distinzione tra le due condotte alternative previste dalla stessa norma

E’ insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità che «La condotta del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (già previsto dall’art. 4, comma primo, lett. b) L. n.516 del 1982) consiste nella distruzione o nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

A differenza della distruzione che realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione. l’occultamento che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell’ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione» (Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239).

In altri termini, la condotta antigiuridica di occultamento perdura finché esiste in favore dell’amministrazione il potere di controllare l’ammontare dei redditi o del volume degli affari (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697).

 

La diversa decorrenza della prescrizione per ciascuna delle due ipotesi.

La diversa struttura del reato ha delle ricadute ai fini della decorrenza del relativo termine prescrizionale: in un caso, ove si tratti di reato istantaneo, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si è conclusa l’attività di distruzione delle scritture; mentre, nel caso di reato permanente, perdurando l’obbligo di esibizione finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, la prescrizione inizierà a decorrere solo a partire dalla conclusione dell’accertamento tributario (Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669; Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340), momento in cui possono essere considerati esauriti gli effetti dell’illecito, essendo l’occultamento divenuto definitivo e non più eliminabile da parte degli organi dell’accertamento tributario.

 

La decisione del caso concreto sopposto al vaglio di legittimità

Pertanto, nel caso di specie, vertendosi in materia di occultamento dei documenti contabili, condotta indicata prioritariamente nel capo di incolpazione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898), ed essendosi il procedimento di accertamento tributario concluso il 29/08/2017 (v. pag. 3 della sentenza di primo grado), il termine decennale massimo di prescrizione, decorrente dalla conclusione dell’accertamento, non è ad oggi decorso.

Né può sostenersi, come fa il ricorrente, che il reato avrebbe potuto essere commesso solo fino al 31/03/2013, perché in tale data è cessata l’attività della ditta, posto che, secondo l’insegnamento di questa Corte, l’intervenuta cancellazione dell’impresa, eseguita per cessazione dell’attività in epoca antecedente alla data dell’accertamento fiscale, non ha rilevanza ai fini della consumazione del reato, la cui condotta è quella di occultamento o distruzione delle scritture contabili e della documentazione obbligatoria (Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676; nello stesso senso, Sez. 4, n. 5418 del 21/01/2022, Corcione, non mass.).

 

Considerazioni finali e strategie difensive

La sentenza annotata si inserisce all’interno del dominante orientamento giurisprudenziale di legittimità cui la pronuncia numero 26898/2025 ha ritenuto di dare ulteriore continuità.

Sul punto di diritto segnalo le sentenze numero 13517/2025: https://studiolegaleramelli.it/2025/04/11/nel-caso-di-occultamento-delle-scritture-contabili-il-reato-assume-natura-permanente-e-la-prescrizione-decorre-dalla-conclusione-dellattivita-di-verifica/; numero 919/2023; https://studiolegaleramelli.it/2023/01/19/art-10-d-lgs-n-74-2000-la-cassazione-torna-a-precisare-come-opera-il-diverso-regime-della-decorrenza-della-prescrizione-tra-la-condotta-di-occultamento-e-quella-di-distruzione-delle-scritture-contabil/; numero 8316/2022 https://studiolegaleramelli.it/2022/03/17/la-prescrizione-del-reato-tributario-di-occultamento-delle-scritture-contabili-inizia-a-decorrere-dalla-conclusione-della-verifica-compiuta-dalla-guardia-di-finanza/; numero 41422/2024  https://studiolegaleramelli.it/2024/11/18/art-10-d-lgs-n-74-2000-la-difesa-che-intende-provare-la-distruzione-e-non-loccultamento-delle-scritture-contabili-deve-assolvere-il-relativo-onere-nel-corso-del-processo/ tutte pubblicate nel blog dello studio che enunciano il lo stesso principio confermato dalla sentenza oggi commentata.

Per difendersi dal delitto tributario in parola e svolgere un’efficace azione difensiva, molto spesso si rileva decisivo affiancare all’attività del penalista quella di un consulente tecnico fiscale.

Secondo la mia esperienza personale posso indicare quali strategie è possibile adottare per tentare di ottenere l’assoluzione, con la precisazione che ogni giudizio richiede una attenta valutazione delle peculiarità del singolo caso patrocinato e della posizione soggettiva dell’assistito.

  1. Carenza del dolo specifico di evasione.

In questo caso occorre dimostrare che l’occultamento o la distruzione non erano finalizzati all’evasione fiscale ma sono imputabili a fatti colposi, vale a dire negligenza, disorganizzazione, eventi accidentali come incendi, allagamenti dei locali aziendali ecc..

  1. Mancanza di pregiudizio nella ricostruzione del reddito del contribuente.

Anche in questo caso la difesa deve provare con rigore che nonostante l’occultamento o la distruzione parziale di alcuni documenti non consegnati all’organo accertatore è stato comunque possibile ricostruire i redditi e il volume d’affari attraverso altri documenti messi a disposizione del contribuente.

Ciò può escludere il reato solo se la documentazione proviene dallo stesso contribuente verificato in quanto, secondo la Cassazione, se la ricostruzione è avvenuta con difficoltà magari mediante acquisizioni presso terzi soggetti il reato sussiste trattandosi di fattispecie di pericolo.

 

  1. Prescrizione del reato.

Qui valgono le precisazioni dettate dalla sentenza in commento quanto alla decorrenza del termine per il calcolo del maturarsi della prescrizione.

 

  1. Distinzione tra occultamento e omessa tenuta.

La difesa potrebbe essere imposta sulla riqualificazione della condotta come di omessa tenuta delle scritture contabili che costituisce un mero illecito amministrativo e non un fatto di reato.

 

  1. Definizione del processo con riti alternativi al dibattimento.

Infine, qualora dalla disamina del materiale probatorio sedimentato nel fascicolo per le indagini preliminari risulti poco probabile dimostrare l’insussistenza della componente oggettiva  o soggettiva dell’illecito, consiglio di valutare attentamente la possibilità di definire il processo con riti alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato o applicazione della pena concordata), considerando la severità della risposta sanzionatoria prevista dalla norma che punisce il reato con pena detentiva da tre a sette anni di reclusione  con rischio dell’imputato di riportare una pesante condanna, senza sospensione condizionale della pena.

******

Per approfondimenti sul delitto tributario di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte segnalo i seguenti arresti giurisprudenziali annotati nel mio blog:

  1. https://studiolegaleramelli.it/2025/02/19/il-reato-di-occultamento-dei-documenti-contabili-puo-essere-dimostrato-anche-con-il-rinvenimento-delle-fatture-presso-i-clienti/
  2. https://studiolegaleramelli.it/2025/03/24/la-cassazione-definisce-il-discrimine-tra-il-reato-di-occultamento-delle-scritture-contabili-e-lillecito-amministrativo-dellomessa-consegna-della-documentazione-fiscale/
  3. https://studiolegaleramelli.it/2024/09/12/occultamento-della-contabilita-il-pagamento-del-debito-tributario-non-da-accesso-alla-causa-di-non-punibilita-del-fatto-tenue/
  4. https://studiolegaleramelli.it/2024/07/25/il-delitto-di-occultamento-delle-scritture-si-configura-anche-se-la-guardia-di-finanza-ricostruisce-autonomamente-la-contabilita-dellimpresa-verificata/
  5. https://studiolegaleramelli.it/2023/04/13/il-reato-tributario-di-occultamento-delle-scritture-contabili-e-escluso-solo-se-il-fatturato-puo-essere-ricostruito-in-base-alla-documentazione-conservata-dallimprenditore-interessato/
  6. https://studiolegaleramelli.it/2023/02/09/il-dolo-nel-reato-di-occultamento-delle-scritture-contabili-e-dimostrato-anche-dal-comportamento-del-contribuente-che-si-sottrae-ad-ogni-obbligo-fiscale/
  7. https://studiolegaleramelli.it/2022/11/16/condannato-per-occultamento-dei-documenti-contabili-limprenditore-che-si-difende-sostenendo-di-aver-consegnato-agli-investigatori-copia-dei-movimenti-del-conto-corrente-dai-quali-poter-ricostruire-il/
  8. https://studiolegaleramelli.it/2022/09/13/sussiste-il-reato-di-punito-dallart-10-d-lgs-n-74-2000-anche-se-i-ricavi-relativi-alle-fatture-occultate-sono-facilmente-individuabili-esaminando-il-conto-corrente-del-contribuente/
  9. https://studiolegaleramelli.it/2022/06/07/la-condotta-di-occultamento-delle-scritture-contabili-e-provata-dal-rinvenimento-delle-fatture-presso-i-terzi-destinatari-dei-documenti-fiscali/
  10. https://studiolegaleramelli.it/2021/11/12/non-integra-la-condotta-di-occultamento-prevista-e-punita-dallart-10-d-lgs-74-2000-la-mancata-consegna-delle-scritture-e-dei-documenti-contabili-alla-guardia-di-finanza-in-sede-di-verifica/
  11. https://studiolegaleramelli.it/2021/04/03/occultamento-o-distruzione-delle-scritture-contabili-la-ritardata-consegna-allagenzia-delle-entrate-dei-documenti-contabili-da-parte-dellimputato-non-ne-esclude-la-responsabilita-pe/
  12. https://studiolegaleramelli.it/2020/06/23/occultamento-o-distruzione-di-documenti-contabili-il-rinvenimento-di-fatture-in-formato-digitale-successivamente-alla-perquisizione-non-vale-ad-escludere-la-configurabilita-del-reato-tributario/

 

Contattaci per risolvere il tuo caso

Hai ricevuto la notificazione di un avviso di garanzia o un atto di conclusione delle indagini (415 bis c.p.p.) per una contestazione di occultamento o distruzione delle scritture contabili o di altro reato tributario?

Se sei coinvolto in procedimenti per reati tributari e vuoi chiarire la tua posizione alla luce delle ultime novità giurisprudenziali, contattami per una consulenza personalizzata: analizzeremo insieme rischi, strategie difensive e possibili soluzioni per tutelare i tuoi interessi.

Se sei un consulente fiscale oppure un legale con altra specializzazione, posso coadiuvare la tua attività valutando eventuali risvolti di natura penale del fatto contestato al tuo cliente.

La tempestività dell’intervento legale è un valore: 347/6486710 – 06/4740054 – c.ramelli@studiolegaleramelli.it

Avv. Claudio Ramelli