Cassazione 28613/2025 telecamere nascoste sul lavoro: quando è reato?
Hai mai subito furti all’interno della tua attività commerciale? Ti sei mai posto il problema di come poterli accertare con urgenza e documentare il fatto davanti all’Autorità giudiziaria senza commettere reati?
A tale interrogativo risponde con estrema chiarezza la Cassazione sezione quinta penale con la recentissima sentenza numero 28613/2025 – depositata il 05 agosto 2025, che ha affrontato il tema della legittimità dell’iniziativa intrapresa dal datore di lavoro che installa senza le preventive autorizzazioni previste dalla legge una telecamera nascosta per riprendere il proprio dipendente intento a sottrarre l’incasso dell’attività commerciale.
La Cassazione con la sentenza in commento ribadisce il principio secondo il quale l’installazione di telecamere non autorizzate nei luoghi di lavori costituisce fatto di reato punito dall’art.38 dello Statuto dei Lavoratori ad eccezione del caso – ritenuto ricorrente nella fattispecie esaminata – che la mancata comunicazione e la conseguente carenza di consenso dei sindacati o dell’Ispettorato del Lavoro, si sia resa necessaria per controllare l’operato del singolo dipendente nei confronti del quale ci siano già dei validi sospetti di comportamenti illeciti.
Il capo di imputazione e la decisione di merito
All’imputata era stato contestato il delitto di furto continuato aggravato dalla destrezza, dalla relazione di prestazione d’opera e dall’aver cagionato un danno di rilevante gravità, per avere reiteratamente sottratto, con mosse repentine, banconote dal registratore di cassa della farmacia presso cui lavorava, in occasione dell’apertura del cassetto per le operazioni di pagamento dei clienti o di cambio di moneta, per il complessivo importo di oltre euro 100.000,00, nonché di avere sottratto prodotti farmaceutici per il valore complessivo di 7.000 euro, condotta protrattasi nell’arco di circa tre anni.
La Corte territoriale, accogliendo gli appelli proposti dal PM e dalla parte civile, ha riformato la sentenza assolutoria del primo grado, condannando l’imputata alla pena di giustizia, oltre alla condanna generica al risarcimento del danno con liquidazione di una provvisionale di Euro 5.000 e alle pene accessorie.
Il ricorso per cassazione
L’imputata con il ricorso per cassazione, per quanto rileva per la presente nota, ha lamentato vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta utilizzabilità delle immagini captate tramite l’impianto di video-sorveglianza situato all’interno della farmacia
Ha sostenuto la difesa che le videoregistrazioni integravano vere e proprie intercettazioni ambientali che avrebbero dovuto essere autorizzate dall’A.G. in quanto le riprese sono state effettuate all’interno della farmacia con installazione delle telecamere da parte del titolare, senza darne avviso ai dipendenti, e dopo avere concordato con i Carabinieri la procedura esecutiva.
In particolare, le telecamere erano poste “nella parte posteriore del locale farmacia ove venivano ripresi i registratori di cassa ed il locale posteriore interno adibito a spogliatoio personale dei dipendenti” come tale rientranti nella nozione di domicilio privato.
La decisione della Suprema Corte ed i principi di diritto
La Suprema Corte ha ritenuto infondata la superiore doglianza e rigettato il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi della motivazione di interesse per la presente nota chiarendo il concetto di luogo di privata dimora all’interno dei locali aziendali, il contemperamento del divieto sancito dallo Statuto dei lavoratori di controllo a distanza dei lavoratori con il diritto dell’imprenditore a tutelare il patrimonio aziendale ed il regime di utilizzabilità della videoripresa in sede processuale quale prova del fatto.
A quali condizioni un luogo di lavoro può essere assimilato come di privata dimora?
[In premessa deve darsi atto che la sentenza impugnata ha specificamente scrutinato il tema – prospettato dall’appellante – della configurabilità, nel caso di specie, di un luogo di privata dimora (con riferimento al locale guardaroba della farmacia): con ampia argomentazione supportata da estesi riferimenti alla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, la Corte di appello ha, in primo luogo, evidenziato, in punto di fatto, che il locale guardaroba della farmacia era, nel caso di specie, un locale condiviso, in quanto adibito ad ulteriori attività a opera di tutti i dipendenti e con i clienti e non poteva essere fruito da ciascun dipendente (in relazione al titolare e agli altri colleghi) con la pienezza corrispondente a quella del domicilio].
A tale osservazione in fatto è seguita un’ampia disamina della giurisprudenza, la quale ha precisato, nella sua più autorevole composizione, che rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono, non occasionalmente, atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, dalla quale si trae il principio che “affinché possa ritenersi la sussistenza di un luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, sono indefettibilmente necessari i seguenti tre elementi caratterizzanti:
- a) l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne;
- b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità;
- c) non accessibilità del luogo, senza il consenso del titolare (Sez. Un. n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076; da ultimo, Sez. 5, n. 14878 del 20/04/2021, Deeb Hazem, Rv. 280817 – 01; Sez. 2, n. 46208 del 22/09/2023, Silvestris, Rv. 285436 – 01;).
Correttamente, la Corte di appello ha escluso che tali presupposti – peraltro neppure specificamente contestati – fossero sussistenti nel caso specifico, così che tale profilo di censura, finalizzato alla inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza, risulta del tutto infondato].
Il divieto sancito dallo Statuto dei lavoratori cede il passo al diritto dell’imprenditore a tutelare il patrimonio aziendale
[Quanto alla avvenuta installazione, da parte del datore di lavoro, di una telecamera di videosorveglianza nell’ambiente di lavoro, va detto che, in generale, la videosorveglianza dei dipendenti sul luogo di lavoro, utilizzata per il controllo a distanza dell’attività lavorativa, è vietata dalla legge.
Lo Statuto dei Lavoratori sancisce il divieto assoluto di utilizzo di “impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” (art. 4 L. 300/70).
La medesima disposizione è richiamata dall’art. 114 del Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – poi sostituito dal Regolamento generale sulla protezione dei dati -approvato con Regolamento CE, Parlamento Europeo del 27/04/2016 n. 679 , in vigore dal 25 maggio 2018, anche noto come GD.P.R. – General Data Protection Reguiation) e lo stesso codice, all’art. 171, richiama l’art. 38 dello Statuto dei Lavoratori, ovvero le disposizioni penali applicabili alle violazioni dei divieti contenuti nello statuto (arresto fino a 1 anno e/o ammenda).
Le richiamate disposizioni di legge richiedono che l’installazione sia giustificata da specifiche esigenze (per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”) e che i lavoratori siano adeguatamente informati.
Nondimeno, nella giurisprudenza si questa Corte si ritiene lecito l’impiego di una telecamera nascosta, non segnalata da cartelli e installata senza il consenso dei sindacati o dell’Ispettorato, se rivolta a controllare uno specifico dipendente nei confronti del quale ci siano già dei validi sospetti di comportamenti illeciti.
Si ritengono, quindi, utilizzabili, sia nel processo civile che in quello penale in cui è imputato il dipendente, le registrazioni video realizzate a sua insaputa sul luogo di lavoro per proteggere il patrimonio aziendale.
Infatti, le norme dello Statuto dei lavoratori, che pure tutelano la riservatezza dei prestatori, non proibiscono i controlli difensivi sui beni dell’impresa, e, infatti, si è affermato che sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro, per esercitare un controllo in funzione della tutela del patrimonio aziendale, messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, proprio sul rilievo che le norme dello Statuto dei lavoratori, poste a tutela della riservatezza dei lavoratori non proibiscono i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano l’esistenza di un divieto probatorio (Sez. 2, n. 2890 del 16/01/2015, Sez. 5, n. 34842 del 12/07/2011, Volpi, Rv. 250947; Sez. 5, n. 20722 del 18/03/2010, Baseggio, Rv. 247588-01).
Le videoregistrazione realizzate a tutela del patrimonio aziendale sono legittime e pienamente utilizzabili come prova documentale.
La giurisprudenza è tendenzialmente orientata a ritenere che non ricorrono violazioni dell’art. 191 cod. proc. pen., quanto, piuttosto, uno statuto al quale recuperare la forza dimostrativa delle videoriprese, che è collegabile a quello della prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen.
Si ribadisce, dunque, che non è configurabile la violazione della disciplina di cui agli artt. 4 e 38 legge n. 300 del 1970 – tuttora penalmente sanzionata in forza dell’art. 171 D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dalla legge n. 101 del 2018 – quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi (Sez. 3, n. 3255 del 14/12/2020, dep. 2021, Wang Yong Kg, Rv. 280542; nonché in senso analogo Sez. 1 n. 13649 del 09/09/2021 (dep. 2022), non massimata sul punto).
L’impiego della telecamera nascosta non può essere fatto, quindi, né con scopo preventivo né verso soggetti nei confronti dei quali non sussistono sospetti di colpevolezza, e neppure sarebbe possibile fare verifiche “random”, a campione.
Piuttosto, il tipico esempio scrutinato dalla giurisprudenza – che ha ritenuto ammissibile la installazione della telecamera “nascosta” – è quello finalizzato al controllo nei confronti del cassiere quando, in seguito alle verifiche di cassa, non tornino i conti sugli incassi registrati.
Che è esattamente il caso in scrutinio, da ciò discendendo che, in applicazione dei richiamati principi, anche in questo caso le riprese sono utilizzabili ai fini del quadro dimostrativo (Sez. 2, nr. 2890 del 16/1/2015, Boudhraa, Rv. 262288), in quanto l’installazione delle telecamere non si pone quale strumento volto al controllo a distanza dei dipendenti, tale da ledere il loro diritto alla riservatezza, bensì è finalizzato a ottenere la conferma dell’attività illecita che il datore di lavoro aveva il sospetto che si compisse nella sua farmacia e, quindi, per difendere il patrimonio della sua azienda, attività che non può considerarsi illecita (cfr. Sez. II, 22/01/2015, n. 2890, Rv. 262288 in un caso – analogo a quello in scrutinio – in cui il datore di lavoro aveva installato, tramite un investigatore privato, una telecamera nascosta nel suo negozio, dove risultavano degli ammanchi. Dalle videoriprese emergeva che una dipendente, in più occasioni, si impossessava di somme di denaro ricevute dai clienti. Quindi, provvedeva a far installare una telecamera nascosta puntata nella zona della cassa; conf. Sez. II, sent. n. 2890 del 22 gennaio 2015)
Il principio che viene in rilievo, quindi, è quello per cui il diritto alla riservatezza del dipendente cede di fronte all’esigenza di tutela contro i furti del datore di lavoro, incentrandosi il discrimen nella finalità per cui l’impianto viene installato sul luogo di lavoro, giacché, come si è detto, la legge vieta la videosorveglianza quando questa sia predisposta per effettuare un controllo a distanza del lavoratore, che è invece consentita quando la installazione delle telecamere è determinata da un controllo effettuato dal datore di lavoro in seguito al quale questi abbia rilevato la mancanza di profitti.
In tal caso, infatti, la videosorveglianza non si pone come strumento volto al controllo a distanza dei dipendenti tale da ledere il loro diritto alla riservatezza, bensì per ottenere la conferma dell’attività illecita che si compie nella azienda e quindi per difenderne il patrimonio.
Il datore di lavoro, quindi, può ben installare nei locali della propria azienda telecamere per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale, messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, e questo perché le norme dello Statuto dei Lavoratori tutelano sì la riservatezza del dipendente, ma non fanno divieto al tempo stesso di effettuare i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale, e non giustificano pertanto l’esistenza di un divieto probatorio.
Conclusioni e strategie difensive.
I principi enunciati nella sentenza 28613/2025 si pongono in linea con i principi giurisprudenziali già fissati dalla Corte ed applicati anche nell’interesse del datore di lavoro imputato dei reati previsti e puniti dagli artt. dagli artt. 4, 38 dello Statuto dei lavoratori con la sentenza 3255/2021 consultabile al link https://studiolegaleramelli.it/2021/01/29/legittimo-lutilizzo-di-impianti-di-videosorveglianza-sulle-attivita-dei-lavoratori-se-la-difesa-dimostra-che-era-finalizzato-alla-tutela-del-patrimonio-aziendale/
Considerata la delicatezza della questione giuridica che deve coniugare l’interesse alla riservatezza del lavoratore impegnato a prestare la propria attività protetta dallo Statuto del Lavoro con quello dell’imprenditore che deve conservare l’integrità del patrimonio aziendale – da considerare preminente in caso di illecito contro il patrimonio, nell’ipotesi in cui vi siano gravi sospetti e primi riscontri circa la condotta infedele del dipendente, prima di procedere con l’installazione di una o più telecamere nascoste nei locali aziendali, consiglio di concordare con un legale i tempi e modi dell’iniziativa che potrebbe essere utilmente preceduta dalla presentazione di una circostanziata denuncia – querela che metta in evidenza i caratteri di urgenza indifferibile dell’intervento “a sorpresa” resosi necessario dall’altrui fatto illecito e non finalizzato a realizzare surrettiziamente un controllo a distanza dei lavoratori vietato dalla legge in assenza di accordo con l’organizzazione sindacale ed autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
Del principio potrà tenersi debito conto per la difesa del datore di lavoro indagato o imputato in un procedimento penale per il reato previsto dagli artt. 4, 38 dello Statuto dei Lavoratori dimostrando l’avvenuto esercizio di un diritto volto alla difesa del patrimonio aziendale
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Avv. Claudio Ramelli [diritto penale del lavoro e dell’economia]

