Bancarotta fraudolenta e prestanome: una recente pronuncia chiarisce i rischi (Cassazione 34809/2025).

Sei amministratore di diritto di una società di capitali e ti è stato notificato un avviso di garanzia per il reato punito dall’art. 322 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (già art. 216 della legge fallimentare)? Devi eleggere e nominare un avvocato di fiducia?

Hai ricevuto la notificazione dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., con il quale ti viene contestato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, corredato dalla descrizione della condotta che integra il reato fallimentare? Hai soltanto venti giorni per richiedere il tuo interrogatorio o per presentare una memoria difensiva al pubblico ministero al fine di ottenere l’archiviazione del procedimento a tuo carico?

Oppure ti trovi in una fase successiva del procedimento, conosci gli atti di accusa a tuo carico, il PM ha già formulato richiesta di rinvio a giudizio, hai ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e devi decidere se affrontare il processo in giudizio ordinario oppure optare per un rito alternativo al dibattimento?

Se ti trovi in una di queste situazioni processuali, la lettura della presente nota, dedicata alla sentenza della Corte di cassazione Sezione V Penale n. 34809 del 24 ottobre 2025, e del commento finale potrà chiarirti alcuni aspetti utili per definire possibili strategie da seguire.

 

  1. L’imputazione e l’esito dei due gradi di giudizio di merito.

Nel caso di specie la Corte territoriale aveva  confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato rinviato a giudizio in qualità di amministratore di diritto dal 2011 al 2014, nonché di liquidatore dal gennaio 2014 al maggio 2015, di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita nel 2017, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto della predetta società, astenendosi dal richiederne il fallimento.

  1. Il ricorso per cassazione della difesa

Per quanto di interesse per il presente commento si evidenzia che con motivo di ricorso era stata eccepita la violazione di legge per non avere la Corte d’appello interpretato correttamente la norma incriminatrice e fornito adeguata motivazione sulla ricorrenza del dolo generico in capo all’imputato.

Invero, secondo la difesa, dagli atti processuali non era ravvisabile alcun indice della consapevolezza, da parte dell’amministratore di diritto rinviato a giudizio di partecipare alle condotte distrattive realizzate dall’amministratore di fatto e questo perché il ricorrente aveva sempre rivestito il ruolo di mero prestanome riconosciuto pacificamente nelle sentenze di primo e secondo grado.

 

  1. La decisione della Suprema Corte ed i principi di diritto.

La Corte di legittimità ha infondate le censure difensive ed affermato i principi di diritto che seguono estratti dalla parte motiva della sentenza:

Dirimente, ai fini della corretta dimostrazione della ricorrenza del dolo generico in capo all’imputato, è quanto osservato dalla Corte territoriale a proposito delle concrete modalità con cui il ricorrente ha svolto il suo  ruolo di amministratore di diritto: il suo costante agire a stretto contatto con l’amministratore di fatto e l’assiduo presenziare nella sede della fallita società sono stati correttamente valorizzati come indici della generica consapevolezza della valenza – anche soltanto potenzialmente – negativa delle operazioni illecite di volta in volta «sovraordinate ed eseguite» dall’amministratore di fatto «con la collaborazione del legale rappresentante» (v. p. 9 della motivazione della gravata sentenza).

Alla luce di tali rilievi, la Corte d’appello ha correttamente applicato al caso di specie il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767 – 01).

Impregiudicato quanto appena ricordato circa la puntualizzazione, operata in motivazione, circa l’attivo ruolo del [omissis]nella veste di amministratore di diritto, si osserva che se anche la Corte d’appello si fosse limitata a evidenziarne l’attitudine di mero prestanome (e qui viene in rilievo la censura difensiva, là dove lamenta la contraddittorietà della sentenza gravata perché, da un lato, afferma la sussistenza del dolo generico e, dall’altro, definisce il ricorrente mero prestanome, ancorché soltanto quod poenam, la responsabilità per l’ascritto delitto sarebbe comunque correttamente affermata alla luce del principio secondo cui «in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore  di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831- 01). È stato inoltre puntualizzato che, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale (cfr. Rv. 262767, già citata).

……… Quanto, infine, all’obiezione difensiva che insiste sull’assenza, in motivazione, dell’indicazione di specifiche operazioni societarie contestate (p. 6 del ricorso), valga quanto già ricordato a proposito della sufficienza, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto, della generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatto (Sez. 5, Loda, Rv. 279831, cit.)”.

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Conclusioni e strategie difensive.

La sentenza 34809/2025 si inserisce, dandone ulteriore continuità, all’interno del quadro giurisprudenziale tracciato dalla dominante giurisprudenza di legittimità secondo la quale per affermare la penale responsabilità dell’amministratore solo formale della società fallita, non è sufficiente richiamare la mera posizione di garanzia derivante dall’assunzione della carica.

Invero, l’elemento soggettivo del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice, in forma diretta o eventuale, postula che rispetto all’operato del prestanome, venga dimostrata almeno la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per iniziativa dell’amministratore di fatto.

Per approfondimenti su questa linea interpretativa segnalo gli arresti giurisprudenziali in precedenza pubblicati nel blog dello Studio Ramelli:

1) https://studiolegaleramelli.it/2024/03/25/il-dolo-del-prestanome-nei-reati-fallimentari-non-puo-essere-automaticamente-ricavato-dallavere-percepito-un-compenso-per-lassunzione-della-carica/

2) https://studiolegaleramelli.it/2025/05/19/la-cassazione-fissa-i-principi-che-tratteggiano-il-perimetro-della-responsabilita-penale-del-prestanome-nei-reati-di-bancarotta/

3) https://studiolegaleramelli.it/2025/04/24/bancarotta-fraudolenta-documentale-specifica-per-il-prestanome-che-non-consegna-le-scritture-pur-avendo-accettato-lincarico-dietro-compenso-e-nella-consapevolezza-dello-stato-di-dissesto-dellimpresa/

Nella sentenza in commento la contiguità tra l’amministratore di fatto – effettivo organo gestorio dell’impresa – e quello di diritto che aveva avuto la percezione degli illeciti, quanto meno generica e di contesto rimanendo inerte, è stata ritenuta sufficiente per dimostrarne la colpevolezza.

Sulla scorta dei principi sopra richiamati e sulla base della mia esperienza processuale, ritengo che per sostenere una valida  difesa nel dibattimento dell’amministratore di diritto per tentare di ottenere l’assoluzione dai reati fallimentari di bancarotta fraudolenta patrimoniale e/o documentale è indispensabile disporre e far assumere nel corso del giudizio penale di prove – documentali o dichiarative (tramite esame dei testimoni a discarico) che consentano di dimostrare l’assoluta estromissione dell’amministratore di diritto dai fatti gestori e dalla tenuta della contabilità della società per volontà dell’amministratore di fatto.

Nella diversa  ipotesi in cui  dalla disamina del materiale probatorio sedimentato nel fascicolo per le indagini preliminari risulti poco probabile ottenere un esito assolutorio, consiglio di valutare attentamente la possibilità di definire il processo con riti alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato o applicazione della pena concordata), considerando la severità della risposta sanzionatoria prevista per il reato punito dall’art.322 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (già art.216 legge fallimentare) con pena detentiva da tre a dieci anni di reclusione (salvo l’aggravio di pena per le aggravanti dei plurimi fatti di bancarotta e/o del valore rilevante della distrazione), con concreto rischio dell’imputato di riportare una pesante condanna, senza sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria.

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Avv. Claudio Ramelli [diritto penale di impresa e dell’economia]