Omesso versamento Iva e confisca: la transazione fiscale salva il patrimonio dell’impresa (Cassazione 35840/2025).

Sei titolare di un’impresa ed hai riportato una condanna definitiva per omesso versamento dell’IVA e la confisca del patrimonio sociale e successivamente hai definito con transazione fiscale nell’ambito di una procedura concorsuale il debito verso l’Erario e vuoi sapere se e quali effetti favorevoli puoi ottenere in sede penale?

Se ti trovi in questa situazione processuale molto comune tra le imprese che hanno attraversato una crisi di liquidità la sentenza n.35840/2025 della Corte di Cassazione –  sezione III Penale, depositata il 03.11.2025, offre interessanti spunti difensivi per predisporre una valida strategia difensiva  da seguire per la tutela patrimoniale dell’Ente.

 

 L’imputazione, la condanna definitiva e la richiesta di revoca del sequestro.

Nel caso di specie il Tribunale di Arezzo in funzione di Giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta di revoca della confisca disposta per diverse annualità in danno di una SPA in riferimento all’omesso versamento dell’IVA punito dall’art.10 ter d.lgs. n.74/2000.

La richiesta si fondava sulla circostanza sopravvenuta rispetto alla sentenza definitiva di condanna del 2019 dell’intervenuta transazione fiscale con l’Erario, formalizzata nel contesto di un più ampio concordato fallimentare, che aveva comportato l’estinzione del debito tributario.

  1. Il ricorso per cassazione della difesa.

Per quanto di interesse per la presente nota si evidenzia che con un motivo di ricorso per cassazione veniva eccepita la violazione dell’art.12-bis del d.lgs. n.74 del 2000, denunciando l’errore in cui era incorso il Giudice della esecuzione che aveva omesso di considerare gli effetti dell’avvenuta transazione fiscale convenuta con l’Agenzia delle Entrate (seguita dall’integrale pagamento del debito fiscale) in occasione della procedura concorsuale che ha interessato la società ricorrente.

 

  1. La decisione della Suprema Corte ed i principi di diritto.

La Corte di legittimità ha ritenuto fondata la superiore censura difensiva ed affermato i principi di diritto che seguono, estratti dalla parte motiva della sentenza in commento che chiariscono il perimetro applicativo dell’art.12 bis d.lgs. n.74/2000 in riferimento agli istituti del sequestro preventivo e della confisca:

 

# Legittimità e limiti del sequestro preventivo nei reati tributari in presenza di un piano di rateizzo in corso di adempimento.  

Come più volte questa Corte ha segnalato, secondo la previsione di cui all’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dal comma 1 della medesima disposizione legislativa non è disposto, salvo il caso di documentata situazione di pericolo, se il debito tributario è in corso di estinzione tramite rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i pagamenti; secondo la interpretazione che di tale disposizione è stata fornita da questa Corte l’eventuale intervento di un accordo tra contribuente e amministrazione finanziaria per la definizione agevolata della controversia tributaria mediante pagamento rateale del debito tributario non osta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme costituenti profitto del reato, posto che la funzione del vincolo cautelare è quella di garantire che l’adottata misura ablativa, inefficace con riguardo alla parte coperta dall’impegno, esplichi i propri effetti qualora, per effetto dell’inadempimento da parte del contribuente agli obblighi a suo carico derivanti dall’avvenuto accordo transattivo, il versamento promesso non si verifichi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 luglio 2024, n. 28709, rv 286749), esso osta, tuttavia, alla confisca in assenza di un definitivo inadempimento degli obblighi contratti in sede di transazione.

 

# Revoca del sequestro e divieto di  confisca in caso di effettiva attuazione ed adempimento del piano di rateizzo.

“E’ di tutta evidenza che, coerentemente con il principio dianzi esposto, laddove l’accordo transattivo fra contribuente ed Amministrazione finanziaria abbia avuto piena attuazione e la obbligazione da esso scaturente abbia trovato integrale adempimento da parte del contribuente, non solo debbono essere rimossi gli effetti del sequestro ove essi fossero ancora in esecuzione, ma neppure può più essere disposta la confisca della somma originariamente dovuta; d’altra parte in tale senso si è anche espressa questa Corte laddove ha puntualizzato che, intervenuto l’integrale adempimento del debito tributario, conseguente alla procedura conciliativa con l’Amministrazione finanziaria, deve escludersi il mantenimento del sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato, venendo meno il nesso di necessaria strumentalità fra l’ablazione delle somme corrispondenti alle imposte evase e l’esigenza del loro recupero; tale regola, è stato chiarito, opera anche laddove, per effetto della transazione fiscale, la determinazione della imposta dovuta operata in sede amministrativa (evidentemente in esecuzione dell’accordo transattivo) diverga della determinazione della imposta evasa operata in sede penale (principi questi espressi da: Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 agosto 2024, n. 32282, rv 286711).

Nel caso ora in esame è la stessa ordinanza impugnata a chiarire che la Società ricorrente ha integralmente onorato gli impegni da essa assunti in sede di concordato fallimentare di tal che ad oggi non parrebbe residuare, in ragione delle causali che avevano determinato l’insorgere del procedimento penale definito con la sentenza n. 1659 del 2019, alcun debito tributario a carico della [omissis SpA], sicché appare distonico con il principio, più volte richiamato dallo stesso Tribunale aretino, secondo il quale “se non vi è pretesa tributaria, nemmeno vi può essere confisca ” (per una recente declinazione di tale principio si veda ancora: Corte di cassazione, sezione III penale, 8 agosto 2024, n. 32282, nella cui motivazione si legge che “posto che la ragione della confisca, in materia penale tributaria, risiede nel recupero del debito tributario, come accertato dall’Agenzia delle Entrate, una volta integralmente adempiuto quest’ultimo viene meno la funzione del vincolo reale disposto a carico del contribuente“), il disporre la confisca di una somma di danaro che, non essendo più dovuta, verrebbe attribuita alle finanze erariali in assenza di una giusta causa.

 

# L’irragionevolezza della decisione del Tribunale: la transazione fiscale seguita dal pagamento dell’imposta produce effetti liberatori anche se intervenuta nel corso di una procedura concorsuale.  

“Ad una tale conclusione, vale la pena di ricordare, si è ritenuto di dovere pervenire anche nella ipotesi, in ampia parte assimilabile alla presente, in cui la transazione fiscale era intervenuta, ai sensi dell’art. 183-ter della legge n. 267 del 1942 (cioè la, oramai abrogata, legge fallimentare, tuttavia ancora vigente al momento in cui sono stati definiti i rapporti fra [omissis SpA e la Amministrazione finanziaria) in occasione di un concordato preventivo; la Corte, infatti, ebbe a chiarire che in tale evenienza l’avvenuto adempimento della obbligazione nascente dalla intervenuta transazione fiscale incide, riducendone il quantum, sul debito tributario sicché il suo perfezionamento. anche se successivo all’irrevocabilità della sentenza dichiarativa della responsabilità dell’imputato comporta che il giudice dell’esecuzione non possa mantenere la confisca del profitto del reato nella misura stabilita in sentenza, pena la violazione del principio di proporzionalità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 dicembre 2024, n. 44519, rv 287272).

La circostanza che nella fattispecie l’accordo fra il contribuente e la Amministrazione finanziaria sia intervenuto non in occasione di un concordato preventivo ma in relazione ad un concordato fallimentare, non pare modificare sensibilmente i termini della questione.

Invero, il Tribunale di Arezzo ha ritenuto – in termini che di qui a poco saranno segnalati per come non convincenti sul piano della esegesi normativa – che l’elemento che avrebbe escluso la valenza ostativa al mantenimento della confisca anche in caso di integrale adempimento della obbligazione gravante sul contribuente, sia pure nei limiti derivanti dalla intervenuta transazione fiscale, sarebbe legato alla circostanza che, nel caso ora sub judice, la transazione è intervenuta in occasione dello svolgimento di una procedura concorsuale, in quanto in essa “il rapporto fra debitore ed Agenzia delle entrate si inserisce in un ben più articolato quadro di rapporti tra la fallita e tutti i suoi creditori nel quale una non secondaria importanza è attribuita anche alle esigenze di continuità aziendale ed in cui la ridefinizione degli importi dovuti non è affidata alla sola negoziazione tra l’Agenzia ed il debitore, ma è presidiata da un giudice e volta, appunto, non già a ridefinire l’entità del credito erariale, ma ad assicurarne la pronta, ancorché parziale, riscossione”.

Si tratta di motivazione sotto più profili manifestamente inadeguata; tale è, infatti, nella parte in cui in essa si ritiene fattore tale da incidere negativamente sulla applicabilità del principio generale, il fatto che i termini della eventuale transazione siano condizionati da esigenze di continuità aziendale, posto che siffatte esigenze, ove presenti, sono indubbiamente ancor più pressanti nella ipotesi del concordato preventivo (la cui finalità era proprio quella di evitare la definitiva espulsione dal mercato di un’impresa in condizioni di grave ma non irreversibile difficoltà economica), in relazione alla quale, come dianzi evidenziato, l’eventuale transazione fiscale intervenuta parametra “al ribasso” l’entità del tributo dovuto e, se esso è integralmente versato, inibisce la confisca.

Essa si palesa anche manifestamente irragionevole laddove introduce, quale fattore ostativo ai fini della definizione in assenza di ulteriori conseguenze negative sul patrimonio del contribuente la circostanza che la transazione con l’Amministrazione finanziaria sia intervenuta nel corso di una procedura svolta sotto la sorveglianza della Autorità giudiziaria, inspiegabilmente considerata non quale elemento posto a garanzia della regolarità della procedura e della sua predisposizione alla migliore collocazione dell’assetto dei diversi interessi, anche di rilevanza pubblicistica, in giuoco, ma come elemento la cui presenza limita gli effetti degli accordi in tal modo intervenuti e ratificati.

Infine la regola postulata dal Tribunale appare illogicamente declinata laddove segnala quale finalità peculiare della transazione fiscale in sede concorsuale quella di assicurare la pronta, ancorché, parziale riscossione dell’obbligazione tributaria, trascurando di considerare che questa è la finalità che, in termini generali (e la materia tributaria in ciò non si discosta da essi), costituisce lo spirito di ogni accordo transattivo, volto appunto – attraverso il meccanismo delle reciproche “rinunzie” – a rendere meno gravosa la posizione del debitore e più sollecita, ancorché non corrispondente alle originarie pretese, la soddisfazione dell’interesse del creditore.

*****

Conclusioni e strategie difensive.

La sentenza numero 35084/2025 si inserisce, dandone ulteriore continuità, all’interno del quadro giurisprudenziale tracciato dalla dominante giurisprudenza di legittimità secondo la quale, l’integrale pagamento del debito tributario, avvenuto anche a seguito dell’attivazione degli strumenti deflativi del contenzioso tributario, fa venire meno le ragioni del sequestro preventivo e costituisce condizione ostativa per la confisca (per approfondimenti: https://studiolegaleramelli.it/2020/09/03/reati-tributari-la-confisca-non-e-eseguibile-se-il-contribuente-onora-il-debito-tributario-adempiendo-allintegrale-pagamento-rateale-concordato-con-lagenzia-delle-entrate/ ).

Secondo la Corte di Cassazione tale principio opera anche nell’ipotesi in cui la transazione fiscale si inserisca all’interno di una procedura concorsuale non ostandovi ragioni giuridiche che ne impediscano l’operatività.

Ciò conferma, ulteriormente, che affiancare alla difesa tecnica volta a contestare la sussistenza del reato un’azione difensiva in sede amministrativa tesa a ridurre ed estinguere il debito tributario produce indubbi effetti favorevoli di natura patrimoniale per i propri assistiti anche oltre il termine ordinario di celebrazione dei tre gradi di giudizio.

Invero l’aspetto interessante della pronuncia in chiave difensiva è rappresentato dalla possibilità di chiedere al Giudice che ha emesso la sentenza di condanna e disposto la confisca l’applicazione del superiore principio anche in una fase successiva al passaggio in giudicato della sentenza  quando è concluso il piano di rateizzo.

Anche se la fattispecie non è contemplata nella sentenza in disamina è importante osservare che  all’effetto liberatorio per il patrimonio della società contribuente si può aggiungere quello prodotto sulle risorse finanziarie individuali dell’amministratore ritenuto responsabile del reato nell’ipotesi di confisca disposta per equivalente a causa dell’incapienza del patrimonio sociale già escusso.

******

Contattaci subito per risolvere il tuo caso

Se sei coinvolto in procedimenti per reati tributari e vuoi chiarire la tua posizione alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, contattaci per una consulenza personalizzata: analizzeremo insieme rischi, strategie difensive e possibili soluzioni per tutelare al meglio la tua persona ed il tuo patrimonio.

Se sei un consulente di impresa oppure un legale con altra specializzazione, posso coadiuvare la tua attività valutando insieme eventuali risvolti di natura penale del fatto contestato al tuo cliente e le scelte difensive più opportune da compiere in modo condiviso.

La tempestività dell’intervento legale è fondamentale per sviluppare la migliore linea difensiva e scongiurare il rischio di incorrere in decadenze processuali: 347/6486710 – 06/4740054 – c.ramelli@studiolegaleramelli.it

Avv. Claudio Ramelli [diritto penale tributario e dell’economia]