Solo l’integrale pagamento del debito verso l’Erario salva il contribuente dalla condanna penale (Cassazione 35893/2025).
Sei indagato in un procedimento penale per reati tributari oppure sei stato già rinviato a giudizio e la difesa tradizionale che mira ad escludere la sussistenza del reato che ti ha contestato il PM appare incerta nell’esito e vuoi sapere se esistono strade alternative per evitare la condanna penale?
Stai pagando il debito tributario in sede amministrativa e vuoi conoscere quali condizioni devono ricorrere e quale prova devi fornire in Tribunale per ottenere l’applicazione a tuo favore della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto?
Se ti trovi in una di queste situazioni processuali, la lettura della presente nota alla sentenza n. 35893/2025 della Corte di cassazione, Sezione V Penale, depositata il 03.11.2025 e del commento finale, potrà dare risposta alle domande sopra formulate per aiutarti a definire strategie difensive da adottare durante il giudizio penale.
- Il capo di imputazione e l’esito dei due gradi di giudizio di merito.
Nel caso di specie la Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputata rinviata a giudizio per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art.8 d.lgs. n.74/2000) in relazione al delitto tributario di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 d.lgs. n.74/2000).
- Il ricorso per cassazione.
Per quanto di interesse per il presente commento si evidenzia che con motivo di ricorso era stata richiesta dalla difesa l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131 bis cod. pen. in anche in relazione all’accertamento con adesione intercorso tra il contribuente (l’imputata) e l’Amministrazione finanziaria dello Stato
- La decisione della Suprema Corte ed i principi di diritto.
La Corte di legittimità ha ritenuto infondate le censure difensive ed affermato i principi di diritto che seguono estratti dalla parte motiva della sentenza:
“ Deve preliminarmente rilevarsi che la sentenza di appello è intervenuta dopo la modifica operata dal d.lgs. n. 87 del 2024 che, proprio nei reati tributari, ha introdotto rilevanti modifiche ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
Peraltro, questa Corte ha già chiarito che, con riguardo ai reati tributari, le condotte susseguenti al reato, tra cui vi è il pagamento del debito tributario anche per effetto di procedure conciliative, per effetto della novella dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, ma che tuttavia possono essere valorizzate nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma 1. cod. pen.,
Nella stessa direttrice di dare rilievo, sempre nell’ottica dell’art. 131-bis cod. pen., al pagamento del debito, è intervenuto il legislatore che ha modificato l’art. 13, d.lgs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. 1gs. 14 giugno 2024, n. 87.
Nella norma, infatti, è stato inserito il comma 3-ter, in forza del quale “ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria; c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14″. Ciò posto, la sentenza impugnata ha negato la ricorrenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. ritenendo insussistenti i presupposti non essendo intervenuto il pagamento del debito tributario per effetto dell’accertamento con adesione.
Ora i ricorrenti contestano la motivazione, anche ribadita nella memoria difensiva depositata nel giudizio di legittimità, allegando la tenuità dell’offesa in ragione del minimo scostamento rispetto alla soglia di punibilità (per € 5.823,00) là dove l’entità dell’imposta evasa era pari ad € 35.823,00, che non può certamente ritenersi esiguo (essendo superiore all’16,25 %); il che esclude a priori la possibilità di considerare il fatto di particolare tenuità (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 – 01) anche dopo la modifica di cui all’art. 13 comma 3 ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, esclusione della tenuità dell’offesa in un contesto nel quale non viene allegato l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria”.
*****
Conclusioni e strategie difensive.
La sentenza numero 35893/2025 si inserisce nell’alveo dell’orientamento giurisprudenziale tracciato dalla dominante giurisprudenza di legittimità che pur attribuendo significativa importanza alla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n.87/2024, con particolare riferimento all’introduzione all’art. 13 d.lgs. 74/2000 del comma 3-ter , che valorizza la condotta riparatoria tenuta dall’imputato successivamente alla commissione del reato, dimostrata anche dal pagamento del debito tributario, al contempo rimane ferma sugli oneri di allegazione del fatto estintivo dell’obbligazione tributaria e della prova conforme che la difesa deve fornire in giudizio per propiziare l’applicazione della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen.
E ’indispensabile. quindi, nel corso dei gradi di merito (anche in appello), che la difesa produca in giudizio l’accordo intervenuto con l’Agenzia delle Entrate per la rideterminazione del debito tributario unitamente agli F/24 che attestano il pagamento di tutte le rate del piano di rateizzo concordato, oppure, in alternativa una dichiarazione del funzionario che si è occupato della pratica che certifichi l’esistenza dell’accordo per il pagamento rateale e la sua definizione.
Per approfondimenti sulla causa di non punibilità anche al delitto punito dall’art.2 d.lgs. n.74/2000, segnalo alcuni arresti giurisprudenziali in precedenza pubblicati nel blog dello Studio Ramelli:
- https://studiolegaleramelli.it/2025/06/17/causa-di-non-punibilita-per-fatto-tenue-e-reati-tributari-la-cassazione-da-ulteriore-impulso-e-valore-al-pagamento-del-debito-fiscale-anche-se-non-integrale/ (sulla rilevanza che assume il pagamento anche parziale del debito tributario per l’applicazione della causa di esclusione della punibilità)
- https://studiolegaleramelli.it/2025/06/11/lo-stato-dellarte-del-contrasto-giurisprudenziale-sullapplicabilita-della-causa-di-non-punibilita-del-fatto-tenue-alla-frode-fiscale/ (sul contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicazione della causa di non punibilità del fatto tenue all’art.2 d.lgs. n.74/2000)
- https://studiolegaleramelli.it/2025/06/09/frode-fiscale-e-pagamento-del-debito-fiscale-la-cassazione-annulla-la-sentenza-impugnata-per-dare-spazio-allapplicazione-della-diminuente-dellintegrale-estinzione-del-debito-tributario-prima-della-chi/ (sulla natura più favorevole della disciplina applicabile ai reati tributari rispetto all’istituto previsto ordinariamente dall’art. 131 bis cod. pen. post Cartabia)
- https://studiolegaleramelli.it/2025/06/04/frode-fiscale-la-cassazione-decreta-linapplicabilita-assoluta-della-causa-di-non-punibilita-del-fatto-tenue-al-reato-punito-dallart-2-d-lgs-n-74-2000/ (sulla ritenuta inapplicabilità della causa di non punibilità all’art. 2 d.lgs. n.74/2000)
- https://studiolegaleramelli.it/2025/03/28/annullata-la-condanna-per-frode-fiscale-se-il-giudice-di-merito-ha-travisato-gli-indici-dalla-causa-di-non-punibilita-per-fatto-tenue/ (sulla erronea, ritenuta inapplicabilità della causa di non punibilità all’art. 2 d.lgs. n.74/2000).
- https://studiolegaleramelli.it/2023/07/06/il-pagamento-del-debito-fiscale-successivo-alla-commissione-del-reato-tributario-puo-condurre-ad-una-assoluzione-per-tenuita-del-fatto-anche-a-dibattimento-aperto/ (sulla applicabilità della causa di non punibilità del fatto tenue post – Cartabia)
******
Contattaci subito per risolvere il tuo caso
Se sei coinvolto in procedimenti per reati tributari e vuoi chiarire la tua posizione alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, contattaci per una consulenza personalizzata: analizzeremo insieme rischi, strategie difensive e possibili soluzioni per tutelare al meglio la tua persona ed il tuo patrimonio.
Se sei un consulente di impresa oppure un legale con altra specializzazione, posso coadiuvare la tua attività valutando insieme eventuali risvolti di natura penale del fatto tributario contestato al tuo cliente e le scelte difensive più opportune da compiere in modo condiviso.
La tempestività dell’intervento legale è fondamentale per sviluppare la migliore linea difensiva e scongiurare il rischio di incorrere in decadenze processuali.
Chiama ora per una consulenza riservata: 347/6486710 – 06/4740054
Scrivi una e-mail ed esponici il tuo problema: c.ramelli@studiolegaleramelli.it
Avv. Claudio Ramelli [diritto penale tributario e dell’economia]

