Annullata la condanna per bancarotta dell’amministratore di fatto se manca l’adeguata motivazione sul ruolo gestorio (Cassazione 36935/2025).
Gestire un’impresa comporta ogni giorno scelte operative che possono avere ricadute anche sul piano penale, soprattutto in periodi di difficoltà economica che a volte non consentono di pagare i creditori della società con il rischio di fallimento.
Nella mia esperienza professionale ho osservato che uno degli aspetti più sottovalutati dagli imprenditori è quello di essere considerati “amministratori di fatto” e, quindi, ritenuti responsabili di condotte illecite – anche per gravi reati fallimentari – che magari non si sono materialmente compiute oppure non realizzati con il dolo richiesto per integrare il reato.
Questo accade, per esempio, quando un imprenditore interviene nella gestione senza avere una carica formale, oppure quando supporta o affianca l’amministratore ufficiale in decisioni strategiche o finanziarie, magari utilizzando procure notarili, eseguendo operazioni di conto corrente, intervenedo nella gestione del personale,
In questi casi, le contestazioni per bancarotta fraudolenta, oppure per reati tributari, possono colpire anche chi riteneva di avere un ruolo meramente operativo sicuro del fatto che unico responsabile può essere dichiarato solo l’amministratore di diritto.
È quindi fondamentale sapere quando può essere attribuita una responsabilità penale e quando una condanna può essere annullata per difetto di motivazione, come avvenuto nella recente sentenza della Corte di Cassazione che analizziamo in questo articolo.
Capire questi principi consente all’imprenditore di orientare le proprie scelte, prevenire rischi e difendersi in modo più efficace quando viene coinvolto in procedure concorsuali o in indagini penali da cui può scaturire una condanna
In questo contesto è interessante, in chiave difensiva, quanto deciso dalla Corte di cassazione – sezione quinta penale, con la recente sentenza numero 36935/2025 (depositata il 12.11.2025), che ha ribadito l’obbligo della adeguata e puntuale motivazione sulla commissione del reato e sul ruolo dell’amministratore di fatto che deve essere osservato dal giudice di merito.
- Il capo di imputazione e l’esito dei giudizi di merito.
Nel caso di specie, i giudici del Tribunale e della Corte di appello avevano concordemente affermato la penale responsabilità del ricorrente, rinviato a giudizio quale amministratore di fatto (in concorso con quello di diritto) di una società cooperativa a r.l. dichiarata fallita di plurimi fatti di bancarotta per distrazione.
Il ricorso della difesa.
La difesa dell’imputato con il ricorso per cassazione aveva dedotto, tra i vari motivi di doglianza e per quanto di interesse per la presente nota, deduceva la radicale assenza di motivazione rispetto alle censure mosse con l’atto di appello relative all’imputato anche al contributo dell’imputato rispetto alla condotta di depauperamento del patrimonio sociale dell’impresa fallita
La decisione della Suprema Corte ed i principi di diritto.
La Suprema Corte, ha ritenuto fondate le superiori doglianze annullando con rinvio la sentenza impugnata facendo applicazione del principio ben illustrato nel segmento di motivazione di seguito riportato:
“ L’obbligo di motivazione indicato al comma 3 dell’art. 125 cod. proc. pen. (e sanzionato a pena di nullità) impone al giudice di chiarire le ragioni che giustificano la sua decisione, attraverso la chiara esplicitazione del percorso logico seguito.
Alla radicale mancanza della motivazione (riconducibile ai casi di mancanza grafica o di sentenza illeggibile) è, poi, equiparata, dalla giurisprudenza di questa Corte, l’ipotesi in cui l’apparato argomentativo, pur formalmente esistente, sia privo di tali requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tali da rendere l’impianto argomentativo offerto inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice; ipotesi nelle quali la mera apparenza di una motivazione, solo formalmente offerta, non permette di ritenere adempiuto l’obbligo motivazionale imposto dall’articolo 125 cod. proc. pen, rendendo nulla la sentenza pronunciata (Sez. U., n. 5876 del 28 gennaio 2004, Bevilacqua, Rv.226712).
Ebbene, a prescindere dall’ipotesi di “mancanza assoluta di motivazione”, l’ipotesi più frequente è quella della motivazione apparente, nella quale «manca del tutto la trama argomentativa, sia in ordine agli elementi di fatto, sia in ordine alla loro concatenazione logica», sicché «c’è un’asserzione, ma manca l’argomentazione».
Ed è questo il caso della mera pedissequa riproduzione della formulazione della norma di riferimento (senza alcuna personalizzazione dello stampato da parte del giudice), della mera esposizione di materiale probatorio acquisito (apoditticamente definito come “autoevidente”, senza alcuna argomentazione valutativa di esso) o, come nell’ipotesi prospettata dalla difesa, della motivazione del giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, senza nemmeno indicare i passaggi motivazionali della medesima sentenza che possano confutare le censure proposte, omettendo il vaglio critico delle risultanze e l’illustrazione della ritenuta riconducibilità del fatto così ricostruito alla fattispecie criminosa contestata; tutti casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata è soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente, in quanto non permette, a fronte delle censure prospettate, di comprendere l’iter logico seguito che ha condotto il giudice (dell’impugnazione) a superare le censure prospettate.
Ed è quanto in concreto accaduto: la Corte territoriale si è limitata a ripercorrere il ragionamento seguito dal Tribunale (peraltro solo con riferimento al contestato svolgimento in fatto delle funzioni gestorie) e, nel rispondere alle plurime censure sollevate con l’atto di appello, si è limitata a sostenere, apoditticamente, che la motivazione (del Tribunale) “non viene intaccata dalle doglianze esposte dalla difesa”.
Tanto all’evidenza significa omettere ogni vaglio critico delle risultanze istruttorie e l’illustrazione del percorso logico che ha condotto il giudice verso la sua decisione”
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Per approfondimenti sul ruolo dell’amministratore di fatto nella bancarotta, segnalo le note a sentenza che seguono:
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La sentenza della Cassazione commentata evidenzia un principio fondamentale per chi si trova coinvolto in procedimenti per reati fallimentari: una condanna non può essere confermata se prima il Tribunale e poi la Corte d’appello non spiegano in modo chiaro e concreto perché ritiene infondate le contestazioni della difesa, soprattutto quando si discute del ruolo di amministratore di fatto.
Questo significa che, se il tuo ruolo nell’azienda non è stato ricostruito correttamente o se le tue responsabilità non sono state chiarite con precisione, esistono margini concreti per ottenere la riforma della condanna con esito assolutorio.
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Avv. Claudio Ramelli – Diritto penale fallimentare ed economia d’impresa

