Reati tributari: il mancato completamento del pagamento rateale del debito fiscale non giustifica il mantenimento del sequestro preventivo (Cassazione 37193/2025).
Sei indagato o imputato in un procedimento penale per reati tributari, hai raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate e stai pagando il debito tributario?
Vuoi sapere se è legittimo da parte dell’Autorità giudiziaria negare il dissequestro (in tutto o in parte) dei beni colpiti dal vincolo solo perché non hai versato tutte le rate del piano di rateizzo?
Se ti trovi questa delicata situazione processuale, la lettura della presente nota alla sentenza numero 37193/2025 della Corte di cassazione, Sezione V Penale, depositata il 14.11.2025 e del commento finale, potrà dare risposta alle tue domande per aiutarti a definire strategie difensive da adottare durante il giudizio penale per ottenere la restituzione dei beni sequestrati alla tua impresa (sequestro diretto) oppure quelli del tuo patrimonio personale (nell’ipotesi di sequestro per equivalente per incapienza del patrimonio sociale).
- L’imputazione il sequestro preventivo ed il rigetto delle richieste di dissequestro.
Nel caso esaminato dalla Cassazione il Tribunale cautelare di Salerno aveva rigettato l’appello proposto dall’imputato contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo disposto nei confronti dell’imputato per il reato di omessa dichiarazione (art.5 d.lgs. n.74/2000).
L’ordinanza di rigetto era stata emessa sul presupposto che il pagamento solo parziale del piano di rateizzo concordato tra l’imputato e l’Agenzia delle Entrate a seguito di accertamento con adesione, non aveva fatto venire meno il periculum in mora, vale a dire il rischio che nell’ipotesi di accoglimento dell’istanza e revoca del sequestro i beni potessero essere dispersi o occultati prima della conclusione del piano di rateizzo, così rendendo infruttuosa la riscossione.
- Il ricorso per cassazione.
Per quanto di interesse per il presente commento si evidenzia che con motivo di ricorso era stato eccepito dalla difesa il vizio di legge perché ritenuto persistente il periculum in mora.
Il ricorrente aveva infatti eccepito che i giudici cautelari dei beni non avevano tenuto in alcun conto le risultanze successive all’applicazione della misura cautelare reale ovvero:
- La riduzione del profitto del reato quantificata dall’Agenzia delle Entrate a seguito di accertamento con adesione;
- Puntuale pagamento dei ratei concordati con l’agenzia;
- assoluta sproporzione tra il modesto debito residuo e il valore dei beni in sequestro;
- richiesta degli imputati di sospensione del procedimento con messa alla prova).
- La decisione della Suprema Corte ed i principi di diritto.
La Corte di legittimità ha ritenuto fondate le censure difensive, annullato con rinvio l’ordinanza impugnata ed affermato i principi di diritto che seguono, estratti dalla parte motiva della sentenza:
# La necessaria motivazione sul presupposto del periculum in mora.
“Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno definitivamente chiarito che «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex /ege» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).
Si tratta di un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che tra l’altro ha trovato una importante puntualizzazione nel recente arresto secondo cui «il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. peno deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, che non può essere ritenuto esistente in base alla sola titolarità, da parte del soggetto destinatario della misura, di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, neppure quando l’oggetto del vincolo è costituito da un bene fungibile quale il denaro» (Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, Guido, Rv. 287311 – 01).
A tali principi non si è attenuto il Tribunale di Salerno, che ha motivato in termini sostanzialmente apparenti il rigetto dell’appello avverso la mancata revoca della misura: revoca che era stata sollecitata facendo leva sul prospettato venir meno delle esigenze anticipatorie poste a base, nel 2018, del provvedimento di sequestro a fini di confisca del profitto del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000”.
# L’erronea applicazione dei principi di diritto in tema di sequestro preventivo e l’annullamento dell’ordinanza.
“Pur riconoscendo che il profitto del reato “sia, ad oggi, nettamente ridotto per effetto del regolare pagamento, da parte degli imputati, delle rate del piano di ammortamento”, il Tribunale ha rigettato l’appello ravvisando la persistenza del periculum “in ragione del fatto che né la società né gli indagati sono risultati provvisti di somme di danaro in grado di poter, da subito, coprire il profitto del reato“.
Nella medesima prospettiva, è stata posta in rilievo l’ampiezza dell’arco temporale interessato dalla rateizzazione, e le difficoltà nel pagamento del debito relativo al 2014, tanto da far richiedere (e ottenere), al riguardo, una ulteriore dilazione: iniziativa ritenuta una “manifestazione comunque di una difficoltà economica nel reperimento anche del danaro per pagare le rate del piano di ammortamento”
Appare evidente, ad avviso di questo Collegio, la sostanziale apparenza di tale percorso argomentativo, del tutto distonico rispetto ai principi giurisprudenziali in precedenza richiamati.
In buona sostanza, l’esigenza di mantenere il sequestro di beni – ormai, tra l’altro, di valore certamente sproporzionato al debito residuo – è stata identificata nella mera constatazione che il pagamento non è avvenuto in unica soluzione, ma secondo versamenti rateali previsti da piani di ammortamento: facendo coincidere così il periculum nella necessità di assicurare il completo soddisfacimento delle ragioni creditorie conseguenti alla produzione di un illecito profitto.
Si tratta, all’evidenza, di un approdo interpretativo non in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, difettando qualsiasi effettivo apprezzamento delle favorevoli circostanze sopravvenute (assoluta puntualità nei pagamenti, ecc.)”.
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Conclusioni.
La sentenza numero 37193/2025 si inserisce nell’alveo dell’orientamento giurisprudenziale tracciato dalla dominante giurisprudenza di legittimità che attribuisce sempre maggiore importanza alla effettiva e non apparente motivazione sul requisito del periculum in mora per l’adozione dei provvedimenti di sequestro preventivo.
Invero, secondo la Cassazione, il Giudice che adotta la misura cautelare e quelli chiamati a vagliarne la legittimità in sede di impugnazione, devono spiegare le concrete ed effettive ragioni per le quali è necessario procedere con il sequestro preventivo dei beni e non attendere la conclusione del processo per accertare la responsabilità dell’imputato e disporre la confisca del profitto del reato tributario.
La mancata o carente motivazione sulle ragioni anticipatorie apre quindi validi spazi difensive per ricorrere per cassazione con successo, quanto meno per ottenere il dissequestro dei beni di valore pari agli importi pagati con le singole rate del piano di rateizzo, facendo così recuperare al contribuente risorse economiche.
Per approfondimenti sulla questione giuridica in parola segnalo alcuni arresti giurisprudenziali in precedenza pubblicati nel blog dello Studio Ramelli:
Per approfondimenti sulla stessa linea interpretativa si segnalano i seguenti arresti giurisprudenziali annotati:
- https://studiolegaleramelli.it/2024/04/12/reati-tributari-la-mancata-motivazione-del-gip-sul-periculum-in-mora-determina-irrimediabilmente-lannullamento-del-decreto-di-sequestro-preventivo/
- https://studiolegaleramelli.it/2023/11/28/reati-tributari-annullato-il-decreto-di-sequestro-preventivo-del-gip-se-nel-provvedimento-manca-ogni-riferimento-al-periculum-in-mora/
- https://studiolegaleramelli.it/2022/11/14/e-illegittimo-il-sequestro-preventivo-per-reati-tributari-se-non-vengono-esplicitate-le-ragioni-del-provvedimento-cautelare-anticipatorio-della-confisca/
- https://studiolegaleramelli.it/2025/03/20/la-notevole-entita-del-debito-fiscale-derivante-da-reato-tributario-non-e-da-sola-sufficiente-a-giustificare-il-sequestro-preventivo-per-equivalente-del-patrimonio-dellindagato/
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Avv. Claudio Ramelli – diritto penale tributario e dell’economia

