E’ legittima la confisca del patrimonio della società anche se il reato è stato commesso dal solo amministratore di fatto (Cassazione 36683/2025).
Sei l’amministratore di diritto una società e sei stato assolto dal reato tributario che ti avevano contestato?
Vuoi sapere se è legittima la confisca della liquidità del conto corrente intestato alla tua impresa disposta con la sentenza di condanna del solo amministratore di fatto oppure se puoi recuperare la liquidità resa indisponibile dal vincolo?
Secondo l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione – sezione terza penale, con la recente sentenza numero 36683/2025 (depositata il 12.11.2025) nonostante la tua assoluzione la confisca non può essere revocata perché per la confisca dei beni costituenti il patrimonio sociale è sufficiente la condanna dell’amministratore di fatto che ha comunque agito per far ottenere all’impresa un illecito risparmio di imposta.
- Il caso giudiziario in sintesi.
Il Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dal Pubblico ministero contro l’ordinanza emessa del medesimo giudice con la quale era stata disposta la restituzione in favore della società della somma di 112.000,00 euro già sottoposta a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato sia all’amministratore di diritto, sia a quelli di fatto (poi condannati).
L’istanza di restituzione della difesa era stata accolta grazie all’assoluzione dell’amministratore di diritto che, come noto, rappresenta l’Ente nell’interesse del quale era stato commesso il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti
Il ricorso per cassazione del PM
Il PM, tuttavia, ha impugnato a mezzo ricorso per cassazione l’ordinanza di rigetto della sua opposizione denunciando l’errata applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla esclusione dell’applicabilità della confisca diretta del denaro sequestrato sul conto corrente bancario della società.
Ha sostenuto, infatti, che la condanna degli amministratori di fatto per il reato tributario era da considerare sufficiente per ritenere accertato il reato commesso nell’interesse della società, che aveva beneficiato del relativo vantaggio fiscale, sotto forma di risparmio di spesa, e non poteva, quindi, essere considerato terza estranea al reato, con la conseguente sussistenza dei presupposti per disporre la confisca in via diretta del denaro giacente sul conto corrente bancario della società, di natura obbligatoria, trattandosi del profitto del reato.
La decisione della Cassazione ed i principi di diritto enunciati.
La Suprema Corte ha ritenuto fondata la tesi del PM annullando con rinvio l’ordinanza impugnata per le ragioni ben illustrate nel segmento di motivazione di seguito riportato:
# la società che beneficia del reato fiscale non può essere mai considerata estranea al reato.
“ Va, anzitutto, osservato che le somme della cui confiscabilità si discute appartengono, pacificamente, alla [omissis s.r.l. ], essendo depositate su un conto corrente bancario alla stessa intestato, nel cui interesse è stato commesso il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 da parte degli amministratori di fatto e del cui profitto la stessa ha beneficiato: detta società, quindi, non può essere considerata estranea al reato, in quanto lo stesso è stato commesso al solo fine di farle conseguire un profitto, sotto forma di evasione d’imposta, profitto che è stato realizzato attraverso l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali della società, allo scopo di indicarvi costi fittizi, e, dunque, di far conseguire all’ente un risparmio di spesa (pari all’imposta illecitamente non versata per effetto dell’indicazione di tali costi fittizi).
L’ente che trae profitto dall’altrui condotta illecita non può, infatti, mai essere considerato terzo “estraneo” al reato, in quanto ne beneficia, perché la condotta costituente reato è stata realizzata allo scopo, quantomeno prevalente, di far conseguire un vantaggio patrimoniale all’ente medesimo (Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Limetti, Rv. 275599 – 02, relativa a fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il provvedimento di sequestro in vista della confisca diretta delle somme di denaro costituenti il profitto conseguito dalla persona giuridica beneficiaria del reato posto in essere dal commercialista dell’ente; nel medesimo senso già in precedenza Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, dep. 2015, Mataloni, Rv. 262770 – 01).
Ne consegue l’erroneità di quanto osservato dal Tribunale a proposito della estraneità al reato della [omissis s.r.l.], in quanto il reato tributario del cui profitto si discute è stato commesso, sia pure dai soli amministratori di fatto e non anche dall’amministratrice di diritto e legale rappresentante, nell’interesse di tale ente.
# il reato commesso dal solo amministratore di fatto non rende la società estranea al reato tributario.
La circostanza che il reato non sia stato realizzato dall’amministratrice di diritto, che è stata assolta, ma dagli amministratori di fatto, formalmente estranei all’ente, dunque non organicamente immedesimati con esso, non determina l’estraneità della società al reato, perché questo è comunque stato commesso, oltre che nell’interesse della società, da soggetti che, come evidenziato nella stessa ordinanza impugnata, erano legati alla società da un rapporto gestorio, di stabilità, continuità e pregnanza tale da farli considerare amministratori di fatto della stessa, con la conseguenza che il reato del cui profitto si controverte non è stato commesso da soggetti estranei alla società, delle cui condotte questa non deve rispondere, bensì da soggetti che in via di fatto la amministravano e che hanno realizzato le condotte costituenti reato allo scopo di far conseguire alla società un profitto, sotto forma di risparmio di spesa derivante dall’evasione d’imposta.
Detto profitto deve, dunque, essere confiscato in via diretta nei confronti dell’ente a vantaggio del quale è stato commesso il reato se rinvenuto, in tutto o in parte, nel suo patrimonio.
Ne consegue, in definitiva, la fondatezza del ricorso del Pubblico ministero, essendo basata l’ordinanza impugnata su una nozione errata di terzo estraneo al reato, come tale non destinato a soggiacere alla confisca del relativo profitto”.
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Avv. Claudio Ramelli – diritto penale tributario e dell’economia –

