Per estinguere i reati sul lavoro oltre alla messa in sicurezza è necessario pagare l’oblazione (Cassazione 37776/2025).

Sei il legale rappresentante di una società ed a seguito di una visita ispettiva ti sono stati contestati alcuni reati puniti dal d.lgs. n.81/2008 per la presunta violazione di norme per la sicurezza sul lavoro?

Vuoi sapere se risolvendo le criticità della tua impresa rilevate dagli ispettori puoi ottenere un’archiviazione del procedimento penale a tuo carico, oppure essere assolto nel processo se il PM ti ha già rinviato a giudizio?

Secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione con la recente sentenza numero 37776/2025 ciò non basta!

Per evitare la condanna penale, oltre a adeguare l’azienda alle prescrizioni per le inadempienze che sono state rilevate dai verificatori, devi procedere anche al pagamento dell’oblazione.

In mancanza di pagamento non puoi ottenere l’archiviazione (in fase di indagini) o il proscioglimento (all’esito del giudizio di primo grado) nel procedimento penale a tuo carico per intervenuta estinzione dei reati contravvenzionali.

 

Il caso giudiziario in sintesi.

Il Tribunale di Catanzaro aveva assolto l’imputato del reato contravvenzionale punito dall’art. 159, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81 del 2008 (carenza del Piano Operativo di Sicurezza redatto per cantieri temporanei).

L’assoluzione era stata motivata dal primo Giudice sulla scorta della circostanza che nel corso della seconda visita ispettiva eseguita a distanza di dieci giorni dalla prima, gli ispettori del lavoro avevano riscontrato che l’imputato aveva ottemperato alle prescrizioni impartitegli.

Secondo il Tribunale le situazioni di rischio precedentemente rilevate dall’organo accertatore erano state quindi risolte e ciò doveva condurre all’assoluzione dell’imputato.

 

Il ricorso per cassazione della Procura Generale

Contro la sentenza assolutoria di primo grado presentava ricorso per cassazione la Procura generale lamentando il vizio di violazione di legge.

In particolare, la parte pubblica ricorrente, rilevava che, ai sensi dell’art. 24, comma 1 del d.lgs. n. 758 del 1994, la causa di estinzione dei reati contravvenzionali previsti in materia di igiene e sicurezza del lavoro è applicabile nelle ipotesi in cui non solo il datore di lavoro abbia provveduto ad eliminare nel termine a lui prescritto le violazioni in precedenza riscontrate ma è necessario che egli provveda, altresì, nel successivo termine di 30 giorni, al pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione amministrativa non avvenuto nel caso in disamina.

 

La decisione della Cassazione ed i principi di diritto enunciati.

La Suprema Corte ha accolto la tesi della Procura annullando con rinvio la sentenza impugnata per le ragioni ben illustrate nel segmento di motivazione di seguito riportato:   

“Osserva, infatti, il Collegio – premesso l’oggetto della imputazione mossa al prevenuto, concernente la violazione di talune disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, le quali trovano, a livello sanzionatorio le rispettive discipline agli artt. 159, comma 2, lettera c), e 87, comma 2, lettera c), del dlgs n. 81 del 2008 – che per siffatte violazione è previsto un peculiare regime di estinzione del relativo reato, regolato dall’art. 24 del dlgs n. 758 del 1994.

Esso si realizza attraverso due fasi; una prima prevede l’adempimento delle prescrizioni che l’organo di vigilanza, il quale abbia riscontrato la sussistenza delle violazioni alla normativa in materia di igiene e Sicurezza sul lavoro, impartisce al datore di lavoro onde rimuovere le condizioni di illegalità nelle quali sì svolgono le attività lavorative oggetto di indagine ispettiva; una seconda, successiva all’eventuale positivo riscontro dell’adempimento da parte del datore di lavoro delle prescrizioni a lui imposte, avente ad oggetto il tempestivo pagamento da parte del datore di lavoro della somma da lui dovuta a titolo di oblazione amministrativa in misura pari ad un quarto della somma prevista quali limite massimo della ammenda comminata per la violazione commessa (al riguardo si vedano, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 novembre 2029, n. 46462, rv 277278; Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 giugno 2016, n. 24418, rv 267105).

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Commento e strategie difensive

La sentenza numero 37776/2025 resa dalla Corte di cassazione – sezione quarta penale (depositata il 20.11.2025) si pone in continuità con la pacifica giurisprudenza di legittimità formatasi sulla questione giuridica controversa secondo la quale per ottenere l’estinzione dei reati contravvenzionali contestati è necessario:

1) adempiere nel termine fissato dall’organo di vigilanza alla messa in sicurezza dell’attività dell’impresa;

2) versare tempestivamente l’oblazione.

Nel caso non infrequente di contestazione di reati contravvenzionali ai sensi del d.lgs. n.81/2008 a seguito di visite degli Ispettori sul lavoro, qualora non sia possibile contestare ragionevolmente le stigmatizzate inadempienze in tema di sicurezza, consiglio di valutare attentamente la possibilità di estinguere in sede amministrativa gli illeciti penali contestati beneficiando del pagamento pari a ¼ dell’ammenda indicata nella norma violata.

Tale soluzione determina le condizioni giuridiche per ottenere una sollecita richiesta di archiviazione da parte del PM (sarà poi il Giudice per le indagini preliminari ad emettere il successivo decreto) evitando così all’imprenditore un carico pendente ed il rischio di riportare una condanna penale, situazioni di certo pregiudizievoli per l’esercizio dell’attività di impresa, soprattutto in caso di partecipazione a gare pubbliche.

Per approfondimenti sul tema dell’estinzione mediante oblazione dei reati sul lavoro si segnalano le seguenti note a sentenza:

  1. https://studiolegaleramelli.it/2021/10/21/e-onere-del-contravventore-provare-lavvenuto-pagamento-della-sanzione-amministrativa-al-fine-di-beneficiare-dellestinzione-del-reato-contravvenzionale-per-violazione-della-s/
  2. https://studiolegaleramelli.it/2020/11/06/contravvenzioni-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro-il-mancato-avvio-della-procedura-amministrativa-di-prescrizione-delle-regolarizzazioni-ed-estinzione-del-reato-non-pregiudica-lesercizio-de/

 

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Avv. Claudio Ramelli – diritto penale del lavoro e dell’impresa –