Per la condanna dell’evasore fiscale al giudice penale basta lo spesometro (Cassazione 38503/2025).
Sei indagato in un procedimento penale oppure sei stato già rinviato a giudizio per il reato di omessa dichiarazione?
La recente sentenza n. 38503/2025 della Corte di Cassazione ha ribadito un principio di particolare rilevanza per chi opera in ambito imprenditoriale e professionale: le risultanze dello spesometro – anche se derivanti da accertamenti induttivi – possono essere utilizzate dal giudice penale per fondare una condanna per il reato di omessa dichiarazione ex art.5 d.lgs. 74/2000, purché sottoposte a un vaglio critico unitario con gli altri elementi acquisiti nel processo.
In termini pratici, ciò significa che, qualora i dati aggregati dello spesometro evidenzino operazioni attive tali da superare la soglia di punibilità dei 50.000 euro per singola imposta, il rischio di vedere riconosciuta la responsabilità penale con condanna da 2 a 5 anni di reclusione diventa elevato, soprattutto in assenza di contestazioni tecniche della difesa idonee a dimostrare l’inattendibilità del dato o la sua non riferibilità all’imposta contestata.
Questo orientamento – ormai consolidato – impone agli indagati,, agli imputati, ai loro consulenti e ai professionisti coinvolti nelle verifiche fiscali una valutazione tempestiva delle ricostruzioni induttive operate dall’Amministrazione finanziaria, al fine di predisporre una strategia difensiva fondata su analisi contabile e tecnica del dato ricostruttivo.
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Il caso giudiziario
Nel caso esaminato dalla Cassazione la Corte di appello aveva confermato la condanna dell’imputato grado rinviato a giudizio per il reato di omessa dichiarazione relativamente all’anno 2012, risultando accertata l’evasione dell’imposta IVA per un ammontare superiore alla soglia di punibilità normativamente prevista.
La difesa dell’imputato in Cassazione
Per quanto di interesse per la presente nota si evidenzia che con motivo di ricorso la difesa aveva denunciato l’erroneità della decisione assunta dai giudici dei due gradi di merito (Tribunale e Corte di appello) che avevano quantificato l’imposta sul valore aggiunto evasa sulla base di un accertamento tributario di tipo induttivo extracontabile, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lett. A) e D-bis) del DPR n. 600 del 1973, recependo acriticamente il dato risultante dallo spesometro, senza esplorare ed approfondire l’elemento costitutivo del reato alla luce di un’autonoma verifica e di dati oggettivi di riscontro.
La decisione della Suprema Corte ed i principi di diritto.
La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la censura difensiva ed affermato i principi di diritto che seguono estratti dalla parte motiva della sentenza d seguito riprodotti:
# la legittimità dell’uso dello spesometro in sede penale
L’art. 5 d.lgs. 74/2000 punisce chi non presenta, pur obbligato, la dichiarazione annuale, quando l’imposta evasa (per ciascuna imposta) superi la soglia di € 50.000, soglia da verificarsi per singola imposta e non sommando imposte diverse.
Tale principio è ribadito dalla Cassazione, che esige una verifica specifica sul superamento-soglia riferito a una singola imposta (es. IVA o imposte sui redditi).
Con particolare riferimento al tema qui controverso, ad esempio, questa stessa Sezione (Sez. 3, n. 50758 del 09/11/2023, Mescolini, non mass.), ha ritenuto legittima la condanna penale per il delitto di omessa dichiarazione fondata sullo “spesometro”.
……Tanto premesso, è diritto vivente che nel processo penale il giudice può avvalersi delle risultanze degli accertamenti fiscali – anche induttivi – quali fonti di prova atipiche, fermo restando l’autonoma valutazione ex art. 192 cod. proc. pen. e l’assenza di ogni predeterminazione del peso probatorio.
Questa stessa Sezione ha affermato, tra le altre, che: (i) non esiste alcun divieto normativo in tal senso; (ii) l’accertamento induttivo (anche tramite studi di settore) è utilizzabile in penale, come indizio da vagliare criticamente; (iii) l’eventuale giudicato tributario non spiega automatica incidenza nel penale, ma può essere valutato ex art. 238-bis cod. proc. pen. in compatibilità con le risultanze del processo (cfr., per tutte, la già cit. Sez. 3, n. 50758/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che i dati dello spesometro (oggi confluiti in sistemi informativi più evoluti) possono assumere valenza probatoria nei reati tributari, specie ove corroborati da ulteriori riscontri (acquisizione delle fatture presso i destinatari, incrocio con operazioni passive/crediti IVA, ecc.).
Si è, in particolare, ritenuta legittima la condanna per omessa dichiarazione fondata sullo spesometro corroborato dalla acquisizione delle fatture presso i destinatari (nel caso esaminato dalla già cit., Sez. 3, n. 50758/2023, il Collegio ha richiamato il principio dell’atipicità ex art. 189 cod. proc. pen. e l’onere di autonoma valutazione ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen.).
Ancora, si è affermato che lo spesometro assume valenza probatoria per l’omessa dichiarazione IVA (Sez. 3, n. 39960 del 12/06/2019, Di, Rv. 276890 – 01, non mass. sul punto, che ha respinto le censure difensive volte a svalutarne l’attendibilità in assenza di specifiche deduzioni già nel merito).
Il principio è stato ribadito in più pronunce (tra cui Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 – 01; Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rocco, Rv. 250647 – 01; Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619 – 01), nelle quali si è sottolineato che i risultati degli accertamenti amministrativi – ivi compresi quelli fondati su banche dati come lo spesometro – possono concorrere a fondare il convincimento del giudice penale, purché sottoposti a vaglio critico unitamente ad altri elementi. Non esiste, dunque, un divieto in radice di utilizzare lo spesometro in penale; vale, semmai, la regola che esso non è prova legale e richiede la valutazione autonoma e, quando necessario, riscontri coerenti.
# Il corretto operato dei giudici di merito e l’assolvimento dell’obbligo di motivazione.
Nella specie i giudici di merito, dopo aver precisato di aver valutato la risultanze dell’applicativo spesometro “integrato”, hanno chiarito (a pag. 4) che, nella determinazione della base imponibile si è tenuto conto sia delle operazioni attive che di quelle passive; la quantificazione dell’imposta evasa è stata conseguentemente operata in percentuale sui ricavi detratti i costi, cioè, si legge in sentenza, sulla base di un calcolo matematico preciso e corretto, una volta individuate nei termini le grandezze in campo (ossia i ricavi ottenuti e le spese sostenute per produrre il fatturato).
Conclusioni e strategie difensive.
La sentenza numero 38503/2025si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’accertamento sintetico ed induttivo può essere utilizzato come prova della consumazione del reato punito dall’art.5 d.lgs. n.74/2000, sempre che il giudice penale esponga nella motivazione le ragioni di condivisione dei risultati cui si è pervenuti in sede di indagine amministrativa / tributaria.
Per approfondimento segnalo la seguente nota a sentenza:
- https://studiolegaleramelli.it/2023/01/21/per-il-superamento-della-soglia-di-punibilita-nel-reato-di-omessa-dichiarazione-vale-il-risultato-dello-spesometro-integrato-se-non-efficacemente-contrastato-dalla-difesa-dellimputato/
- https://studiolegaleramelli.it/2023/12/22/legittima-la-condanna-penale-per-il-delitto-di-omessa-dichiarazione-fondata-sullo-spesometro-soprattutto-se-corroborato-dalla-acquisizione-delle-fatture-presso-i-rispettivi-destinatari/
Secondo la mia esperienza maturata nella difesa tecnica svolta in tanti processi per il delitto di omessa dichiarazione per contrastare efficacemente l’attitudine probatoria del redditometro o di altro analogo strumento è indispensabile ricorrere alla figura di un consulente tecnico che possa far rilevare la specificità del caso mettendo in evidenza l’idoneità della strumento di ricostruzione induttivo e, se fiscalmente possibile e sostenibile, ricondurre l’imposta evasa al di sotto della soglia di punibilità fissata dalla norma in euro 50.000 facendo venir meno un elemento costitutivo del reato
In difetto di tale prova che deve essere allegata ed assunta in dibattimento ad iniziativa della difesa la condanna appare molto probabile.
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Avv. Claudio Ramelli – diritto penale tributario e dell’impresa –

