Bancarotta per distrazione: serve una motivazione rafforzata per condannare l’amministratore che si è avvicendato nella carica (Cassazione 38791/2025).
Sei stato amministratore di una società fallita ed ora sei indagato o imputato in un procedimento penale perché ti contestano la bancarotta patrimoniale anche se non ti sei appropriato di beni aziendali?
Sappi che per condannarti i giudici di merito devono spiegare con adeguata motivazione le ragioni per le quali devi rispondere del grave reato fallimentare nel periodo in cui hai ricoperto la carica.
La condanna non può discendere automaticamente dall’assunzione del ruolo di amministratore di diritto!
Infatti, la recente sentenza della Cassazione numero 38791/2025 (depositata il 01.12.2025), ha ribadito un principio fondamentale: la responsabilità dell’amministratore cessato ed al quale ne è subentrato un altro prima del fallimento può essere affermata solo se gli atti di distrazione sono avvenuto nel corso della sua gestione oppure se viene provata nel corso del processo l’esistenza di un accordo con l’amministratore successivo per il compimento degli stessi.
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Il caso giudiziario
Nel caso esaminato dalla Cassazione la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di primo grado riportata dall’imputata nella veste di amministratore di diritto della società fallita assunto per un periodo di circa tre anni per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
La distrazione contestata dal PM si riferiva a 13 veicoli non rinvenuti dalla curatela fallimentare in sede di inventario.
Si legge nella sentenza che la medesima imputata era stata assolta dal concorrente reato di bancarotta documentale a lei contestato.
La difesa dell’imputato in Cassazione
Secondo la difesa della ricorrente i giudici di appello avevano errato la loro decisione considerato che l’imputata aveva dismesso la carica nel 2012 quando era a lei subentrato altro amministratore e le condotte distrattive contestate non erano state collocate nel tempo.
Conseguentemente, le distrazioni dei veicoli, non potevano attribuirsi alla ricorrente che, peraltro, proprio su tale argomento, era stata assolta dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
La decisione della Cassazione ed i principi di diritto.
La Cassazione ha ritenuto fondata la censura difensiva ed annullato on rinvio la sentenza impugnata.
Di seguito si riportano i passaggi della motivazione estratti dalla parte motiva della sentenza in commento:
# l’avvicendamento della carica di amministratore e l’assenza di motivazione sul ruolo gestorio di ciascuno.
Va premesso, in generale, che la ricostruzione offerta dai giudici di merito sconta una genetica caduta di linearità.
Invero, dei tre originari imputati, [tizio] è stato ritenuto del tutto estraneo alla gestione della società; l’odierna ricorrente è stata considerata amministratrice di diritto, con effettivi poteri gestori, dal 4 febbraio 2009 al 25 aprile 2012 e, in forza di tanto, è stata dichiarata responsabile della distrazione dei veicoli; [caio] formale amministratore dal 26 aprile 2012 sino al fallimento, è stato qualificato come mero prestanome; il che, però, non fa comprendere chi, secondo i giudici di merito, abbia avuto in mano la gestione reale della società per il periodo successivo alla dismissione della carica da parte dell’odierna ricorrente.
Nel contesto fattuale così ricostruito, emerge un evidente vizio motivazionale che affligge l’effettiva addebitabilità della condotta distrattiva all’imputata.
# il principio di diritto della responsabilità penale per fatti di distrazione dal patrimonio sociale dell’impresa.
Va ricordato l’insegnamento di questa Corte, per cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è illegittima l’affermazione della responsabilità dell’amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento – all’atto della redazione dell’inventario da parte del curatore – di dati beni di cui la società abbia avuto il possesso in epoca anteriore e prossima al fallimento, qualora sia subentrato un nuovo amministratore con estromissione del precedente dalla gestione dell’impresa, considerato che, in tal caso, la responsabilità dell’amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l’esistenza di un accordo con l’amministratore subentrato per il compimento di tali atti (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 2007, Vianello, Rv. 236031, cfr. tra le ultime non massimate Sez. 5, n. 31691 del 30/05/2024, Morico).
# l’applicazione dei principi al caso concreato ed il vizio di motivazione della sentenza di appello.
Nella specie, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, ha dismesso la carica di amministratrice oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento; non ha proseguito in una gestione di fatto; non ha concorso con il prestanome nel compimento di azioni illecite in ipotesi verificatesi nella parte finale della vita della società; non risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale proprio perché non è stato possibile collocare la condotta nella fase della sua gestione o in quella successiva.
Lo sviluppo logico di questo ragionamento, che impernia le decisioni di merito, richiede che le condotte distrattive sono riconducibili alla ricorrente a condizione che essere ricadano temporalmente nel periodo coperto dall’amministrazione della stessa, altrimenti dovrebbe valere il medesimo argomento speso in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale per esentare da responsabilità sia [tizio] sia [caio] ─ tanto più che quest’ultimo, come precisato dal difensore, era in possesso di almeno una delle vetture in contestazione─.
Questo passaggio fattuale sulla collocazione temporale delle condotte distrattive ─ implicato necessariamente dal complessivo ordito argomentativo delle decisioni di merito ─ difetta del tutto.
Come ti possiamo difendere?
La sentenza 38791/2025 si inserisce all’interno del dominante quadro tracciato dalla giurisprudenziale di legittimità cui ha dato ulteriore continuità
Per difendersi dal delitto di bancarotta per distrazione l’amministratore di diritto se ha effettivamente esercitato poteri gestori durante la sua carica, deve articolare un’efficace e ben strutturata linea difensiva. Molto spesso si rileva decisivo affiancare all’attività del penalista quella di un consulente tecnico contabile che possa verificare la fondatezza delle conclusioni cui è pervenuto il curatore fallimentare circa la distrazione di beni aziendali, soprattutto evidenziandone il dato temporale, non sempre scandagliato né dall’organo fallimentare, né dal PM che spesso ne recepisce le conclusioni nella richiesta di rinvio a giudizio.
Anche la prova testimoniale in alcune situazione può rivelarsi risolutiva per collocare nel tempo l’attività di distrazione allontanandola da quella esercitata dall’imputato.
Al contrario, nell’ipotesi in cui l’amministratore di diritto rinviato a giudizio risulti essere un mero prestanome la difesa dovrà dimostrare – rigorosamente – che il proprio assistito non ha mai avuto la gestione dell’impresa per volontà dell’amministratore di fatto.
Se dopo attenta valutazione dei fatti contestati e delle prove a discarico (a vantaggio dell’imputato) si decidesse di affrontare il dibattimento potrebbe risultare utile tentare una transazione con la curatela fallimentare per scongiurare la costituzione di parte civile nei tuoi confronti con rivalsa sul tuo patrimonio ed avvantaggiarsi dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno (art. 62, n. 6 cod. pen.)
Viceversa, qualora dalla disamina del materiale probatorio presente nel fascicolo per le indagini preliminari risulti poco probabile ottenere un esito assolutorio, consiglio di valutare attentamente la possibilità di definire il processo con riti alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato o applicazione della pena concordata), considerando la severità della risposta sanzionatoria prevista dalla norma che punisce il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con pena detentiva da tre a dieci anni di reclusione (con possibile aumento di pena per le aggravanti dei plurimi fatti di bancarotta e/o del valore rilevante della distrazione), con concreto rischio dell’imputato di riportare una pesante condanna, senza sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria con grave pregiudizio per la libertà personale ed il prosieguo dell’attività di impresa.
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Se hai ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ti ricordo che hai soltanto venti giorni per difenderti tramite un difensore che dovrà, in quel ristretto arco temporale fissare un colloquio ed ascoltare le tue ragioni, predisporre la nomina fiduciaria e depositarla telematicamente all’Ufficio del PM, richiedere con urgenza la copia dell’intero fascicolo, svolgere indagini difensive e depositare eventuale memoria con istanza di archiviazione, valutando insieme a te l’opportunità di richiedere l’interrogatorio solo dopo un attento studio degli atti a tuo carico e di quelli che possono contrastare efficacemente l’ipotesi accusatoria.
Se sei destinatario di un decreto di sequestro preventivo hai soltanto dieci giorni dalla notifica per presentare la richiesta di riesame per richiedere l’annullamento della misura e la restituzione dei beni.
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Avv. Claudio Ramelli – diritto penale fallimentare e dell’impresa –

