Non consegni le scritture contabili? Rischi una doppia condanna: la Cassazione 38429/2025 lo conferma.

Se nei confronti della tua impresa il Tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale (già sentenza di fallimento), non hai consegnato le scritture contabili al Curatore che te le ha richieste ed in conseguenza di ciò  il PM ti ha contestato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sappi che in caso di indagine parallela per reati tributari non depositare le scritture contabile alla Guardia di Finanza ti espone all’ulteriore contestazione del reato punito dall’art.10 d.lgs. n.74/2000 che la Cassazione considera del tutto autonomo e non assorbito dal reato fallimentare con il concreto rischio di riportare una doppia condanna!

La recente sentenza di Cassazione numero 38429/2025 (depositata il 27.11.2025) ha confermato questo principio di diritto del quale devi tenere conto per le tue scelte difensive.

👉 Se sei coinvolto in una procedura concorsuale oppure hai ricevuto la notifica di un atto giudiziario od un invito a comparire da parte della Guardia di Finanza che ti contesta una evasione fiscale, prima di decidere cosa fare contattaci senza ritardo per un’analisi tecnica riservata finalizzata alla definizione della linea difensiva più adeguata per tutelare la tua persona, il tuo patrimonio personale e quello della tua impresa.

 

Il caso giudiziario

Nel caso esaminato dalla Cassazione la Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna dell’imputato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n.74/ 2000) ed occultamento delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. n.74/ 2000).

La difesa dell’imputato in Cassazione

Per quanto di interesse per la presente nota si evidenzia che con motivo di ricorso la difesa aveva denunciato l’erroneità della decisione assunta dai giudici di appello per violazione del divieto di bis in idem ritenendo che la già intervenuta condanna per bancarotta documentale dovesse escludere la possibilità da parte dell’imputato di riportarne una ulteriore per l’occultamento delle scritture contabili.

 

La decisione della Suprema Corte ed i principi di diritto.

La Cassazione ha ritenuto infondata la censura difensiva ed affermato i principi di diritto che seguono estratti dalla parte motiva della sentenza in commento:

Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.

Come evidenziato anche nella sentenza impugnata, il tema del concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato recentemente affrontato dalla giurisprudenza di legittimità che ha escluso il bis in idem qualora alla condanna per illecito tributario di occultamento e distruzione di documenti contabili faccia seguito quella per bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, stante la diversità delle fattispecie incriminatrici, richiedendo, la prima, l’impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, mentre la seconda – caratterizzata dalla volontà dell’agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori – la lesione degli interessi creditori, rapportata all’intero corredo documentale, indipendentemente dall’obbligo normativo della relativa tenuta (così Sez. 5, n. 7054 del 05/02/2025, Poli, Rv. 287617-01).

La conclusione non muta, come condivisibilmente affermato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, nel caso opposto – che qui interessa – in cui la prima pronuncia è quella relativa alla bancarotta, di cui alla sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, e la seconda, oggetto del presente procedimento, è relativa all’occultamento o distruzione delle scritture contabili, fattispecie tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione della diversità dell’oggetto materiale, del soggetto attivo, dell’oggetto del dolo specifico e dell’effetto lesivo delle condotte di reato.

La sola, affermata, identità delle scritture contabili oggetto delle due contestazioni non esaurisce la verifica dell’identità fattuale (si veda Sez. 3, n. 24255 del 14/02/2024, Palagano, Rv. 286557 – 01)”.

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Sulla stessa linea interpretativa segnalo la sentenza numero 22486/2000 consultabile al seguente link: https://studiolegaleramelli.it/2020/08/04/bancarotta-fraudolenta-documentale-e-sottrazione-o-distruzione-di-documenti-contabili-la-contestazione-del-reato-fallimentare-e-del-delitto-tributario-nel-simultaneus-processus-non-viola-il-principio/

 

Contattaci subito per risolvere il tuo caso

Se la tua impresa è in liquidazione giudiziale ed è in corso una procedura concorsuale, se sei coinvolto in una indagine fiscale nel corso delle quale ti chiedono di produrre le scritture contabili e vuoi immediata assistenza legale non perdere tempo ed affronta subito il problema: possiamo adottare per tempo tutte le strategie difensive per evitare che tu compia delle scelte che in un primo momento potresti pensare vantaggiose ma  dalle quali potrebbe derivare una tua grave responsabilità penale.

Se hai ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ti ricordo che  hai soltanto venti giorni per difenderti tramite un difensore che dovrà, in quel ristretto arco temporale fissare un colloquio ed ascoltare le tue ragioni, predisporre la nomina fiduciaria e  depositarla telematicamente all’Ufficio del PM, richiedere con urgenza la copia dell’intero fascicolo, svolgere indagini difensive e depositare eventuale memoria con istanza di archiviazione, valutando insieme a te l’opportunità di richiedere l’interrogatorio solo dopo un attento studio degli atti a tuo carico e di quelli che possono contrastare efficacemente l’ipotesi accusatoria.

Se sei destinatario di un decreto di sequestro preventivo che ha colpito il patrimonio dell’impresa agisci con tempestività: hai soltanto dieci giorni dalla notifica per presentare la richiesta di riesame per richiedere l’annullamento della misura e la restituzione dei beni.

Se ti è stata applicata una misura cautelare personale o interdittiva hai soltanto dieci giorni dalla notifica per chiedere l’annullamento della stessa o la sua mitigazione con la richiesta di riesame da proporre nei dieci giorni dalla notifica

Se sei un consulente fiscale oppure giuridico dell’impresa specializzato in altra branca del diritto, posso coadiuvare la tua attività valutando insieme i risvolti di natura penale delle azioni del tuo cliente per assisterlo insieme con una prospettiva multidisciplinare mirata a risolvere il suo problema o quanto meno a scegliere la strada che lo espone a minori responsabilità.

La tempestività dell’intervento legale in questi procedimenti è fondamentale per non incorrere in errori non più emendabili, in decadenze processuali, e per scongiurare il rischio di perdere opportunità difensive.

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Tel. 347/6486710 – 06/4740054

Mail: c.ramelli@studiolegaleramelli.it

Avv. Claudio Ramelli – diritto penale fallimentare e dell’impresa –