Diffamazione on-line: per la condanna dell’autore del reato basta produrre gli screenshot delle frasi offensive (Cassazione 39792/2025).

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Per la Cassazione puoi presentare una querela ed ottenere la condanna della persona che ha offeso la tua reputazione allegando gli screenshot delle frasi offensive, senza che sia necessaria altra prova della altrui attività illecita!

Infatti, la recente sentenza numero 39792/2025 (depositata il 04.12.2025) della Corte di cassazione, dando continuità ad un orientamento giurisprudenziale già consolidato, ha affermato che la diffamazione realizzata mediante social network (oppure per mezzo di una pubblicazione on-line o un blog come nel caso di specie), può essere dimostrata in giudizio depositando al Giudice la fotografia istantanea realizzata dallo schermo del tuo dispositivo elettronico sul quale la frase offensiva risulta visibile.

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Il caso giudiziario

Nel caso esaminato dalla Cassazione la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di diffamazione aggravata e continuata e condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno.

La difesa dell’imputato in Cassazione

Per quanto di interesse per la presente nota, si evidenzia che con motivo di ricorso la difesa aveva denunciato l’erroneità della decisione assunta dai giudici di appello anche nella parte in cui per affermare la responsabilità dell’imputato si era basata unicamente sull’acquisizione della querela e di semplici screenshot, senza alcun supporto di natura tecnica o indagini informatiche idonee a stabilire con certezza la provenienza degli scritti da un sito riconducibile al ricorrente e non illecitamente utilizzato da terzi soggetti.

 

La decisione della Cassazione ed i principi di diritto.

La Cassazione ha ritenuto infondata la censura difensiva per le ragioni indicate nel segmento di motivazione di seguito riportato testualmente:

“Il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte d’appello abbia omesso di rispondere alla specifica doglianza con cui si contestava l’adeguatezza probatoria dei semplici screenshot prodotti dalla parte civile, in assenza di accertamenti tecnici volti a confermarne l’autenticità e la provenienza.

Tale censura è radicalmente inammissibile, essendo non conducente, rispetto alla ratio decidendi espressa dalla Corte d’appello.

La stessa ha, invero, chiarito che le dichiarazioni testimoniali nonché le indagini tecniche svolte confermavano che gli articoli fossero liberamente consultabili da chiunque: sicché non è vero che il giudice d’appello si sia basato solo sugli screenshot prodotti.

Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che le riproduzioni informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshot, rientrano nella categoria delle prove documentali di cui all’art. 234 cod. proc. pen. e sono pienamente utilizzabili, in quanto rappresentano fatti, persone o cose, così come qualsivoglia altro mezzo riproduttivo di immagini.

Sicché è legittima l’acquisizione, come documento, di una pagina di un social network mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo (“screenshot”) di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758-01), che si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito, appunto, da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, non essendo imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività (Sez. 7, Ordinanza n. 5400 del 15/1/2025, non massimata; Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, Rv. 278635-01).

Dunque, la Corte territoriale era libera di valutare anche tale prova documentale e trarne prova dei fatti e delle cose rappresentate, dando, poi, conto della sua valutazione circa l’attendibilità di detta prova.

Nella specie, tale valutazione di attendibilità è desumibile dal richiamo, da parte del giudice d’appello, come detto, alle indagini della Polizia Giudiziaria direttamente sul sito in questione, che avevano confermato l’esistenza degli scritti ripresi negli screenshot e la loro provenienza dal sito diretto dall’imputato. E neppure tale richiamo risulta oggetto di specifiche doglianze, in questa sede, volto a segnalarne l’eventuale travisamento.

Pertanto, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado che su tali documenti aveva fondato l’affermazione di responsabilità, ha inequivocabilmente ritenuto gli screenshot prova sufficiente e attendibile, rigettando così la generica doglianza difensiva”.

 

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Avv. Claudio Ramelli  – diritto penale dell’informatica e dell’impresa  –