Bancarotta: la Cassazione annulla la condanna della testa di legno inconsapevole. (Cassazione 40239/2025).

Sei amministratore di diritto di una società di capitali e ti è stato notificato un avviso di garanzia per il reato punito dall’art. 322 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (già art. 216 della legge fallimentare)? Ti invitano quindi ad eleggere e nominare un avvocato di fiducia?

Hai ricevuto la notificazione dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., con il quale ti viene contestato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale, corredato dalla descrizione della condotta che integra il reato fallimentare? Hai soltanto venti giorni per richiedere il tuo interrogatorio o per presentare una memoria difensiva al pubblico ministero al fine di ottenere l’archiviazione del procedimento a tuo carico?

Oppure ti trovi in una fase successiva del procedimento, conosci gli atti di accusa a tuo carico, il PM ha già formulato richiesta di rinvio a giudizio, hai ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e devi decidere se affrontare il processo in giudizio ordinario oppure optare per un rito alternativo al dibattimento?

O ancora, come nel caso in disamina, i giudici ti hanno ritenuto responsabile per la bancarotta – patrimoniale o documentale – nonostante la tua qualità di amministratore solo formale e vuoi sapere se la condanna può essere riformata in Cassazione con esito assolutorio?

La recente sentenza numero 40239/2025 (depositata il 15.12.2025) della Corte di cassazione ha chiarito che la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta non può discendere dalla sola carica di amministratore di diritto ricoperta dall’imputato, perché grava sui giudici l’obbligo di motivazione specifica.

Ciò significa che per affermare la penale responsabilità dell’imputato devono essere indicate le prove dalle quali ricavare sia la consapevole conoscenza dello scopo illecito perseguito dall’effettivo gestore dell’impresa (vero dominus della società), sia la conseguente decisione del prestanome di non esercitare i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada!

👉 Se sei stato amministratore di una società per la quale è stata dichiarata liquidazione giudiziale (ossia dichiarata fallita) ed ora ti trovi coinvolto in una vicenda giudiziaria per fatti di bancarotta magari in concorso con l’amministratore di fatto, contattaci senza ritardo per un’analisi tecnica riservata finalizzata alla definizione della linea difensiva più adeguata a salvare la tua impresa ed il tuo patrimonio.

Il capo di imputazione e l’esito dei primi due gradi di giudizio

Nel caso di specie la Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dei due imputati (amministratore di diritto ed amministratore di fatto) avendo concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere distrutto o comunque occultato le scritture contabili della società mai depositate al Curatore della liquidazione giudiziale che ne aveva fatto richiesta.

Il ricorso per cassazione della difesa dell’amministratore di diritto

Per quanto di interesse per il presente commento si evidenzia che con motivo di ricorso presentato dal difensore dell’amministratore di diritto della società dichiarata liquidazione giudiziale era stata eccepita la violazione di legge ed il difetto di motivazione per non avere la Corte d’appello risposto al motivo di appello con il quale era stata censurata la sentenza di secondo grado che non aveva chiarito le ragioni che deponevano per la sussistenza del dolo specifico.

Secondo la difesa il mero richiamo al rapporto di parentela con l’amministratore di fatto non era sufficiente ad integrare il dolo specifico richiesto dal reato contestato.

 

La decisione della Cassazione ed i principi di diritto.

La Corte di legittimità ha ritenuta fondata la censura difensiva ed annullato con rinvio la sentenza impugnata.

Di seguito si riportano i passaggi motivazionali della sentenza in commento esplicativi dei principi di diritto dei quali è stata fatta applicazione nel caso concreto:

# la componente psicologica (soggettiva) del reato dell’amministratore di diritto nei reati di bancarotta fraudolenta documentale: cosa deve dimostrare il PM?

Circa il contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale nell’ipotesi in cui il reato sia imputato all’amministratore formale che si rivela in realtà essere un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita, è utile ricostruire le linee guida elaborate nel tempo da questa Corte sul tema, ripercorrendo quanto si trova esposto nella sentenza Sez. 5, n. 44666 del04/11/2021, La Porta.

È pacifico che l’assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l’automatica esenzione dell’amministratore per i reati previsti dagli artt. 216comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell’obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754).

Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull’operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all’art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).

Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l’amministratore solo “formale”, nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell’integrazione dell’elemento materiale del reato.

Ed è questo il senso dell’orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale Corte di Cassazione  (ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata).

A tal fine non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, in una unità di intenti l’amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ma è necessario che l’amministratore formale nell’abdicare agli obblighi da cui è gravato sia consapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (cfr. Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 –01).

Sul piano della prova, è ovvio che l’assunzione solo formale della carica costituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, le concrete circostanze in cui è avvenuta, l’indizio può trasformarsi in prova diretta dell’elemento psicologico tipico.

Ma per l’appunto è l’analisi delle circostanze concrete del fatto che possono restituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compito del giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori evidenziando le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l’amministratore formale sia consapevolmente concorso, anche in forma omissiva, nella realizzazione del reato.

 

# l’applicazione dei principi giurisprudenziali al caso concreto, l’errore della Corte di appello e le ragioni dell’annullamento.

Tenuto conto delle richiamate coordinate interpretative, deve convenirsi con il ricorrente che la motivazione della sentenza risulti carente sul punto.

Invero, a fronte di un atto di appello che censurava in termini specifici la riferibilità soggettiva dei fatti al ricorrente quale mero prestanome, la sentenza impugnata si è limitata a ritenere sussistente la responsabilità̀ concorsuale di [omissis – amministratore di fatto] in quanto «tenuto conto della copertura che si prestava a dare al fratello condannato ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. e del rapporto di parentela con il reale dominus della società, l’appellante aveva certamente effettiva e concreta consapevolezza dello stato della contabilità e dell’andamento degli affari, in ragione anche del fatto che, sebbene in posizione subordinata a [omissis – amministratore di fatt , all’evidenza doveva firmare i documenti contabili, i contratti e gli effetti bancari dell’impresa» (pag. 9 sentenza impugnata).

Null’altro è dato ravvisare quanto al fondamento obiettivo di tali conclusioni che finiscono per radicare la responsabilità̀ del ricorrente sul mero ruolo formale, senza esplorare il tema della condivisione delle finalità perseguite dall’amministratore di fatto o quantomeno di una consapevolezza in tal senso”.

Conclusioni e strategie difensive.

La sentenza 40239/2025 si inserisce, dandone ulteriore continuità, all’interno dell’attuale quadro giurisprudenziale secondo la quale per affermare la penale responsabilità dell’amministratore solo formale della società fallita, non è sufficiente richiamare la mera posizione di garanzia derivante dall’assunzione della carica.

Invero, l’elemento soggettivo del dolo richiesto dalla norma incriminatrice, postula che rispetto all’operato del prestanome, venga dimostrata almeno la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per iniziativa dell’amministratore di fatto.

Per approfondimenti su questa linea interpretativa segnalo gli arresti giurisprudenziali in precedenza pubblicati nel blog dello Studio Ramelli:

1) https://studiolegaleramelli.it/2025/11/03/bancarotta-fraudolenta-e-prestanome-una-recente-pronuncia-chiarisce-i-rischi-cassazione-34809-2025/

2) https://studiolegaleramelli.it/2024/03/25/il-dolo-del-prestanome-nei-reati-fallimentari-non-puo-essere-automaticamente-ricavato-dallavere-percepito-un-compenso-per-lassunzione-della-carica/

3) https://studiolegaleramelli.it/2025/05/19/la-cassazione-fissa-i-principi-che-tratteggiano-il-perimetro-della-responsabilita-penale-del-prestanome-nei-reati-di-bancarotta/

4) https://studiolegaleramelli.it/2025/04/24/bancarotta-fraudolenta-documentale-specifica-per-il-prestanome-che-non-consegna-le-scritture-pur-avendo-accettato-lincarico-dietro-compenso-e-nella-consapevolezza-dello-stato-di-dissesto-dellimpresa/

Nella sentenza in commento il mero rapporto di parentela con l’amministratore di fatto l’amministratore di fatto – effettivo organo gestorio dell’impresa – e quello di diritto rivelatasi una “testa di legno” secondo i Giudici del diritto non era sufficiente a dimostrare la consapevolezza né della distruzione od occultamento delle scritture contabili ad opera del dominus occulto, né della volontà di non esercitare i poteri di governo dell’impresa che derivano dall’assunzione della carica.

Sulla scorta dei principi sopra richiamati e sulla base della mia esperienza maturata nel corso di tanti processi per fatti di bancarotta, ritengo che per sostenere una valida  difesa nel dibattimento dell’amministratore di diritto e tentare di ottenere l’assoluzione dai reati fallimentari di bancarotta fraudolenta patrimoniale e/o documentale, è indispensabile articolare e far assumere nel corso del giudizio penale di prove – documentali o dichiarative (tramite esame dei testimoni a discarico) che consentano di dimostrare l’assoluta estromissione dell’amministratore di diritto dai fatti gestori e dalla tenuta della contabilità della società per volontà dell’amministratore di fatto.

Nella diversa  ipotesi in cui  dalla disamina del materiale probatorio sedimentato nel fascicolo per le indagini preliminari risulti poco probabile ottenere un esito assolutorio, consiglio di valutare attentamente la possibilità di definire il processo con riti alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato o applicazione della pena concordata), considerando la severità della risposta sanzionatoria prevista per il reato punito dall’art.322 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (già art.216 legge fallimentare) con pena detentiva da tre a dieci anni di reclusione (cui si aggiunge il significativo aumento  di pena per le aggravanti dei plurimi fatti di bancarotta e/o del valore rilevante della distrazione), con concreto rischio dell’imputato di riportare una pesante condanna, senza sospensione condizionale della pena principale e di quelle accessorie (inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa).

Contattaci subito per affrontare il tuo caso

Se hai ricevuto la notifica di un avviso di garanzia per reati fallimentari e devi nominare un avvocato difensore ed eleggere domicilio per ricevere gli atti del procedimento e vuoi immediata assistenza legale non perdere tempo ed affronta subito il problema: possiamo valutare tutte le strategie difensive più opportune che in seguito potrebbero esserti precluse aggravando la tua posizione processuale utili anche per evitare sequestri del tuo patrimonio personale.

Se hai ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (415 bis c.p.p.) ti ricordo che hai soltanto venti giorni per difenderti tramite un difensore che dovrà, in quel ristretto arco temporale fissare un colloquio ed ascoltare le tue ragioni, predisporre la nomina fiduciaria e  depositarla telematicamente all’Ufficio del PM, richiedere con urgenza la copia dell’intero fascicolo, svolgere indagini difensive e depositare eventuale memoria con istanza di archiviazione, valutando insieme a te l’opportunità di richiedere l’interrogatorio solo dopo un attento studio degli atti a tuo carico e di quelli che possono contrastare efficacemente l’ipotesi accusatoria.

Se sei destinatario di un decreto di sequestro preventivo che ha colpito il patrimonio dell’impresa o quello tuo personale agisci con tempestività: hai soltanto dieci giorni dalla notifica per presentare la richiesta di riesame per richiedere l’annullamento della misura e la restituzione dei beni.

Se ti è stata applicata una misura cautelare personale o interdittiva hai soltanto dieci giorni dalla notifica per chiedere l’annullamento della stessa o la sua mitigazione con la richiesta di riesame.

Se sei un consulente fiscale oppure giuridico dell’impresa specializzato in altra branca del diritto, posso coadiuvare la tua attività valutando insieme i risvolti di natura penale del fatto contestato al tuo cliente per assisterlo insieme con una prospettiva multidisciplinare mirata a risolvere il problema.

La tempestività dell’intervento legale in questi procedimenti è fondamentale per non incorrere in decadenze processuali e per scongiurare il rischio di perdere opportunità difensive.

Proteggi la tua persona, il tuo patrimonio personale e la tua impresa: prenota ora un appuntamento.

Avv. Claudio Ramelli [diritto penale fallimentare e dell’economia]