Va assolto il datore di lavoro se la delega in materia di sicurezza è effettiva e non si è sottratto al dovere di alta vigilanza (Cassazione 39563/2025).

Molti procedimenti penali per infortuni sul lavoro nascono da un presupposto dato per scontato: che il datore di lavoro risponda sempre e comunque delle violazioni in materia di sicurezza, anche quando abbia formalmente delegato tali funzioni a soggetti qualificati all’interno dell’organizzazione aziendale.

La recente sentenza della Corte di cassazione, sezione IV penale, n. 39563/2025 (depositata il 15 dicembre 2025), smentisce questa impostazione e chiarisce in modo netto quando la delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008 comporti una effettiva traslazione della posizione di garanzia, tale da consentire l’archiviazione del procedimento o l’assoluzione del datore di lavoro, anche in presenza di eventi infortunistici gravi.

La pronuncia riveste particolare rilievo pratico per i legali rappresentanti di imprese medio-grandi, già coinvolti o esposti a procedimenti penali per lesioni colpose o omicidio colposo in ambito lavorativo, poiché individua con precisione i limiti dell’obbligo di “alta vigilanza” che permane in capo al delegante e ne esclude una interpretazione in termini di controllo continuo e capillare delle singole lavorazioni.

Nel presente contributo si analizzano i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte e le concrete ricadute difensive che ne derivano per chi si trovi a dover rispondere penalmente di fatti occorsi in azienda nonostante l’esistenza di una delega in materia di sicurezza.

Se sei già coinvolto nella qualità di DL in un procedimento penale per infortunio sul lavoro, la verifica della validità della delega e del sistema di vigilanza è spesso decisiva già in fase di indagini preliminari per propiziare una richiesta di archiviazione da parte del PM che può evitarti un processo penale.

Il caso giudiziario in sintesi.

La Corte d’Appello di Torino, giudicando in seguito ad un precedente annullamento della Suprema Corte, aveva confermato la responsabilità penale ex artt. 583 e 590 c.p. per il delitto di lesioni colpose gravi occorse a un dipendente, ravvisando in capo all’imputato, rinviato  a giudizio nella qualità di datore di lavoro, una colpa specifica consistita nella violazione del combinato disposto degli artt. 36 e 70 d.lgs. 81/2008 e dell’art. 2087 c.c., per aver omesso di dotare il trapano a colonna utilizzato dalla persona offesa di idonei sistemi di segregazione delle parti mobili e di dispositivi di arresto di emergenza, omissioni che hanno costituito il nesso di causalità rispetto all’evento di danno derivante dall’impigliamento dell’arto del lavoratore negli organi in movimento.

Il ricorso per cassazione della difesa del datore di lavoro

Contro la sentenza di condanna presentava ricorso per cassazione il difensore dell’imputato sostenendo che:

  • La Corte di appello aveva eluso il principio enunciato dalla Cassazione con la precedente sentenza di annullamento, peraltro del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, il datore di lavoro, che ha delegato correttamente le funzioni di sicurezza, deve esercitare una vigilanza complessiva sulla gestione del rischio, ma non è tenuto a un controllo capillare e “momento per momento” sulle singole lavorazioni.
  • L’imputato non solo aveva delegato le funzioni a un Direttore Tecnico e a un Preposto, ma aveva istituito specifiche procedure informative (moduli di segnalazione pericoli).
  • Il sistema informativo non aveva segnalato anomalie e, pertanto, l’inadempimento del delegato, non poteva tradursi automaticamente in una colpa del delegante, si è sostenuto affermata per una sorta di responsabilità oggettiva al di fuori della sua sfera di esigibilità soggettiva che poteva essere rimproverata all’imputato.

La decisione della Cassazione ed i principi di diritto enunciati.

La Suprema Corte ha accolto la tesi della difesa annullando con rinvio la sentenza impugnata per le ragioni ben illustrate nel segmento di motivazione di seguito riportato:

# il riparto della posizione di garanzia della gestione del rischio tra delegato e delegante (datore di lavoro).

“…..Ciò posto in fatto, la sentenza rescindente (la precedente sentenza di annullamento da parte della Cassazione) ha dapprima richiamato i principi secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni -ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza –non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni -che la legge affida al garante -concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato -al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo -e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni (Sez. 4, n. 22837 del 21/04/2016, Rv. 267319) ed ha poi rilevato come la Corte territoriale avesse fondato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell’imputato sulla omissione, configurata in termini meramente astratti, dell’obbligo di vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza da parte dei lavoratori, senza, tuttavia, confrontarsi in concreto con l’organizzazione aziendale in cui il B.B. aveva, non solo delegato le funzioni in materia di sicurezza al direttore tecnico e ad un preposto, ma aveva altresì approntato una procedura informativa che, ove attuata, avrebbe assicurato la conoscenza in capo al datore di lavoro del perdurante utilizzo delle attrezzature di cui era stata ordinata la dismissione.

….l’obbligo datoriale di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi” (Sez. 4, n. 14915 del 19/02/2019, Arrigoni, Rv. 275577 -01).

Sulle concrete modalità di adempimento dell’obbligo di vigilanza, nella sentenza citata Arrigoni, si è chiarito che esse non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto, ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell’organizzazione aziendale (Sez. 4, n. 14915 del 2019)

L’interpretazione è ulteriormente confortata dalla previsione del comma 3 dell’art. 16, secondo il quale l’obbligo di vigilanza “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4” ovvero attraverso l’adozione di cautele procedurali che, quanto al caso in esame, risultavano essere state previste.

 

# I vizi giuridici della sentenza della Corte di appello e le ragioni dell’annullamento da parte della Cassazione.

Nuovamente, la Corte di merito, a fronte del perimetro del giudizio di rinvio a seguito di annullamento, non ha valutato, come era stato devoluto dalla sentenza rescindente, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di vigilanza, che il B.B. aveva, non solo delegato le funzioni in materia di sicurezza al direttore tecnico ed ad un preposto, ma aveva altresì approntato una procedura informativa che, ove attuata, avrebbe assicurato la conoscenza in capo al datore di lavoro del perdurante utilizzo delle attrezzature di cui era stata ordinata la dismissione (pag. 6 sentenza rescindente).

La sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi su quanto devoluto in sede di annullamento, e cioè di valutare, in presenza di delega di funzioni al preposto, l’adempimento dell’obbligo di vigilanza, come sopra richiamato, nella dimensione procedurale e cioè, quanto al caso concreto, di valutare l’adeguatezza della predisposizione di moduli per l’informazione del datore di lavoro dei rischi di infortuni (modello appositamente predisposto per la prescritta eventuale segnalazione) e la verifica della concreta possibilità da parte del datore di lavoro, in assenza della prevista segnalazione della situazione pericolosa (risultando accertato che il direttore si era avveduto della mancata dismissione la settimana prima dell’infortunio, ma non aveva predisposto alcuna informazione al datore di lavoro), di avere contezza della presenza e dell’utilizzo dei macchinari dismessi nell’officina.

…….Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione sull’elemento soggettivo della colpa nella sua dimensione di prevedibilità ed evitabilità dell’evento secondo gli arresti di Questa Corte di legittimità.

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Commento e strategie difensive

La sentenza numero 39563/2025 resa dalla Corte di cassazione – sezione quarta penale (depositata il 15.12.2025) si pone in linea con la dominante giurisprudenza di legittimità ed offre validi spunti difensivi a condizione che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro vengano trasferiti a un delegato in forza di una delega ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 che abbia le seguenti caratteristiche:

  1. riguarda un ambito specifico e ben definito, e non l’intera gestione aziendale;
  2. deve essere espressa, effettiva e non equivoca;

3 deve essere conferita a un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza;

  1. deve attribuire al delegato reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
  2. deve essere redatta per iscritto.
  3. deve essere espressamente accettata per iscritto dal delegato.

Ricorrendo le superiori condizioni la delega comporta una traslazione effettiva di poteri e responsabilità dal delegante al delegato, con una conseguente ridefinizione della mappa delle responsabilità all’interno dell’organizzazione aziendale del lavoro.

Tuttavia, come peraltro chiarito dalla sentenza in commento, il delegante non è totalmente esonerato da responsabilità: permane un obbligo di vigilanza “alta”, relativo al corretto esercizio delle funzioni da parte del delegato.

Per approfondimenti sul tema della delega di funzioni ex art.16 d.lgs. n.81/2008 segnalo le seguenti note a sentenza:

  1. https://studiolegaleramelli.it/2024/07/09/la-delega-di-funzioni-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro-conferita-ad-un-componente-del-cda-poco-prima-dellincidente-non-esclude-la-responsabilita-del-presidente-dellorgano-collegiale/ (sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di amministrazione in caso di delega ad un consigliere)
  2. https://studiolegaleramelli.it/2021/07/10/il-componente-del-cda-risponde-penalmente-per-i-reati-sul-lavoro-quando-risulta-a-lui-conferito-il-potere-decisionale-e-di-spesa-sulla-sicurezza/ (responsabilità del componente CDA delegato alla sicurezza)
  3. https://studiolegaleramelli.it/2019/12/10/la-delega-di-funzioni-esclude-la-responsabilita-del-datore-di-lavoro-solo-se-specifica-e-conferita-a-soggetto-tecnicamente-preparato/ (sull’onere della prova a carico dell’imputato – datore di lavoro – che assume nel processo di avere conferito una delega di funzioni ex art. 16 T.U. Sicurezza)
  4. 4. https://studiolegaleramelli.it/2020/07/17/la-suprema-corte-fa-il-punto-sullistituto-della-delega-di-funzioni-sui-relativi-requisiti-di-validita-e-sugli-obblighi-di-vigilanza-delineati-dal-d-lgs-81-2008-in-materia-di-sicurezza-sul-l/ (sui requisiti richiesti per la validità della delega di funzioni e sui doveri di vigilanza residui a carico del datore di lavoro)
  5. https://studiolegaleramelli.it/2019/10/05/incidente-sul-lavoro-e-responsabilita-penale-datoriale-la-nomina-del-preposto-non-esclude-la-posizione-di-garanzia-del-datore-di-lavoro-in-assenza-di-valida-delega-per-il-trasferimento-di-funzioni-e/ (sulla irrilevanza della nomina del preposto ai fini della esclusione della responsabilità del DL in assenza di valida delega di funzioni)
  6. https://studiolegaleramelli.it/2020/07/09/risponde-di-lesioni-colpose-il-direttore-di-stabilimento-con-delega-in-materia-di-sicurezza-che-abbia-omesso-di-adottare-le-misure-idonee-a-prevenire-il-rischio-di-caduta-nella-fossa/ (sui presupposti richiesti per la validità della delega)
  7. https://studiolegaleramelli.it/2021/10/13/il-delegato-alla-sicurezza-non-risponde-del-delitto-di-lesioni-colpose-laddove-la-gestione-della-sicurezza-sul-lavoro-sia-stata-avocata-ai-vertici-aziendali/

(sulla assenza di responsabilità del delegato se non gli sono stati trasferiti i poteri ex art. 16 T.U. Sicurezza)

 

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Avv. Claudio Ramelli – diritto penale del lavoro e dell’impresa –