Confisca obbligatoria in appello nei reati tributari: impossibile senza impugnazione del PM (Cassazione n. 39963/2025)
La tua società, a causa di una mancanza di liquidità di cassa, non ha potuto pagare l’IVA per un importo superiore a 250.000 euro? In qualità di amministratore e legale rappresentante, sei stato condannato per il reato punito dall’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 senza che il Tribunale abbia disposto la confisca del patrimonio dell’Ente o, in caso di sua incapienza, del tuo patrimonio personale per equivalente?
Sappi che, secondo una recente sentenza della Cassazione, la Corte d’Appello alla quale ti sei rivolto per dimostrare la tua innocenza e chiedere l’assoluzione (magari perché l’inadempimento è stato determinato da una crisi d’impresa non imputabile) non può ordinare la confisca se il Pubblico Ministero non ha presentato un tempestivo appello su questo punto.
Infatti, la recente sentenza n. 39963/2025 (depositata il 15.12.2025) della Suprema Corte ha ribadito che il giudice d’appello, in mancanza di gravame del PM, non può disporre la confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 se non ordinata in primo grado, poiché ciò violerebbe il divieto di reformatio in peius.
Tale divieto è un istituto fondamentale del processo penale (art. 597, comma 3 c.p.p.): quando l’imputato propone appello contro una condanna e il PM non lo fa, il giudice di secondo grado non può infliggere una pena più grave, né applicare una confisca o una misura di sicurezza non stabilite dal primo giudice
Il caso giudiziario
Nel caso esaminato, la Corte di appello di Napoli aveva riformato la sentenza di primo grado. L’imputata, legale rappresentante di una società, era stata condannata a 7 mesi di reclusione per omesso versamento IVA. In secondo grado, la Corte disponeva la confisca diretta del denaro della società o, in caso di incapienza, la confisca per equivalente sui beni dell’imputata fino a 598.819,05 euro
Cosa ha sostenuto la difesa dell’imputato in Cassazione
Per quanto di interesse per la presente nota si evidenzia che con motivo di ricorso la difesa aveva denunciato l’erroneità della decisione assunta dai giudici di appello in relazione alla confisca obbligatoria del denaro o per equivalente dei beni della ricorrente, disposta per la prima volta in grado di appello, in assenza di impugnazione proposta dal pubblico ministero.
La decisione della Cassazione ed il principio di diritto.
La Cassazione ha ritenuto fondata la censura difensiva ed affermato i principi di diritto che seguono estratti dalla parte motiva della sentenza che fa il punto sulla questione di diritto sottoposta al suo vaglio con ampio richiamo dei precedenti giurisprudenziali in tema:
# Il divieto di disporre la confisca posto al giudice di secondo grado in assenza di appello del PM.
Questa Corte (Sez. 3, n. 7587 del 13/11/2019, dep. 2020, Albanelli, Rv. 278598 – 01) ha affermato che, in tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius (in motivazione, la Corte ha precisato che all’omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen.).
In tale pronuncia si è affermato che la confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000, per quanto obbligatoria, può essere disposta solo ove non sia possibile disporre la confisca diretta del profitto; essa presuppone quindi un accertamento di fatto sia sull’ineseguibilità della confisca diretta, sia sull’entità del prezzo o del profitto.
Si tratta, quindi, di elementi di fatto che sono oggetto di prova; in conseguenza, il contenuto della confisca può ritenersi predeterminato solo ove i presupposti applicativi siano stati dimostrati.
Deve allora affermarsi che all’omissione del provvedimento di confisca ex art. 12 -bis d.lgs. 74/2000, in assenza di impugnazione, può ovviarsi in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., nel contraddittorio tra le parti.
# Lo stesso principio vale per la misura di sicurezza.
Nella stessa logica, la giurisprudenza ha affermato che il giudice d’appello, anche quando la misura di sicurezza sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal primo giudice, non può disporla, modificando in danno dell’imputato la sentenza da quest’ultimo impugnata, in quanto l’art. 597 cod. proc. pen., comma 3, estende il divieto di reformatio in peius anche all’applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave.
Non è ritenuta ammissibile, stante il dettato dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., una statuizione di confisca in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero (cfr. Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261597, e Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009, Iorgu, Rv. 242919. 2.9. Tale principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Rv. 274578 – 01 in motivazione).
Nel caso esaminato, la Corte di cassazione ha affermato il seguente principio: «è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all’omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l’impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria».
Sempre nella stessa logica si pone Sez. 3, n. 51820 del 28/09/2018, Rv. 274096 – 01 che ha affermato in tema di impugnazioni, che il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati di cui all’art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non ordinata o esclusa dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius, tenuto conto altresì della natura di tale confisca.
In motivazione la Corte ha precisato che all’omissione del provvedimento può ovviarsi in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. Si veda anche Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261587 – 01, che ha affermato, in tema di misure di sicurezza patrimoniali, che il giudice di appello non può disporre il sequestro e la confisca previsti dall’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con legge n. 356 del 1992), qualora il giudizio di primo grado si è concluso senza l’applicazione della predetta misura, e non è stata proposta impugnazione dal pubblico ministero in relazione a tale punto della decisione, in quanto, altrimenti, la misura ablatoria sarebbe disposta in violazione del principio devolutivo e del divieto di reformatio in peius.
Allo stesso modo, con riferimento alla confisca obbligatoria prevista per dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, si è affermato (Sez. 1, n. 282 del 11.12.2019, dep. 2020, Pr., Rv. 278464; nello stesso senso, Sez. 1, n. 23716 del 15.12.2016, Rv. 270112; Sez. 3, n. 43397 del 10.9.2015, Rv. 265093; da ultimo: Sez. 3, n. 9478 del 19/01/2024, Friggi, n.m.) che il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius; nondimeno all’omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. (Sez. 3, n. 7587 del 13.11.2019, dep. 2020, Al., Rv. 278598). che ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., il quale attribuisce al giudice dell’esecuzione «la competenza a decidere (…) in ordine (…) alla confisca», senza operare alcuna distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente (purché, si precisa, non vi abbia provveduto il giudice della cognizione e si tratti di confisca obbligatoria).
# Il giudice di secondo grado in assenza di appello del PM ha solo il potere di dare una diversa qualificazione della confisca già disposta in primo grado.
Non può invece trovare applicazione al caso in esame quella giurisprudenza (Sez. 3, n. 9156 del 17/12/2020, dep.2021, Petito, Rv. 281327 – 01) secondo cui «non viola il divieto di reformatio in pejus una diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria disposta dal giudice di appello rispetto a quella stabilita in primo grado, pur in assenza di gravame sul punto da parte del pubblico ministero, in quanto l’attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce un’operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado (nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione giuridica della confisca di denaro ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, in luogo dell’originaria confisca facoltativa del profitto del reato, disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen.), posto che essa concerne l’ipotesi in cui in primo grado una confisca sia stata comunque disposta.
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Avv. Claudio Ramelli – diritto penale tributario e dell’impresa –

