Accumulare un rilevante debito tributario e previdenziale può costare all’imprenditore una condanna per bancarotta (Cassazione numero 927/2026).
Sei stato amministratore di una società per la quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale ed ora sei indagato o imputato in un procedimento penale perché ti contestano la bancarotta cagionata dal debito che la società ha accumulato durante la tua gestione?
Non ti sei appropriato di beni aziendali, né arricchito attingendo alla cassa sociale, e vuoi sapere se effettivamente rischi una severa condanna senza sospensione condizionale della pena?
La risposta offerta dalla sentenza in commento non solo è affermativa ma è tutt’altro che isolata, perché si inserisce nel solco della dominante giurisprudenza di legittimità formatasi negli ultimi 10 anni!
Infatti, la recente sentenza della Cassazione numero 927/2026 (depositata il 09.01.2026), ha ribadito un principio fondamentale: la responsabilità penale dell’amministratore può essere affermata anche se il debito tributario e previdenziale ha cagionato anche solo un aggravamento del dissesto della società presupposto della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale (sentenza di fallimento prima dell’introduzione del Codice della Crisi di Impresa)
👉 Se hai ricevuto la notifica di un atto giudiziario penale contattaci senza ritardo per un’analisi tecnica riservata, finalizzata alla definizione della linea difensiva più adeguata per difendere la tua persona ed il tuo patrimonio
Il caso giudiziario
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata prima dal Tribunale e poi dalla Corte di appello di Roma, l’imputato rinviato a giudizio nella sua qualità di amministratore (e di socio di maggioranza) dal 1998 al 2012 di una società, poi dichiarata fallita nel 2021, aveva cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, consistite nella sistematica e protratta omissione del pagamento di debiti erariali, tanto da concorrere a determinare un ammanco finale superiore a due milioni di euro.
La difesa dell’imputato in Cassazione
Secondo la difesa del ricorrente la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta per effetto di operazioni dolose, senza individuare in modo concreto e specifico le operazioni dolose ascritte all’imputato.
La Corte di appello non avrebbe neppure verificato la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento fallimentare, né avrebbe chiarito se l’imputato avesse agito con dolo diretto o eventuale.
Il ricorrente ha evidenziato, altresì, che il fallimento della società è stato dichiarato nel 2021, ben otto anni dopo le dimissioni dell’imputato dalla carica di amministratore, circostanza che renderebbe ancor più debole il nesso eziologico tra la condotta contestata e l’evento fallimentare.
La decisione della Cassazione ed i principi di diritto.
La Cassazione ha ritenuto infondate le censure difensive articolate nell’atto di impugnazione rigettando il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi della motivazione estratti dalla parte motiva della sentenza in commento:
# Gli indici della responsabilità penale dell’imputato evidenziati dalla Corte di appello.
…Va rilevato che la Corte di appello ha ricostruito in maniera specifica le condotte attribuite al [omissis ]ricostruendo nel dettaglio gli oneri fiscali e previdenziali rimasti inadempiuti nel periodo in cui egli era stato amministratore della fallita (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata).
Ha inoltre posto in rilievo gli ingenti importi evasi e l’incidenza del debito erariale nella causazione del dissesto nonché la pervicace volontà dell’imputato di sottrarsi al pagamento.
Ha evidenziato che la tesi dell’appellante, secondo il quale il denaro non versato all’erario sarebbe stato destinato al pagamento degli stipendi dei dipendenti ,risultava del tutto indimostrata.
Non si poneva neppure un problema di valutazione giuridica della condotta dell’imputato, essendo completamente sfornita di prova la tesi difensiva.
Quanto al rapporto di causalità, i giudici di merito hanno posto in rilievo il rilevantissimo debito tributario determinatosi per effetto della sistematica condotta omissiva tenuta dall’imputato nel periodo in cui egli era stato amministratore e l’incidenza di tale condotta nella causazione del dissesto………….
# Il concorso di fatti sopravvenuti non esclude il nesso causale tra l’omissione tributaria e previdenziale ed il dissesto della società.
……Hanno poi rilevato che l’eventuale concorso nella causazione del fallimento anche di fatti sopravvenuti, in ogni caso, non avrebbe escluso il nesso di causalità.
Va rilevato che le valutazioni dei giudici di merito si pongono in linea con giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento fallimentare né la concorrenza di una causa in sé efficiente a determinare il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolosa ha cagionato anche solo l’aggravamento del dissesto (cfr. Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189; Sez. 5, n. 16407 del 12/02/2025, Lucconi, n.m.).
# per la condanna basata il dolo generico vale a dire la volontaria omissione tributaria e contributiva che rende prevedibile il dissesto.
…….Quanto all’elemento soggettivo, la Corte di appello ha rilevato che l’omissione dell’adempimento degli obblighi tributari e previdenziali, essendo stata sistematica e perdurante, era stata chiaramente frutto di una scelta cosciente e volontaria dell’imputato; scelta che rendeva prevedibile il dissesto come inevitabile conseguenza di tale condotta.
Va rilevato che si tratta di una motivazione perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, <ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa» (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349; Sez. 5, n. 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247315).
Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, i giudici di merito hanno fatto buon governo del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337)………
Le più rilevanti pronunce della Cassazione degli ultimi 5 anni
Per approfondimenti sul tema della bancarotta per effetto di operazioni dolose segnalo i seguenti arresti giurisprudenziali commentati e pubblicati nella sezione blog dello studio:
- https://studiolegaleramelli.it/2025/07/16/la-cassazione-riassume-lo-stato-dellarte-della-giurisprudenza-sul-reato-di-bancarotta-per-effetto-di-operazioni-dolose/
- https://studiolegaleramelli.it/2025/02/26/annullata-la-condanna-di-bancarotta-impropria-da-operazioni-dolose-se-non-e-provata-lincidenza-causale-delloperato-del-nuovo-amministratore-sul-dissesto-della-societa/
- https://studiolegaleramelli.it/2024/05/02/bancarotta-per-effetto-di-operazioni-dolose-anche-se-lamministratore-paga-i-dipendenti-della-societa/
- https://studiolegaleramelli.it/2023/07/25/le-operazioni-dolose-richieste-per-la-bancarotta-punita-dallart-223-comma-2-n-2-l-f-non-necessariamente-devono-integrare-fattispecie-di-reato/
- https://studiolegaleramelli.it/2024/12/06/bancarotta-per-effetto-di-operazioni-dolose-e-non-preferenziale-per-lamministratore-che-paga-operai-e-fornitori-ma-accumula-debiti-con-lerario/
- https://studiolegaleramelli.it/2024/06/28/nella-bancarotta-causata-dal-sistematico-inadempimento-dei-debiti-tributari-il-dolo-dellimputato-e-dimostrato-anche-dalla-sua-qualita-di-contabile/
- https://studiolegaleramelli.it/2024/06/17/esclusa-la-bancarotta-per-effetto-di-operazioni-dolose-se-linadempimento-tributario-non-e-sistematico/
- https://studiolegaleramelli.it/2024/03/26/bancarotta-per-effetto-delle-operazioni-dolose-per-lamministratore-della-societa-cooperativa-che-accumula-debiti-non-versando-sistematicamente-imposte-e-contributi/
- https://studiolegaleramelli.it/2023/07/25/le-operazioni-dolose-richieste-per-la-bancarotta-punita-dallart-223-comma-2-n-2-l-f-non-necessariamente-devono-integrare-fattispecie-di-reato/
- https://studiolegaleramelli.it/2023/01/12/nella-bancarotta-societaria-per-effetto-delle-operazioni-dolose-per-condannare-lamministratore-subentrato-e-necessario-dimostrare-lincidenza-causale-del-suo-ruolo-gestorio-rispetto-al-debito-preesiste/
- https://studiolegaleramelli.it/2022/11/04/il-rilevante-debito-verso-lerario-causa-del-fallimento-non-determina-automaticamente-la-bancarotta-per-effetto-di-operazioni-dolose/
- https://studiolegaleramelli.it/2021/06/19/il-sistematico-inadempimento-delle-obbligazioni-tributarie-e-previdenziali-da-parte-della-societa-costituisce-condotta-idonea-ad-ascrivere-allamministratore-la-penale-responsabilita-per-banca/
Come ti possiamo difendere?
La sentenza 927/2026 si inserisce all’interno del dominante quadro tracciato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi intorno reato fallimentare in parola.
Per difendersi dal delitto di bancarotta per effetto di operazioni dolose l’amministratore di diritto se ha effettivamente esercitato poteri gestori durante la sua carica, deve articolare un’efficace e ben strutturata linea difensiva.
Per affrontare il merito dei fatti incolpativi molto spesso si rileva decisivo affiancare all’attività del penalista che ti deve assistere e difendere nel processo penale quella di un valido consulente tecnico contabile che possa verificare la fondatezza delle conclusioni cui è pervenuto il curatore della liquidazione giudiziale, esaminando genesi ed evoluzione del debito tributario e previdenziale, non sempre approfondite né dal Curatore, né, tanto meno, dal PM, che spesso ne recepisce le conclusioni trasfondendole nell’avviso di conclusione delle indagini e poi nella richiesta di rinvio a giudizio cui segue la fissazione dell’udienza preliminare.
Porto la mia esperienza: in alcuni processi è risultato molto utile o addirittura determinante per l’esito assolutorio produrre in giudizio la prova dell’adesione a qualche forma di rottamazione delle cartelle esattoriali cui è seguito il pagamento – anche parziale – oppure l’attivazione di rimedi giurisdizionali (ad esempio ricorsi alla Commissione tributaria) per contestarne il fondamento, ovvero l’utilizzo di strumenti deflattivi del contenzioso tributario (ad esempio accertamento con adesione) quali fatti avvenuti durante l’esercizio della carica gestoria.
Anche la prova testimoniale in alcune situazione può rivelarsi utile per spiegare le ragioni del progressivo indebitamento dell’impresa e della sopravvenuta impossibilità di estinzione dei debiti accumulati spesso dovuta ad una crisi del mercato di riferimento oppure ad altri fattori estranei al controllo dell’amministratore.
In altri casi, nell’ipotesi in cui l’amministratore di diritto rinviato a giudizio risulti essere un mero prestanome la difesa potrà dimostrare – rigorosamente – che il proprio assistito non ha mai avuto la gestione dell’impresa per volontà dell’amministratore di fatto, facendo venir meno la componente psicologica del reato.
Se dopo attenta valutazione dei fatti contestati e delle prove a discarico (a vantaggio dell’imputato) si decidesse di affrontare il dibattimento potrebbe risultare utile tentare una transazione con la curatela fallimentare per scongiurare la costituzione di parte civile nei tuoi confronti con rivalsa sul tuo patrimonio ed avvantaggiarsi dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno (art. 62, n. 6 cod. pen.)
Tuttavia non sempre è consigliabile affrontare il dibattimento con questa imputazione!
Qualora dalla disamina del materiale probatorio presente nel fascicolo per le indagini preliminari risulti poco probabile ottenere un esito assolutorio, consiglio di valutare attentamente la possibilità di definire il processo con riti alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato o applicazione della pena concordata), considerando la severità della risposta sanzionatoria prevista dalla norma che punisce il reato di bancarotta fraudolenta impropria con pena detentiva da tre a dieci anni di reclusione (con possibile aumento di pena per le aggravanti dei plurimi fatti di bancarotta e/o del valore rilevante della distrazione), con concreto rischio dell’imputato di riportare una pesante condanna, senza sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria con grave pregiudizio per la libertà personale ed il prosieguo dell’attività di impresa.
Per completezza di informazione va infine ricordato che anche nell’ipotesi di mancato esercizio dell’azione penale da parte della Procura della Repubblica l’amministratore della società che ha accumulato debiti ingiustificati è esposto all’azione civile ex art. 2394-bis c.c. ad opera del curatore della liquidazione giudiziale rispondendo del danno con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Contattaci subito per risolvere il tuo caso oppure per acquisire un parere difensivo.
Se sei coinvolto in un procedimento penale per fatti di bancarotta perché hai ricevuto la notifica di un avviso di garanzia e devi nominare un avvocato difensore ed eleggere domicilio per ricevere gli atti del procedimento e vuoi immediata assistenza legale non perdere tempo ed affronta subito il problema: possiamo valutare tutte le iniziative più opportune per la difesa della tua persona e del tuo patrimonio.
Se hai ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ti ricordo che hai soltanto venti giorni per difenderti tramite un difensore che dovrà, in quel ristretto arco temporale fissare un colloquio ed ascoltare le tue ragioni, predisporre la nomina fiduciaria e depositarla telematicamente all’Ufficio del PM, richiedere con urgenza la copia dell’intero fascicolo, svolgere indagini difensive e depositare eventuale memoria con istanza di archiviazione, valutando insieme a te l’opportunità di richiedere l’interrogatorio solo dopo un attento studio degli atti a tuo carico e di quelli che possono contrastare efficacemente l’ipotesi accusatoria.
Se sei destinatario di un decreto di sequestro preventivo hai soltanto dieci giorni dalla notifica per presentare la richiesta di riesame per richiedere l’annullamento della misura e la restituzione dei beni.
Se ti è stata applicata una misura cautelare personale o interdittiva hai soltanto dieci giorni dalla notifica per chiedere l’annullamento della stessa o la sua mitigazione con la richiesta di riesame.
Se sei un consulente fiscale oppure giuridico dell’impresa specializzato in altra branca del diritto, posso coadiuvare la tua attività valutando insieme i risvolti di natura penale del fatto contestato al tuo cliente per assisterlo insieme con una prospettiva multidisciplinare mirata a risolvere il problema.
La tempestività dell’intervento legale in questi procedimenti è fondamentale per non incorrere in decadenze processuali e per scongiurare il rischio di perdere opportunità difensive.
Proteggi la tua persona ed il tuo patrimonio personale e la tua impresa: prenota ora un appuntamento.
Per contatti: https://studiolegaleramelli.it/contatti/
avv. Claudio Ramelli [mi occupo da oltre 25 anni dell’assistenza in sede penale di imprenditori individuali ed amministratori di società nei procedimenti per reati fallimentari, tributari e previdenziali]

