Infortuni sul lavoro: il datore di lavoro risponde penalmente anche se il dipendente è imprudente?

Se sei coinvolto, in qualità di datore di lavoro o legale rappresentante di un’impresa, in un procedimento penale per un infortunio sul lavoro occorso a un tuo dipendente, devi sapere che secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2694/2026 la negligenza del lavoratore non è sufficiente, da sola, ad escludere la tua responsabilità penale, soprattutto quando non risulti provata una adeguata formazione sui rischi specifici delle mansioni svolte.

 

Il caso giudiziario in sintesi.

La Corte d’Appello di Roma confermava la responsabilità penale del legale rappresentante della società rinviato a giudizio nella qualità di DL per rispondere del reato di lesioni colpose gravi in danno di un operaio caduto a terra da un trabattello sul quale era salito per sistemare delle casse acustiche sospese al soffitto di una tensostruttura.

 

Il ricorso per cassazione della difesa del datore di lavoro

Contro la sentenza di condanna presentava ricorso per cassazione il difensore dell’imputato sostenendo che il grave infortunio era dovuto al mancato utilizzo da parte della vittima dei dispositivi antinfortunistici – in particolare del casco protettivo, circostanza questa che avrebbe dovuto condurre i giudici di merito a ritenere interrotto il nesso causale tra la condotta colposa contestata all’imputato e l’evento dannoso.

La decisione della Cassazione ed i principi di diritto enunciati.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso per le ragioni illustrate nel segmento di motivazione di seguito riprodotto testualmente:

[Il motivo, nella parte in cui prospetta l’interruzione del nesso di causa, è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia comunque tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 – 01; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 – 01; Sez. 4, n. 27871 del 20/3/2019, Simeone, Rv. 276242 – 01; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 – 01).

Non è questo, all’evidenza, il caso di specie: al momento dell’infortunio il lavoratore stava svolgendo i compiti assegnatigli, rientranti in quelli normalmente eseguiti e la situazione non rivestiva i caratteri di imprevedibilità, eccezionalità ed eccentricità del rischio richiesti dalla giurisprudenza per l’interruzione del nesso di causalità.

D’altra parte, l’obbligo di garanzia del datore di lavoro non viene meno a fronte di comportamenti negligenti del garantito (nella specie, in ragione del mancato utilizzo del casco), ché anzi nell’ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, esso è conformato anche sulla assunzione implicita della ordinaria occorrenza di tale comportamento.

Comportamento che, per quanto imprudente, non ha attivato un rischio eccentrico, non governato dal titolare della posizione di garanzia.

Va inoltre ricordato che tra gli obblighi violati dal ricorrente vi è proprio quello relativo alla formazione dei lavoratori, che si pone in diretta correlazione con la condotta imprudente di cui si deduce l’abnormità]

 

Commento e strategie difensive

La sentenza numero 2694/2026 resa dalla Corte di cassazione – sezione quarta penale (depositata il 23.01.2026), si pone in linea con la dominante giurisprudenza di legittimità che lascia poco margine difensivo quando nel corso del processo viene accertato che il datore di lavoro non aveva assolto prima dell’incidente agli obblighi prevenzionistici previsti dalla legge tra i quali assume valore centrale la formazione/informazione del dipendente infortunato.

In questi casi il soggetto che assume la qualità di datore di lavoro è esposto sia alla responsabilità di natura penale, sia a quella civile risarcitoria che investe il suo patrimonio personale e quello dell’impresa titolare del rapporto di lavoro il cui dipendente od operaio ha riportato infortunio.

Invero, secondo la giurisprudenza, in caso di inadempimento rispetto agli obblighi prescritti dal d.lgs. n.81/2008, il comportamento imprudente del lavoratore non può mai assumere valore di interruzione del nesso di causalità tra la posizione di garanzia del DL e l’evento di danno (lesioni o decesso dell’infortunato).

Va inoltre precisato, che anche nell’ipotesi di corretta gestione del rischio con puntuale rispetto delle prescrizioni normative, la tesi giuridica che punta a dimostrare la condotta abnorme del lavoratore può essere sostenuta utilmente dal legale nel corso delle indagini e del processo, solo se l’infortunato con la sua azione ha attivato un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal datore di lavoro o altro soggetto titolare della posizione di garanzia.

Infine, occorre tenere sempre in debita considerazione ciò che avviene nel processo: l’onere della prova della abnormità della condotta grava tutto sulla difesa dell’imputato che deve essere in grado di dimostrarlo con prove certe!

Per approfondimenti sul tema giuridico trattato dalla sentenza numero 2694/2026 segnalo alcuni arresti giurisprudenziali in precedenza commentati:

1) https://studiolegaleramelli.it/2023/09/07/la-cassazione-conferma-la-natura-eccezionale-della-condotta-abnorme-del-lavoratore-quale-causa-di-interruzione-del-nesso-di-causalita/

2) https://studiolegaleramelli.it/2022/06/24/la-cassazione-torna-a-pronunciarsi-sul-concetto-di-condotta-abnorme-del-lavoratore/

3) https://studiolegaleramelli.it/2021/10/30/la-suprema-corte-torna-sul-tema-della-condotta-abnorme-del-lavoratore-quale-causa-di-esclusione-della-responsabilita-del-garante-della-sicurezza/

4) https://studiolegaleramelli.it/2019/10/24/assolto-il-datore-di-lavoro-se-risulta-provata-la-condotta-abnorme-del-lavoratore-non-avallata-da-scelte-aziendali/

5) https://studiolegaleramelli.it/2020/03/13/la-corte-di-cassazione-fa-il-punto-sul-tema-della-abnormita-della-condotta-del-lavoratore-quale-causa-di-interruzione-del-nesso-di-causalita/

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Una valutazione tempestiva della dinamica dell’incidente e del sistema di vigilanza presente nell’impresa può fare la differenza tra un’archiviazione e un rinvio a giudizio, soprattutto se inserita in un valido, efficace ed attuato modello organizzativo redatto ai sensi del d.lgs. 231/2001 che mira ad escludere la responsabilità amministrativa per fatti di reato connessi alla violazione della prevenzione sul lavoro.

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La tempestività dell’intervento legale che deve operare subito dopo l’incidente è fondamentale per sviluppare una efficace linea difensiva già durante le prime fasi dell’indagine e scongiurare il rischio di cristallizzare prove contro il datore di lavoro ed incorrere in decadenze processuali che riducono le possibilità assolutorie.

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Avv. Claudio Ramelli – diritto penale del lavoro e dell’impresa –