Bancarotta per distrazione per il socio della SNC che rileva la quota di altro socio pagandola con la cassa sociale (Cassazione numero 6558/2026).

Sei socio di una società di persone e pensi di rilevare la quota di altro socio pagandone il prezzo con la liquidità depositata sul conto corrente della SNC e non con risorse che provengono dal tuo patrimonio personale?

Vuoi sapere se l’operazione è lecita, oppure, se realizzata, ti esporrà a qualche forma di responsabilità penale?

La risposta la trovi nella recente sentenza della Cassazione numero 6558/2026 (depositata il 17.02.2026) che ha ribadito un principio fondamentale: quando la quota del socio receduto non sia stata semplicemente liquidata, ma sia stata acquisita dal socio residuo con consolidamento della sua partecipazione al capitale sociale, il debito è del socio e pagare con denaro della società integra il reato di bancarotta per distrazione.

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Il caso giudiziario e l’esito dei due gradi di merito

Nel caso esaminato dalla Cassazione i giudici del Tribunale e della Corte di appello avevano, concordemente, condannato alla pena ritenuta di giustizia l’imputato perché, quale amministratore e socio di una snc, aveva compiuto più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno dei creditori della società,

Una delle contestazioni ritenuta accertata all’esito del dibattimento si riferiva al fatto di aver liquidato la quota di titolarità del socio uscente, da lui acquisita, pagandola con denaro dell’impresa.

Il ricorso della difesa e la decisione della Corte di Cassazione

La difesa dell’imputato con il ricorso per cassazione aveva dedotto, tra i vari motivi di doglianza, il vizio di legge e carenza di motivazione in ordine alla coscienza e volontà che deve connotare gli illeciti, sostenendo che le operazioni contestate come di distrazione erano state realizzate quando ancora non vi era prova dello stato di dissesto della società di persone.

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva e sulla questione giuridica di interesse per la presente nota ha argomentato l’iter logico – giuridico nella parte di motivazione di seguito riprodotta:

# La regola generale: quando il rapporto sociale si scioglie l’obbligo di pagare la quota del socio uscente è posto a carico della società

“…Ciò considerato, nei casi in cui, in una società di persone, il rapporto sociale si sciolga limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto, ai sensi dell’art. 2289 cod. civ., ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Sicché, a carico della società, nasce l’obbligo di liquidare la quota stessa e, a carico degli amministratori, quello di rendere il conto, al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata, nel rispetto dei criteri di redazione del bilancio ed ai fini dell’assolvimento dell’onere della società di provare il valore della quota (Cass. civ., n. 1036 del 16/01/2009, Rv. 606497).

Rappresentando, quindi, la liquidazione della quota del socio receduto o escluso un debito della società e non direttamente dei soci residui (la cui responsabilità, come per ogni altro debito sociale, è solo sussidiaria: Sez. U civ., n. 291 del 26/04/2000, Rv. 535989; Cass. civ. n. 5757 del 10/06/1998, Rv. 516302), soggetto passivo del rapporto obbligatorio nascente dalla cessazione del rapporto sociale è la società e non il singolo socio (Cass. civ. n. 6376 del 01/04/2004, Rv. 571697; Cass. civ., n. 12125 del 23/05/2006, Rv. 589956; Cass. civ., n. 816 del 15/01/2009, Rv. 606072; Cass. civ., n. 10332 del 19/05/2016, Rv. 639806) ed è nei confronti della società medesima, e non dei singoli soci, che il socio deve promuovere le azioni per la liquidazione della sua quota (Cass. civ., n. 642 del 21/01/2000, Rv. 533025).

#La condotta distrattiva: acquistare la quota del socio uscente facendola pagare alla società.

“…Ma, per come chiaramente evidenziato in primo grado, la natura distrattiva della condotta discende dalla circostanza che la quota del socio receduto non sia stata semplicemente liquidata, ma sia stata acquisita dai due residui soci, con consolidamento delle rispettive partecipazioni; ed in questo caso, all’evidenza, il debito è del socio, non già della società, e si sarebbe dovuto adempiere non attraverso il patrimonio sociale, ma attraverso provvista proveniente dal patrimonio personale.

La condotta contestata, quindi, è consistita nell’aver pagato un debito personale (connesso all’acquisizione della quota del socio receduto) con denaro riconducibile alla società; quindi una sottrazione immediata di una significativa consistenza patrimoniale, oggettivamente e direttamente pregiudizievole, in un’ottica concorsuale, degli interessi dei creditori; un pregiudizio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, in alcun modo è escluso dalla distanza temporale dell’atto rispetto alla dichiarazione di fallimento o dall’asserito favorevole contesto economico (peraltro inesistente) nel quale è stato posto in essere; astratti “indici di fraudolenza” che, permettendo di colorare un’operazione astrattamente lecita, presuppongono l’equivocità del dato fattuale, ossia che l’azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell’impresa, divenendo, invece, irrilevanti a fronte di una deliberata condotta di sottrazione , priva di un’alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Morabito, Rv. 282284)

Né vale rilevare l’illimitata responsabilità personale gravante sui singoli soci, stante la diversità del patrimonio suscettibile di essere aggredito.

Pur non godendo di personalità giuridica, infatti, le società di persone sono contraddistinte comunque da una più o meno accentuata autonomia patrimoniale, maggiore proprio nelle società in nome collettivo (e in quelle in accomandita semplice). Un’autonomia che comporta, ai sensi dell’art. 2305 cod. civ., un’oggettiva separazione tra il patrimonio della società e quello dei soci, che si protrae anche durante lo stato di liquidazione e che impedisce al creditore particolare non solo di soddisfarsi sul patrimonio sociale, ma finanche di richiedere – finché dura la società – la liquidazione della quota”.

La sentenza in commento e le possibili strategie difensive.

La sentenza 6558/2026 si inserisce all’interno del dominante quadro tracciato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi intorno reato fallimentare in parola, in riferimento ai rapporti sociali all’interno delle società di persone ed alla rilevanza penale delle condotte dei soci che assumono valenza distrattiva del patrimonio sociale deputato alla garanzia dei creditori.

Per valutare la fondatezza della contestazione penale molto spesso si rileva decisivo affiancare all’attività del penalista che ti deve assistere e difendere nel processo penale  quella di un valido consulente tecnico contabile che possa verificare la fondatezza delle conclusioni cui è pervenuto il curatore della liquidazione giudiziale nei rapporti tra socie e società di persone,  esaminando genesi ed evoluzione  del fatto addebitato come bancarotta fraudolenta per distrazione, non sempre approfondite né dal Curatore, né, tanto meno, dal PM, che spesso ne recepisce le conclusioni, trasfondendole nell’avviso di conclusione delle indagini e poi nella richiesta di rinvio a giudizio cui segue la fissazione dell’udienza preliminare.

Se dopo attenta valutazione dei fatti contestati e delle prove a discarico (a vantaggio dell’imputato) si decidesse di affrontare il dibattimento potrebbe risultare utile tentare una transazione con la curatela fallimentare per scongiurare la costituzione di parte civile nei tuoi confronti con rivalsa sul tuo patrimonio ed avvantaggiarsi dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno (art. 62, n. 6 cod. pen.).

Tuttavia nel diritto penale fallimentare non sempre è consigliabile affrontare il dibattimento!

Al contrario se dall’analisi degli atti presenti nel fascicolo per le indagini preliminari risulti poco probabile ottenere un esito assolutorio, consiglio di valutare attentamente la possibilità di definire il processo con riti alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato o applicazione della pena concordata), considerando la severità della risposta sanzionatoria prevista dalla norma che punisce il reato di bancarotta fraudolenta impropria con pena detentiva da tre a dieci anni di reclusione (con possibile aumento di pena per le aggravanti dei plurimi fatti di bancarotta e/o del valore rilevante della distrazione), con concreto rischio dell’imputato di riportare una pesante condanna, senza sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria della impossibilità di esercitare cariche direttive nelle imprese per molti anni, con grave pregiudizio per la libertà personale ed il prosieguo dell’attività imprenditoriale.

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Se hai ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ti ricordo che  hai soltanto venti giorni per difenderti tramite un difensore che dovrà, in quel ristretto arco temporale fissare un colloquio ed ascoltare le tue ragioni, predisporre la nomina fiduciaria e  depositarla telematicamente all’Ufficio del PM, richiedere con urgenza la copia dell’intero fascicolo, svolgere indagini difensive e depositare eventuale memoria con istanza di archiviazione, valutando insieme a te l’opportunità di richiedere l’interrogatorio solo dopo un attento studio degli atti a tuo carico e di quelli che possono contrastare efficacemente l’ipotesi accusatoria.

Se sei destinatario di un decreto di sequestro preventivo hai soltanto dieci giorni dalla notifica per presentare la richiesta di riesame per richiedere l’annullamento della misura e la restituzione dei beni.

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avv. Claudio Ramelli [mi occupo da oltre 25 anni dell’assistenza in sede penale di imprenditori individuali ed amministratori di società nei procedimenti per reati fallimentari, tributari e previdenziali]