La Cassazione assolve il prestanome dal reato di omessa dichiarazione dei redditi se manca la prova del dolo di evasione (Cassazione 4333/2026).
Sei l’amministratore di diritto di una società gestita da altri e ti contestano il reato di omessa dichiarazione punito dall’art.5 d.lgs. n.74/2000?
Vuoi sapere se sulla base della più recente giurisprudenza l’avere assunto formalmente la carica gestoria ti rende necessariamente responsabile del suddetto reato tributario, oppure hai possibilità di difenderti utilmente nel processo penale dimostrando la mancanza della volontà di evadere il fisco?
La recente sentenza numero 4333/2026 (depositata il 03.02.2026) della Corte di cassazione ha chiarito che per ritenere integrato l’elemento soggettivo del delitto fiscale e quindi legittimare l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato è necessario che nel corso del processo sia acquisita la prova del dolo specifico, rappresentato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Questo principio di diritto non ha solo un valore accademico: potrebbe essere utilizzato con esito favorevole anche nel tuo caso e salvarti da una pesante condanna penale, sempre che durante il processo il tuo legale riesca a dimostrare che l’amministratore di fatto (quello che gestisce l’impresa e prende le decisioni) ha operato senza il tuo consenso e consapevolezza sul piano delle scelte fiscali!
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Il caso giudiziario
Nel caso esaminato dalla Cassazione la Corte di appello, in accoglimento dell’impugnazione promossa dal Procuratore Generale contro la decisione assolutoria di primo grado, aveva condannato alla pena di due anni di reclusione, in relazione al delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, l’amministratore unico di una SRL per avere omesso di presentare la dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2017, con evasione dell’Ires pari a 907.864 euro e dell’Iva pari a 4.895.341 euro.
La difesa dell’imputato in Cassazione
Per quanto di interesse per la presente nota si evidenzia che con motivo di ricorso la difesa aveva denunciato l’erroneità della decisione assunta dai giudici di appello per avere erroneamente affermato la sussistenza del dolo specifico sulla base della mera consapevolezza dell’omissione della dichiarazione, senza accertare effettivamente e nel concreto l’intento specifico di evadere le imposte
La decisione della Suprema Corte ed il principio di diritto.
La Cassazione ha ritenuto fondata la superiore censura difensiva ed affermato i principi di diritto che seguono estratti dalla parte motiva della sentenza:
# Il reato punito dall’art.5 d.lgs. n.74/2000 richiede il dolo specifico.
[Come emerge dalla formulazione letterale dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del2000, laddove compare la locuzione “al fine di”, per l’integrazione dell’elemento soggettivo si richiede anche il dolo specifico, rappresentato dal “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”.
Come per ogni reato a dolo specifico, l’elemento soggettivo è perciò composito.
In primo luogo, occorre il dolo generico, il quale deve sorreggere la condotta omissiva, che consiste nella deliberata omessa presentazione della dichiarazione fiscale, essendo l’agente consapevole che l’imposta evasa è superiore ad euro cinquantamila.
In secondo luogo, è necessario il dolo specifico, che non sostituisce il dolo generico, ma ad esso si affianca, così arricchendo il contenuto dell’elemento soggettivo.
Il dolo specifico, costituito dal “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”, rappresenta la finalità che deve animare la condotta dell’agente, il cui concreto conseguimento, tuttavia, non è necessario per la consumazione del reato, né essa deve necessariamente esclusiva, ben potendo concorrere con altre].
# La prova del dolo specifico.
[Si rammenta, inoltre, che la prova del dolo specifico in capo all’amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l’amministratore di fatto, nell’ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 6, n. 15772 del04/02/2025, Pg, Rv. 287969 — 01; Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019,Marni, Rv. 275830 – 01).
Invero, risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. nel delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 anche il soggetto prestanome che ometta la presentazione della dichiarazione fiscale, il quale non sia soggettivamente animato dalla particolare dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, richiesto dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole(cfr. Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 — 01 in tema di bancarotta; Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954 — 03 con riferimento al concorso nel delitto di ricettazione).
# L’errore della Corte di appello ed il vizio di motivazione rilevato dalla Cassazione
[Nel caso in esame, la motivazione è manifestamente illogica, laddove si afferma che “la configurabilità dell’elemento soggettivo del dolo specifico in capo all’imputato è certa, in quanto l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi evidenzia ex se e in maniera indubbia la coscienza e volontarietà della condotta e la finalizzazione dell’omissione alla evasione delle imposte Iva e Ires”.
Invero, una motivazione del genere confonde il dolo generico (che deve sorreggere la condotta omissiva) con il dolo specifico, facendo così discendere la prova di questo secondo dal primo, come se la consapevolezza dell’omissione sia di per sé dimostrativa del fine di evasione.
In altri termini, si è al cospetto di una motivazione che, valorizzando unicamente la volontarietà dell’omissione, finisce per obliterare la necessità di un quid pluris determinante, attesa la sua idoneità “selettiva” ai fini della caratterizzazione della condotta come illecito penalmente sanzionato, né, comunque, chiarisce, sul piano motivazionale, la voluta direzione finalistica dell’omessa presentazione della dichiarazione fiscale].
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Avv. Claudio Ramelli – diritto penale tributario e dell’impresa –


