Truffa online: si può denunciare anche dopo 3 mesi dalla conoscenza del fatto (Cassazione 8644/2026).

Sei vittima di un raggiro realizzato tramite contatti per e-mail  e vuoi tentare di recuperare i soldi che ti sono stati sottratti anche se non hai sporto querela nel termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto?

Per la Cassazione che sulla questione si è pronunciata con la sentenza numero 8644/2026 del 05 marzo 2026 ciò è possibile in quanto il reato si considera procedibile d’ufficio e può essere utilmente perseguito anche se la tua denuncia viene  presentata successivamente allo spirare del termine della querela.

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Il caso giudiziario

Nel caso esaminato dalla Cassazione la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del delitto truffa aggravata.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che il truffatore, tramite scambio di mail avvenuto per posta elettronica, aveva rappresentato alla vittima la  falsa sospensione della sua PostePay con attivazione di una nuova carta postale.

La nuova carta postale,  in realtà, era stata attivata dall’imputato presso un ufficio postale di Napoli e al medesimo intestata.

Tale stratagemma aveva consentito all’autore del reato di ottenere un ingiusto profitto dovuto al trasferimento di denaro dalla persona offesa al conto corrente dell’imputato tramite la richiesta di una ricarica effettivamente eseguita.

La difesa dell’imputato in Cassazione

Per quanto di interesse per la presente nota, si evidenzia che con motivo di ricorso la difesa aveva denunciato l’erroneità della decisione assunta dai giudici di appello  che non avevano escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 bis cod. pen..

Secondo la difesa la vulnerabilità della vittima era stata fatta discendere semplicemente dalle modalità della condotta dell’imputato eseguita a distanza tramite e – mail senza una valutazione in concreto sulla minorata difesa della vittima.

 

La decisione della Cassazione ed i principi di diritto.

La Cassazione ha ritenuto infondata la censura difensiva per le ragioni indicate nei passaggi della motivazione di seguito riportati testualmente per un approfondimento sul dato normativo e sulla giurisprudenza che si è formata sulla truffa on-line:

# L’attuale quadro normativo e la procedibilità d’ufficio per effetto della legge n.80/2025.

[Del pari manifestamente infondata è la doglianza relativa all’aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61 n. 5 cod. peno (ora art. 640 comma 2 ter, cod. pen.).

Va premesso che, con l’art.16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. peno inserendo, con il n. 2-ter, l’aggravante “se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione” e introducendo, per tale ipotesi, la procedibilità a querela; tale disposizione è rimasta invariata anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 1 aprile 2025 n. 48, convertito, senza modificazioni, nella legge 9 giugno 2025 n. 80 che ha eliminato il n.2-bis contenente il riferimento all’aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen., la quale, tuttavia, è stata dislocata nel terzo comma con previsione di un più severo trattamento sanzionatorio e della procedibilità d’ufficio.

Detti interventi legislativi non hanno introdotto un’aggravante di nuovo conio, avendo semplicemente enucleato per la fattispecie di truffa c.d. telematica un’ipotesi specifica dell’aggravante comune della “minorata difesa” sub specie di approfittamento delle condizioni di luogo, derivante dall’utilizzo del mezzo telematico con modalità volte a schermare e, quindi, a rendere più difficoltosa, l’identità dell’agente o di terzi].

 

# Perché la truffa è aggravata dalla minorata difesa?

[ Va ribadito, dunque, che sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017,Cristaldi, Rv. 269893 – 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 – 01; Sez. 6,n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452 – 01).

A fronte dei fatti descritti nell’imputazione, la motivazione del provvedimento impugnato risulta conforme ai principi di diritto ora enunciati, in quanto emerge come il ricorrente abbia indotto in errore la vittima – che si è fidata delle informazioni fornite via telematica – approfittando dalla distanza dei luoghi, tale da impedire la verifica della richiesta di nuova attivazione della carta di pagamento postale, ricorrendo ad una falsa rappresentazione].

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Per approfondimenti sulla giurisprudenza formatasi intorno alla  truffa online.:

(i) https://studiolegaleramelli.it/2024/05/13/la-truffa-on-line-e-sempre-aggravata-dalla-minorata-difesa-della-vittima-se-i-contatti-tra-venditore-ed-acquirente-e-la-successiva-transazione-avvengono-solo-a-distanza/

(ii) https://studiolegaleramelli.it/2020/03/31/integra-il-reato-di-truffa-a-mezzo-internet-la-condotta-di-vendita-on-line-se-lazione-ingannatoria-del-venditore-e-accompagnata-dal-dolo-iniziale-dellagente/

(iii) https://studiolegaleramelli.it/2021/02/26/compravendita-online-e-truffa-non-sussiste-laggravante-della-minorata-difesa-laddove-la-trattativa-abbia-avuto-inizio-sulla-piattaforma-web-per-poi-proseguire-mediante-contatti-telefonici-s/

(iv) https://studiolegaleramelli.it/2021/04/04/truffa-online-e-minorata-difesa-la-vendita-di-prodotti-su-internet-pone-lagente-in-una-posizione-di-vantaggio-rispetto-allacquirente-che-non-puo-sottoporre-a-controlli-preventivi-i/

(v) https://studiolegaleramelli.it/2020/12/15/configura-truffa-perpetrata-e-non-solo-inadempimento-civilistico-la-condotta-di-chi-riceve-il-prezzo-dovuto-per-la-vendita-online-di-vini-che-non-sia-seguita-dalla-consegna-della-merce/

(vi) https://studiolegaleramelli.it/2020/05/10/truffa-commessa-a-mezzo-internet-configura-artifici-e-raggiri-la-condotta-di-pubblicazione-su-un-portale-di-annunci-di-compravendita-online-dellinserzione-della-vendita-di-telefoni-a-prezzo/

(vii) https://studiolegaleramelli.it/2021/06/07/truffa-online-e-competenza-territoriale-nel-caso-in-cui-pagamento-sia-effettuato-tramite-bonifico-bancario-il-reato-si-consuma-nel-momento-e-nel-luogo-della-riscossione-della-somma-da-parte-del-titol/

 

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Avv. Claudio Ramelli  – diritto penale dell’informatica e dell’impresa –