Lesioni personali: il certificato del medico privato ha lo stesso valore legale di quello del SSN (Cassazione 6857/2026).

Sei la vittima o sei imputato in un procedimento penale dove il giudice deve stabilire la durata della malattia per valutare la sussistenza del reato e le circostanze che lo connotano e vuoi sapere se il certificato rilasciato dal sanitario privato ha pieno valore legale?

Bene, sappi che sulla questione giuridica si è pronunciata la Cassazione con la sentenza numero 6857/2026 del 26 febbraio 2026 ed ha fissato il seguente principio: la certificazione rilasciata da un medico non appartenente al SSN ha la stessa attitudine probatoria di quella resa dal medico della struttura pubblica ai fini della prognosi di guarigione anche in assenza di effettuazione di esami strumentali.

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Il caso giudiziario

Nel caso esaminato dalla Cassazione la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna dell’imputato per i delitti aggravati di atti persecutori e lesioni personali.

La difesa dell’imputato in Cassazione

Per quanto qui di interesse, si evidenzia che con motivo di ricorso la difesa aveva denunciato l’erroneità della decisione assunta dai giudici di appello quanto alla durata della malattia della vittima, confermata anche in secondo grado con prognosi di guarigione di quarantotto giorni.

Secondo la difesa, sul punto, la motivazione era da ritenere apparente (cioè non corredata da sufficienti spiegazioni) e, come tale, inidonea a disattendere la prospettazione difensiva, secondo la quale i certificati medici successivi al primo, rilasciati da una struttura privata senza lo svolgimento di esami strumentali diagnostici e di mera conferma di quanto già esposto nel primo certificato, non potevano giustificare la prosecuzione durata della malattia come accertata dai magistrati giudicanti.

 

La decisione della Cassazione ed i principi di diritto.

La Cassazione ha ritenuto infondata la censura difensiva per le ragioni indicate nei passaggi della motivazione di seguito riportati testualmente:

[La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che la responsabilità per il delitto di lesioni personali può essere fondata anche sulla valorizzazione di un certificato medico “frutto di un accertamento tecnico diretto, e non di mera riproduzione del narrato della persona offesa” (Sez. 5, n. 9675 del 14/07/2014 – dep. 2015, Marangoni, Rv. 263112 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15254 del 28/10/2021 – dep. 2022, Imbò, Rv. 282975 – 01).

La Corte di appello – come già il primo Giudice – ha determinato la durata della malattia patita dalla persona offesa sulla scorta delle certificazioni mediche acquisite, in conformità con il principio sopra esposto.

Rispetto a tale iter il ricorso ha prospettato l’omessa argomentazione sulla dedotta provenienza da un medico privato dei certificati successivi al primo, in mancanza di esami strumentali: ma si tratta di un’allegazione generica, che non consente di cogliere alcun vizio nel provvedimento impugnato, non potendo ex se attribuirsi minore capacità rappresentativa a una certificazione medica resa al di fuori del servizio sanitario nazionale e senza esami strumentali, che non sempre occorrono per formulare una prognosi]

 

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Avv. Claudio Ramelli – diritto penale dei professionisti sanitari –