Frode informatica e trasferimento di denaro dai conti di gioco online: quando si configura il reato (Cassazione 10525/2026)
Il trasferimento illecito di denaro dai conti di gioco online verso carte personali può integrare non solo il reato di accesso abusivo a sistema informatico, ma anche quello di frode informatica.
Il principio di diritto richiamato dalla Cassazione penale con la sentenza numero 10525/2026 depositata il 19 marzo 2026 è il seguente: la frode informatica è un reato che non agisce contro la persona ma nei confronti del sistema informatico di pertinenza di quest’ultima attraverso la sua manipolazione e, come la truffa semplice, si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.
Applicato al caso in disamina significa che una volta che l’autore dell’accesso abusivo al sistema informatico della ricevitoria riesce a prelevare somme sulle quali non ha alcun diritto commette anche il reato punito dall’art.640 ter cod. pen. e se identificato nel corso delle indagini, si espone al rischio della doppia condanna, anche se il vantaggio patrimoniale è limitato a piccole somme.
L’imputazione e l’esito dei processi di merito.
Dalla lettura della sentenza in commento emerge che all’imputato erano stati contestati i reati di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica per essersi procurato un ingiusto profitto, prima accedendo in modo abusivo al sistema telematico della piattaforma di gioco online per poi incamerare il profitto del reato facendo transitare le somme prelevate illecitamente dalla piattaforma di gioco su carte di credito a lui intestate.
Il Tribunale e la Corte di appello avevano ritenuto fondata l’imputazione per i reati di frode informatica (art. 640 ter cod. pen.) ed accesso abusivo a sistema informatico (art.615 ter cod. pen.).
Il ricorso per cassazione
L’imputato, con il ricorso per cassazione, ha sostenuto che i giudici di merito non avevano dimostrato che le transazioni fraudolente, per l’importo totale di euro 220, erano state da lui eseguite considerato che i trasferimenti del denaro, dai conti giochi alle carte intestate all’imputato, avrebbero potuto essere effettuati per errore.
Sempre secondo la difesa, non era stata acquisita prova certa neppure del fatto che il medesimo ricorrente avesse conseguito un profitto attraverso la volontaria manipolazione del servizio informatico.
La decisione della Cassazione ed il principio di diritto
La Suprema Corte ha ritenuto infondate le superiori censure e dichiarato inammissibile il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi della motivazione di interesse per la presente nota chiarendo quali sono gli elementi costitutivi della frode informatica e soprattutto quando il reato si considera perfezionato e come tale perseguibile in sede penale:
“Deve rilevarsi, innanzitutto, come il ricorrente eluda il confronto con la parte motiva (sulla mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01), là dove si è efficacemente disattesala tesi difensiva, evidenziando l’avvenuto incameramento del profitto da parte dell’imputato e, quindi, la consumazione di una frazione essenziale e costituiva del reato de quo (cfr. Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 – 01: «il delitto di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest’ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui»: in motivazione la Corte ha precisato che la manipolazione del sistema informatico, in quanto modalità “speciale” e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa “semplice”, non esaurisce e perfeziona l’illecito che, pertanto, si consuma nel momento dell’ottenimento del profitto; Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016, in proc. Vizcaino, Rv. 268252 – 01: «il reato di frode informatica si consuma nel momento in cui il soggetto agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui»).
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Avv. Claudio Ramelli [diritto penale dell’informatica e dell’economia]


