Bancarotta fraudolenta per l’imprenditore individuale che costituisce un fondo patrimoniale per salvare il suo patrimonio (Cassazione 7695/2026).
Sei il titolare di un’impresa individuale in crisi, temi che i creditori possono aggredire i beni della tua famiglia e stai pensando di metterli al sicuro schermandoli con la costituzione di un fondo patrimoniale?
Vuoi sapere se sulla base della più recente giurisprudenza tale iniziativa ti garantisce effettivamente dall’azione esecutiva dei creditori e se ti espone ad una qualche forma di responsabilità penale?
Fai attenzione: la recente sentenza numero 7695/2026 (depositata il 26.02.2026) della Corte di cassazione ha chiarito che: la costituzione di un fondo patrimoniale da parte dell’imprenditore nel caso di fallimento dell’impresa realizza un’operazione distrattiva suscettibile di integrare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Questo principio non ha solo valore teorico: può riguardare direttamente molti imprenditori che cercano di proteggere il patrimonio familiare durante una crisi d’impresa.
👉 Se sei un imprenditore ed hai bisogno di una consulenza preventiva per prendere decisioni che riguardano la salvaguardia del patrimonio dell’impresa e del tuo personale, oppure hai ricevuto la notifica di un atto giudiziario penale con il quale ti contestano un reato fallimentare oppure un reato tributario connesso alla costituzione di un fondo patrimoniale, contattaci senza ritardo per un’analisi tecnica riservata finalizzata alla definizione della linea difensiva più adeguata a salvare la tua impresa ed il tuo patrimonio.
Il caso giudiziario.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’imputato rinviato a giudizio nella sua qualità di titolare di una impresa individuale dichiarata fallita nel 2017, era stato condannato dal Tribunale e dalla Corte di appello per aver sottratto alla garanzia dei creditori la sua quota di proprietà (pari a tre quarti) di un capannone, mediante costituzione di un fondo patrimoniale con la moglie avvenuta nel 2014, vale a dire tre anni prima della sentenza dichiarativa di fallimento (ora denominata sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale con il codice della crisi di impresa).
La difesa dell’imputato in Cassazione.
Per quanto di interesse per la presente nota si evidenzia che con motivo di ricorso la difesa aveva denunciato l’erroneità della decisione assunta dai giudici di appello per avere affermato la penale responsabilità dell’imputato nonostante che al momento della costituzione del fondo patrimoniale l’impresa non si trovasse in stato di insolvenza.
Pertanto, secondo la difesa, lo strumento giuridico utilizzato era legittimo e comunque operato in piena buona fede, fatto questo escludente il dolo specifico richiesto per la punibilità.
La decisione della Cassazione ed il principio di diritto.
La Cassazione ha ritenuto infondata la superiore censura difensiva ed affermato i principi di diritto che seguono estratti dalla parte motiva della sentenza:
# la natura giuridica del fondo patrimoniale e la tendenziale tutela in caso di fallimento.
Secondo la disciplina del codice civile, mediante la costituzione di un fondo patrimoniale, “ciascuno o ambedue i coniugi” impongono un vincolo su determinati beni, destinandoli a far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167 cod. civ.).
L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art.170 cod. civ.).
Con la creazione di un fondo patrimoniale si dà vita, pertanto, a un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati a una speciale disciplina di amministrazione e a limiti di alienabilità ed espropriabilità.
Secondo la giurisprudenza civile di legittimità, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti (Sez. 6 civ., n. 29298 del 06/12/2017, Rv. 646785 – 01).
Anche nel caso di fallimento del soggetto che ha costituito il fondo, la Corte di cassazione civile riconosce che i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento, poiché i beni del fondo, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori (cfr. tra le altre Sez. 3 civ., n. 12264 del 09/05/2019, Rv. 653781 – 01).
# La costituzione del fondo patrimoniale può essere qualificata come atto distrattivo.
Orbene l’art. 216, primo comma, n. 1 legge fall. punisce la condotta dell’imprenditore dichiarato fallito che «ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni».
E poiché “distrarre” un bene significa distoglierlo da una destinazione giuridicamente vincolante, segnatamente renderlo inidoneo alla funzione di garanzia generica a favore della generalità dei creditori, deriva che la costituzione di un fondo patrimoniale rientra pienamente nella fattispecie criminosa in esame (cfr. Sez. 5, n. 2980 del 29/01/1998, Nuti, non mass.; nonché in motivazione Sez. 5, n. 50447 del 09/11/2023, La Spina, che riconosce la distrazione per la stessa natura dell’operazione attraverso cui il bene dell’imprenditore, conferito nel fondo patrimoniale, viene sottratto alla sua funzione di garanzia).
Ovviamente, secondo i principi generali, essendo il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare un reato di pericolo concreto, la costituzione di un fondo patrimoniale deve risultare idonea a esporre a pericolo l’entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve conservare tale attitudine fino all’epoca che precede l’apertura della procedura fallimentare (cfr. per tutte Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 – 01).
# Le ragioni della condanna per il reato di bancarotta.
Nella specie i giudici di merito hanno appurato che, sebbene il fallimento sia stato dichiarato il 1 marzo 2017, già alla data di creazione del fondo patrimoniale (21 dicembre 2014) l’impresa individuale dell’imputato (costituita il 7 ottobre 2002 e avente ad oggetto il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari) versava in stato di decozione come evincibile dai seguenti elementi: già dal 2012 si era registrato un notevole ridimensionamento del volume di affari; nel 2013 l’imputato aveva dovuto affrontare spese ingenti per regolarizzare la situazione rispetto alle irregolarità riscontrate dai NAS; nel marzo del 2014 la [omissis] aveva depositato istanza di fallimento; il 29 dicembre 2014, a distanza di pochi giorni dalla costituzione del fondo, l’imputato aveva presentato istanza di cancellazione della ditta dal registro delle imprese, istanza respinta dalla Camera di commercio a causa dei debiti ancora pendenti; da quel momento l’impresa non era stata più operativa sul mercato perché non era in grado di far fronte ai debiti accumulati.
….. Quanto alla pretesa cesura temporale tra l’atto depauperativo e la dichiarazione di fallimento, il rilievo non coglie nel segno dal momento che ciò che rileva per connotare come distrattivo un atto è l’incidenza di esso sulla garanzia patrimoniale dei creditori, anche se posto in essere ben prima del fallimento, quando la presenza di indici di fraudolenza dia corpo alla diagnosi di pericolosità concreta rispetto alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Ebbene, la costituzione del fondo in un’epoca in cui l’impresa manifestava chiari indicatori dell’incapacità di adempiere alle obbligazioni ne contrassegna la fraudolenza nel senso sopra affermato e l’incidenza negativa quanto alle aspettative del ceto creditorio (così Sez. 5, n. 20/06/2023, Covella, non mass.).
Infine occorre chiarire che è irrilevante l’esito dell’azione revocatoria intrapresa dal curatore.
Il fatto che la costituzione di un fondo patrimoniale possa essere oggetto di revocatoria fallimentare da un lato non esonera l’autore dell’atto dispositivo dalla responsabilità penale conseguente all’avvenuta distrazione, posto che l’azione revocatoria altro non è che lo strumento giuridico messo a disposizione dei creditori dell’imprenditore fallito per recuperare un’attività che altrimenti sarebbe loro inaccessibile, e, dall’altro lato, sta proprio a dimostrare che senza l’esperimento positivo di quell’azione il bene resta definitivamente precluso alla massa dei creditori (così in motivazione Sez. 5, n. 2980 del 29/01/1998, Nuti, cit.; cfr. anche Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Canciani, Rv. 280496 – 01).
La sentenza in commento e le possibili strategie difensive.
La sentenza 7695/2026 si inserisce all’interno del dominante quadro tracciato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi intorno al reato di bancarotta per distrazione, in riferimento alla costituzione del fondo patrimoniale quando, secondo la valutazione del giudice penale, lo strumento di per sé legale, diviene un mezzo per tentare di sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale costituita dai beni di proprietà individuale dell’imprenditore.
Per valutare la fondatezza della contestazione penale molto spesso si rileva decisivo affiancare all’attività del penalista che ti deve assistere e difendere nel processo penale quella di un valido consulente tecnico contabile che possa verificare la fondatezza delle conclusioni cui è pervenuto il curatore della liquidazione giudiziale quanto alla natura dolosa dello strumento di tutela del patrimonio personale, esaminando genesi ed evoluzione del fondo patrimoniale (quando è stato costituito, per quale scopo, quali beni vi sono stati conferiti, la rilevanza patrimoniale dei beni rispetto alle pretese dei creditori fallimentari, il loro valore attuale, ecc.) rispetto al fatto addebitato come bancarotta fraudolenta per distrazione, non sempre approfondite né dal Curatore, né, tanto meno, dal PM, che spesso ne recepisce le conclusioni, trasfondendole nell’avviso di conclusione delle indagini e poi nella richiesta di rinvio a giudizio cui segue la fissazione dell’udienza preliminare.
Se dopo attenta valutazione dei fatti contestati e delle prove a discarico (a vantaggio dell’imputato) si decidesse di affrontare il dibattimento potrebbe risultare utile tentare una transazione con la curatela fallimentare per scongiurare la costituzione di parte civile nei tuoi confronti con rivalsa sul tuo patrimonio ed avvantaggiarsi dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno (art. 62, n. 6 cod. pen.).
Tuttavia nel diritto penale fallimentare non sempre è consigliabile affrontare il dibattimento!
Infatti se dall’analisi degli atti presenti nel fascicolo per le indagini preliminari risulti poco probabile ottenere un esito assolutorio, consiglio di valutare attentamente la possibilità di definire il processo con riti alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato o applicazione della pena concordata), considerando la severità della risposta sanzionatoria prevista dalla norma che punisce il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con pena detentiva da tre a dieci anni di reclusione (con possibile aumento di pena per le aggravanti dei plurimi fatti di bancarotta e/o del valore rilevante della distrazione) con concreto rischio dell’imputato di riportare una pesante condanna, senza sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria della impossibilità di esercitare cariche direttive nelle imprese per molti anni, con grave pregiudizio per la libertà personale ed il prosieguo dell’attività imprenditoriale.
Per completezza di informazione tieni presente che in caso di debiti tributari a carico dell’impresa la costituzione di un fondo patrimoniale finalizzato a paralizzare l’azione dell’Erario può integrare il reato di cui all’art.11 d.lgs. n.74/2000 (https://studiolegaleramelli.it/2023/05/17/la-costituzione-di-un-fondo-patrimoniale-finalizzato-a-paralizzare-lazione-dellerario-integra-il-reato-di-cui-allart-11-d-lgs-n-74-2000/) sempre più spesso contestato dalle Procure della Repubblica dietro la comunicazione della notizia di reato da parte dell’Agenzia delle entrate.
Contattaci subito per risolvere il tuo caso.
Se vuoi avere una consulenza preventiva per operare consapevolmente con strumenti legali senza incorrere in responsabilità penali che potrebbero manifestarsi anche dopo molti anni, oppure hai ricevuto la notifica di un avviso di garanzia per il reato di bancarotta per distrazione o per altro reato tributario fallimentare, e ti invitano a nominare un difensore di fiducia ed eleggere domicilio per ricevere gli atti del procedimento e vuoi immediata assistenza legale non perdere tempo ed affronta subito il problema: possiamo valutare tutte le iniziative più opportune per impostare una efficace linea difensiva che in seguito potrebbe esserti preclusa ed evitare sequestri del patrimonio.
Se hai ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ti ricordo che hai soltanto venti giorni dalla notifica del provvedimento per difenderti.
In questo caso il legale di tua fiducia dovrà, in quel ristretto arco temporale, fissare un colloquio ed ascoltare le tue ragioni, predisporre la nomina fiduciaria e depositarla telematicamente all’Ufficio del PM, richiedere con urgenza la copia dell’intero fascicolo, svolgere indagini difensive e depositare eventuale memoria con istanza di archiviazione, valutando insieme a te l’opportunità di richiedere l’interrogatorio solo dopo un attento studio degli atti a tuo carico e di quelli che possono contrastare efficacemente l’ipotesi accusatoria.
Se sei destinatario di un decreto di sequestro preventivo che ha colpito il patrimonio dell’impresa (sequestro diretto) o quello tuo personale (sequestro per valore o per equivalenza) agisci con tempestività: hai soltanto dieci giorni dalla notifica del provvedimento per presentare la richiesta di riesame per richiedere l’annullamento della misura e la restituzione dei beni.
Se sei un consulente fiscale oppure giuridico dell’impresa specializzato in altra branca del diritto, possiamo coadiuvare la tua attività valutando insieme i risvolti di natura penale delle scelte imprenditoriali che deve compiere il tuo cliente per assisterlo insieme con una prospettiva multidisciplinare mirata a risolvere il problema.
La tempestività dell’intervento legale in questi procedimenti è fondamentale per non incorrere in decadenze processuali e per scongiurare il rischio di perdere opportunità difensive.
Proteggi la tua persona, il tuo patrimonio personale e la tua impresa.
Prenota ora un appuntamento: https://studiolegaleramelli.it/contatti/
Avv. Claudio Ramelli – diritto penale fallimentare e tributario –


