Bancarotta fraudolenta per il sindaco che non vigila sull’operato dell’amministratore (Cassazione 12612/2026).

Hai ricoperto la carica di sindaco di una società per la quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale e nonostante le rassicurazioni ricevute dai soci e dall’amministratore – di fatto o di diritto – vuoi sapere se la tua posizione può essere fonte di responsabilità penale?

La domanda che ti sei posto è legittima perché la recente sentenza numero 12612/2026 (depositata il 03.04.2026) della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del sindaco e ricordato che: la condanna del sindaco per bancarotta fraudolenta non richiede la prova di un vantaggio personale o di  preventivo accordo con l’amministratore della società che ha realizzato le operazioni distrattive, giacché è sufficiente l’inerzia dell’organo di controllo rispetto ai manifesti atti distrattivi che imponevano il suo intervento.

👉 Se sei componente di un collegio sindacale ed hai bisogno di una consulenza preventiva per prendere decisioni che riguardano la salvaguardia della tua libertà personale e del tuo patrimonio mentre ancora eserciti il tuo mandato perché hai percepito dei rischi concreti, oppure hai già ricevuto la notifica di un atto giudiziario penale con il quale ti contestano il grave reato fallimentare per avere omesso di esercitare i tuoi poteri/doveri di controllo sulla gestione dell’impresa, contattaci senza ritardo per un’analisi tecnica riservata finalizzata alla definizione della linea difensiva più adeguata.

 

Il caso giudiziario.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’imputato era stato rinviato a giudizio nella sua qualità di presidente del collegio sindacale di una società a responsabilità limitata e poi condannato sia in primo grado, sia in appello, per bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere omesso di impedire all’amministratore della società, di distrarre i beni dal patrimonio sociale; in particolare, secondo la contestazione del PM ritenuta fondata dai giudici del merito, non chiedeva delucidazioni circa il credito di euro 496.214,25 che la società vantava nei confronti dello stesso amministratore ed unico socio relativamente all’anno di imposta 2007 per effetto di prelievi effettuati dal sui conti correnti bancari intestati alla società e neppure chiedeva chiarimenti sulla consistenza dei debiti della società aumentati da euro 1.420.868,00 nel 2006 ad euro 5.436.991,00 nel 2007.

 

La difesa dell’imputato in Cassazione.

Per quanto di interesse per la presente nota si evidenzia che con motivo di ricorso la difesa aveva denunciato l’erroneità della decisione assunta dai giudici di appello per avere affermato la penale responsabilità dell’imputato nonostante:

  1. L’imputato in realtà non avesse omesso di vigilare sull’operato dell’amministratore:
  2. L’aumento dei debiti nel 2007 era del tutto fisiologico in quanto dovuto ai costi sostenuti nella attività di costruzione di immobili, che costituiva l’oggetto sociale, e difatti le passività erano venute meno con la vendita dei cespiti;
  3. Negli anni 2007 e 2008 la società non versava in condizioni di difficoltà finanziaria e continuava ad avere accesso al credito bancario. Non vi era, pertanto, ragione alcuna perché i sindaci chiedessero chiarimenti all’amministratore.
  4. Per le stesse ragioni doveva escludersi la sussistenza di un obbligo di postergazione ai sensi dell’art. 2467 cod. civ. dei crediti vantati e riscossi dall’amministratore non sussistendo uno squilibrio tra l’indebitamento ed il patrimonio netto e non trovandosi la società in una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole un conferimento di capitale.

 

La decisione della Cassazione ed il principio di diritto.

La Cassazione ha ritenuto infondate le superiori censure difensive ed affermato i principi di diritto che seguono estratti dalla parte motiva della sentenza:

# Quando l’inerzia del sindaco può essere considerata dolosa ed il professionista può essere condannato per bancarotta fraudolenta?

<<Questa Corte di cassazione ha già affermato (Sez. S, n. 44107 del 11/05/2018, M., Rv. 274014 – 01) che «Per affermarsi la responsabilità penale del sindaco occorre, quindi, che egli abbia dato un contributo giuridicamente rilevante – sotto l’aspetto causale – alla verificazione dell’evento e che abbia avuto la coscienza e la volontà di quel contributo, anche solo a livello di dolo eventuale (a parte i casi in cui l’elemento soggettivo sia richiesto nella forma del dolo specifico).

II che vuoi dire che non basta imputare al sindaco – e provare – comportamenti di negligenza o imperizia anche gravi, come può essere il disinteresse verso le vicende societarie (fonte indiscutibile di responsabilità civile), ma occorre la prova – che può essere data, come di regola, anche in via indiziaria – del fatto che la sua condotta abbia determinato o favorito, consapevolmente, la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell’amministratore.

Non è necessaria, ad ogni modo, la prova di un preventivo accordo del sindaco con chi amministra la società in relazione alle operazioni distrattive, giacché l’inerzia è sinonimo di omissione e questa, così come può essere l’effetto di una negligenza, può anche essere animata dal dolo, in tutte le sue possibili graduazioni; ed essa, al pari dell’azione, entra a pieno titolo nelle possibili modalità esecutive del reato».

In base al precedente sopra citato, «se è vero che la responsabilità (per distrazione) del sindaco presuppone la conoscenza, e non la sola conoscibilità, delle malefatte dell’amministratore, è altrettanto indubbio che l’ampiezza dell’arco temporale in cui queste sono state poste in essere, il loro numero e reiterazione, oltre che la loro rilevanza, vanno presi in considerazione dal giudicante per risalire allo stato psicologico del soggetto gravato da obblighi di garanzia; stato che, per appartenere al foro interno, può essere accertato solo in maniera induttiva, facendo applicazione di massime di comune esperienza e valorizzando i segni esteriori della volontà, rilevante – nella specie – anche sotto forma del dolo eventuale.

Questo perché anche i singoli atti di distrazione assumono – quando sono reiterati, abbracciano un lungo lasso di tempo e incidono in maniera significativa sul patrimonio aziendale – la connotazione di “segnali di allarme”, idonei ad avvisare l’organo di controllo circa la spregiudicatezza del controllato e la necessità di attivarsi per contenerla.

 

# Perché nel caso esaminato è stato ravvisato il comportamento doloso del professionista?

A tali principi si è conformata la Corte territoriale con la sentenza qui impugnata, poiché ha evidenziato che il lungo arco temporale in cui sono stati attuati i prelievi, la loro reiterazione, il loro importo complessivo di particolare rilevanza, essendo pari a diverse centinaia di migliaia di euro, e la approfondita conoscenza da parte del – imputato – dell’andamento della gestione della società sono elementi che fanno apparire certo che il abbia avuto contezza degli stessi ed abbia scelto di rimanere inerte, astenendosi dall’esercitare quei poteri riconosciuti dalla legge al collegio sindacale che avrebbero consentito di evitare o quanto meno attenuare le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio sociale determinate dalle condotte dell’amministratore.

 

La sentenza in commento e le possibili strategie difensive.

Molti professionisti oggi sono indotti in errore dalle recenti novità legislative (come la L. 35/2025) che hanno introdotto dei “tetti” o delle limitazioni alla responsabilità civile dei sindaci per il risarcimento del danno.

Tuttavia, come conferma la sentenza numero 12612/2026 in commento, il piano della responsabilità penale viaggia su binari diversi e molto più pericolosi.

Anche se oggi è più difficile subire un’azione di responsabilità per colpa lieve in sede civile e l’entità del risarcimento è comunque limitata, la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta scatta non appena viene provato che hai ignorato quegli inequivoci “segnali di allarme” (come i prelievi ingiustificati dell’amministratore o l’aumento ingiustificato dei debiti) che avrebbero dovuto farti attivare immediatamente, quanto meno con diffide  e richieste di chiarimento indirizzate all’amministratore ed ai soci

Per eventuali approfondimenti sul tema della responsabilità dei sindaci nei reati fallimentari si segnalano i seguenti arresti giurisprudenziali annotati:

  1. https://studiolegaleramelli.it/2024/01/24/il-sindaco-non-evita-la-condanna-per-bancarotta-semplicemente-diffidando-lorgano-amministrativo-ad-integrare-il-capitale-sociale/
  2. https://studiolegaleramelli.it/2021/01/18/rispondono-di-bancarotta-fraudolenta-per-distrazione-i-sindaci-della-societa-fallita-che-abbiano-omesso-di-attivare-i-relativi-poteri-di-denuncia-e-di-intervento-per-impedire-il-depauperamento-del-pat/
  3. https://studiolegaleramelli.it/2021/05/30/i-componenti-del-collegio-sindacale-che-abbiano-omesso-lattivita-di-controllo-sulle-operazioni-degli-amministratori-rispondono-di-concorso-nel-delitto-di-bancarotta-in-presenza-di-indici-sint/

Sulla base dell’esperienza maturata nel corso di oltre 25 anni in molteplici processi penali patrocinati, il primo consiglio per il professionista indagato o imputato che svolge, oppure ha svolto l’attività di sindaco, è quello di far valutare la propria posizione soggettiva nominando un difensore di fiducia diverso da quelli che assistono l’amministratore di diritto o di fatto della società e ciò per evidenti ragioni di incompatibilità tra le posizioni che potrebbero condizionare sensibilmente le scelte difensive, sia prima, sia durante il processo.

Inoltre, sempre nel merito dell’attività difensiva, consiglio di valutare la fondatezza della contestazione penale affiancando al penalista che ti deve assistere e difendere nelle indagini e nel processo, quella di un valido consulente tecnico contabile che possa verificare la consistenza delle conclusioni cui è pervenuto il Curatore della liquidazione giudiziale quanto alla natura dolosa della tua attività.

Questo perché la stigmatizzata inerzia del sindaco rispetto al fatto addebitato come bancarotta fraudolenta per distrazione, soprattutto in termini di sussistenza del dolo, vale a dire della coscienza e volontà del contegno omissivo oggetto di incolpazione, non sempre viene adeguatamente approfondita né dal Curatore, né dal PM, che spesso ne recepisce le conclusioni, trasfondendole nell’avviso di conclusione delle indagini e poi nella richiesta di rinvio a giudizio cui segue la fissazione dell’udienza preliminare.

In molti casi trattati con esito favorevole, infatti, la contestazione penale non teneva in debito conto che nell’ambito delle vicende della società per la quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale, ed il sindaco non aveva effettivamente potuto conoscere delle scelte gestorie dell’impresa proprio a causa della condotta dell’amministratore che gli ha di fatto impedito di esercitare il potere di controllo.

Tali circostanze se adeguatamente provate durante la fase delle indagini preliminari oppure nel corso del dibattimento possono condurre, rispettivamente, ad una archiviazione o ad esito assolutorio.

Inoltre se dopo attenta valutazione dei fatti contestati e delle prove a discarico (a vantaggio dell’imputato) si decidesse di affrontare il dibattimento potrebbe risultare utile tentare una transazione con la curatela fallimentare per scongiurare la costituzione di parte civile nei tuoi confronti per consentire al Collegio che dovrà giudicarti una più serena ed obiettiva valutazione della condotta rilevante in sede penale ed in caso di condanna scongiurare il rischio  di rivalsa sul tuo patrimonio ed avvantaggiarsi dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno se avvenuto prima del processo (art. 62, n. 6 cod. pen.).

Tuttavia, nel diritto penale fallimentare, non sempre è consigliabile affrontare il dibattimento!

Infatti se dall’analisi degli atti presenti nel fascicolo per le indagini preliminari risulti poco probabile ottenere un esito assolutorio perché è difficilmente sostenibile la tua mancata conoscenza degli atti di gestione del patrimonio sociale in danno dei creditori ad opera dell’amministratore, consiglio di valutare attentamente la possibilità di definire il processo con riti alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato o applicazione della pena concordata), considerando la severità della risposta sanzionatoria prevista dalla norma che punisce il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con pena detentiva da tre a dieci anni di reclusione (con possibile aumento di pena per le aggravanti dei plurimi fatti di bancarotta e/o del valore rilevante della distrazione) con concreto rischio dell’imputato di riportare una pesante condanna, senza sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria della impossibilità di esercitare cariche direttive nelle imprese fino a dieci anni, con grave pregiudizio per l’attività professionale.

Contattaci subito per risolvere il tuo caso.

Se vuoi avere una consulenza preventiva per valutare la tua posizione professionale, oppure hai ricevuto la notifica di un avviso di garanzia per il reato di bancarotta per distrazione o per altro reato tributario fallimentare, e ti invitano a nominare un difensore di fiducia ed eleggere domicilio per ricevere gli atti del procedimento e vuoi immediata assistenza legale non perdere tempo ed affronta subito il problema: possiamo valutare tutte le iniziative più opportune per impostare una efficace linea difensiva che in seguito potrebbe esserti preclusa ed evitare sequestri del patrimonio.

Se hai ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ti ricordo che hai soltanto venti giorni dalla notifica del provvedimento per difenderti.

In questo caso il legale di tua fiducia dovrà, in quel ristretto arco temporale, fissare un colloquio ed ascoltare le tue ragioni, predisporre la nomina fiduciaria e depositarla telematicamente all’Ufficio del PM, richiedere con urgenza la copia dell’intero fascicolo, svolgere indagini difensive e depositare eventuale memoria con istanza di archiviazione, valutando insieme a te l’opportunità di richiedere l’interrogatorio solo dopo un attento studio degli atti a tuo carico e di quelli che possono contrastare efficacemente l’ipotesi accusatoria.

Se sei destinatario di un decreto di sequestro preventivo che ha colpito il tuo patrimonio  personale agisci con tempestività: hai soltanto dieci giorni dalla notifica del provvedimento per presentare la richiesta di riesame per richiedere l’annullamento della misura e la restituzione dei beni.

Se sei un consulente fiscale oppure giuridico dell’impresa specializzato in altra branca del diritto, possiamo coadiuvare la tua attività valutando insieme i risvolti di natura penale della posizione del sindaco per assisterlo insieme con una prospettiva multidisciplinare mirata a risolvere il problema.

La tempestività dell’intervento legale in questi procedimenti è fondamentale per non incorrere in decadenze processuali e per scongiurare il rischio di perdere opportunità difensive.

Proteggi la tua persona, il tuo patrimonio personale e la tua impresa.

Prenota ora un appuntamento: https://studiolegaleramelli.it/contatti/

Avv. Claudio Ramelli – diritto penale fallimentare e dell’impresa –