Avviso all’imprenditore: la fusione con una società decotta può costare una condanna per bancarotta (Cassazione 15134/2026)
Hai partecipato ad una operazione di fusione tra società e oggi la Procura ti contesta un’ipotesi di bancarotta?
Non ti sei appropriato di denaro, non hai distratto beni aziendali, non hai tratto alcun vantaggio personale dalla fusione e ritieni di aver agito per salvare l’impresa e, nonostante ciò, sei stato rinviato a giudizio per un reato per il quale è prevista una pena detentiva da tre a dieci anni di reclusione e vuoi sapere cosa rischi?
La risposta della Cassazione con la sentenza numero 15134/2026 del 27 aprile 2026 è chiara e preoccupante: anche una fusione societaria può integrare una operazione illecita e condurre a una condanna per bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose se, nel corso del processo, emerge che l’amministratore ha realizzato l’operazione societaria nonostante fosse prevedibile il dissesto della società incorporante.
E ciò perché la Cassazione ritiene che per integrare il reato punito dall’art. 223, comma secondo, n. 2 l. fall. non sia necessario che il PM provi il dolo specifico dell’amministratore, vale a dire la volontà di compiere un atto dal quale può derivare il fallimento dell’impresa, risultando sufficiente il compimento, consapevole, di una operazione che renda, in concreto, possibile il dissesto.
Il caso giudiziario
Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado la responsabilità penale risiedeva nella circostanza che l’imputato – amministratore della società incorporante, sostanzialmente sana perché dotata di patrimonio immobiliare e priva di indebitamento significativo, aveva assunto le obbligazioni di altra impresa incorporata che, viceversa, presentava un’esposizione debitoria superiore a cinque milioni di euro con attivo in gran parte costituito da crediti inesigibili.
Come si è difeso l’imputato
La difesa dell’imputato in cassazione ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata ed ha sostenuto che l’imputato ha agito senza dolo:
- secondo una libera scelta imprenditoriale finalizzata alla continuità aziendale;
- in assenza di qualsiasi volontà di causare il fallimento;
- senza ottenere alcun profitto personale
La decisione della Cassazione ed i principi di diritto.
La Cassazione ha ritenuto infondate le censure difensive svolte con il ricorso che è stato rigettato
Questo perché nel reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, anche una fusione societaria può integrare la condotta illecita quando produce un danno economico ingiustificato per i creditori dell’impresa.
In questo caso specifico, la Corte, ha ritenuto rilevante il fatto che una società già svuotata e piena di debiti sia stata incorporata in una società sana, trasferendole di fatto una situazione destinata al dissesto.
Al contrario di quanto sostenuto dalla difesa secondo la Cassazione non era necessario dimostrare che l’amministratore volesse il fallimento dell’impresa sana: è sufficiente provare nel corso del dibattimento che abbia consapevolmente compiuto un’operazione contraria ai propri doveri e che il fallimento fosse una conseguenza prevedibile.
Il ricorso è stato quindi respinto perché fondato sulla pretesa sussistenza del dolo specifico collegato all’evento fallimento ai fini della condanna, in realtà non richiesto dalla norma incriminatrice che prevede la punibilità a titolo di dolo generico.
Per la condanna è sufficiente dimostrare che l’operazione commerciale appariva inutilmente rischiosa e fonte di dissesto.
Come ti possiamo difendere?
La sentenza numero 15134/2026 si inserisce all’interno del dominante quadro tracciato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi intorno reato fallimentare in parola, attualmente punito dall’art. 329, secondo comma, lett. b) del Codice della Crisi di Impresa, che si pone in continuità normativa e di interpretazione giurisprudenziale con l’art. 223, comma secondo, n. 2 legge fallimentare contestato all’imputato nel caso disaminato perché il reato risultava consumato prima della riforma.
Per difendersi dal delitto di bancarotta per effetto di operazioni dolose l’amministratore di diritto se ha effettivamente esercitato poteri gestori durante la sua carica, deve articolare un’efficace e ben strutturata linea difensiva, cercando di far rilevare che la sua condotta è tutt’al più qualificabile come colposa adducendo prove che possano corroborare il fatto che il dissesto non era affatto evento scontato e prevedibile
Per affrontare il merito dei fatti incolpativi molto spesso si rileva decisivo affiancare all’attività del penalista che ti deve assistere e difendere nel processo penale quella di un valido consulente tecnico contabile che possa verificare la fondatezza delle conclusioni cui è pervenuto il curatore della liquidazione giudiziale considerato che il PM, spesso ne recepisce le conclusioni trasfondendole nell’avviso di conclusione delle indagini e poi nella richiesta di rinvio a giudizio cui segue la fissazione dell’udienza preliminare.
Anche la prova testimoniale in alcune situazioni può rivelarsi utile per spiegare le ragioni per le quali è stata eseguita l’operazione societaria per far valere il giudizio ex ante vale a dire esprimibile al momento della sua realizzazione e non quello ex post espresso a distanza di molti anni dalla Procura investita della notizia di reato
In altri casi, nell’ipotesi in cui l’amministratore di diritto rinviato a giudizio risulti essere un mero prestanome la difesa potrà dimostrare – rigorosamente – che il proprio assistito non ha mai avuto la gestione dell’impresa per volontà dell’amministratore di fatto, facendo venir meno la componente psicologica del reato.
Se dopo attenta valutazione dei fatti contestati e delle prove a discarico (a vantaggio dell’imputato) si decidesse di affrontare il dibattimento potrebbe risultare utile tentare una transazione con la curatela fallimentare per scongiurare la costituzione di parte civile nei tuoi confronti con rivalsa sul tuo patrimonio ed avvantaggiarsi dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno (art. 62, n. 6 cod. pen.)
Tuttavia, non sempre è consigliabile affrontare il dibattimento con questa imputazione!
Qualora dalla disamina del materiale probatorio presente nel fascicolo per le indagini preliminari risulti poco probabile ottenere un esito assolutorio, consiglio di valutare attentamente la possibilità di definire il processo con riti alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato – secco o subordinato all’assunzione di una prova o applicazione della pena concordata), considerando la severità della risposta sanzionatoria prevista dalla norma che punisce il reato di bancarotta fraudolenta impropria con pena detentiva da tre a dieci anni di reclusione (con possibile aumento di pena per le aggravanti dei plurimi fatti di bancarotta e/o del valore rilevante della distrazione), con concreto rischio dell’imputato di riportare una pesante condanna, senza sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria con grave pregiudizio per la libertà personale ed il prosieguo dell’attività di impresa.
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Avv. Claudio Ramelli [mi occupo da oltre 25 anni dell’assistenza in sede penale di imprenditori individuali ed amministratori di società nei procedimenti per reati fallimentari, tributari e previdenziali]


