Rischia la bancarotta semplice l’amministratore che non ricapitalizza la società e non chiede la liquidazione giudiziale (Cassazione 20000/2026).
Hai ricoperto la carica di amministratore di un’impresa non operativa da anni, l’hai messa in liquidazione, non hai sottratto denaro o beni strumentali dalla società e quindi pensi, viene dichiarato il fallimento e vuoi sapere se rischi qualcosa in sede penale?
La risposta alla tua domanda si trova nella recente sentenzala trovi la recente sentenza numero 20000/2026 (depositata il 01 giugno 2026) della Corte di cassazione dettando questo principio:
- l’aggravamento del dissesto dell’impresa dovuto alla mancata convocazione dell’assemblea dei soci per la ricostituzione del capitale sociale sceso sotto il minimo legale e la mancata richiesta del fallimento (ora liquidazione giudiziale), sono condotte che espongono l’amministratore alla condanna penale per bancarotta semplice.
Il caso giudiziario.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’imputato era stato rinviato a giudizio nella sua qualità di amministratore di una società a responsabilità limitata e poi condannato sia in primo grado, sia in appello, per il reato bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto della società per colpevole inerzia consistita:
- nell’avere omesso di convocare l’assemblea per la ricostituzione del capitale sociale, sceso al di sotto del minimo legale (art. 224, n. 2, L. Fall.);
- per essersi astenuto dal richiedere la dichiarazione di fallimento della società (artt. 224, n. 1) e 217, n. 4, L. Fall.).
I giudici hanno ritenuto provati i fatti contestati perché, secondo quanto dichiarato dal consulente tecnico della curatela esaminato in dibattimento, la società dichiarata fallita nel 2020 (prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) aveva un patrimonio netto negativo di oltre tre milioni di euro già nel 2008 ed il cospicuo debito tributario era cresciuto esponenzialmente nell’arco di 12 anni sino alla data del fallimento a causa di sanzioni ed interessi.
Come si è difeso l’imputato in Cassazione?
La difesa dell’amministratore – imputato ha denunciato l’erroneità della decisione assunta dai giudici di appello per due ragioni:
- L’amministratore aveva messo in liquidazione la società sin dal 2004 e quindi la società non era più operativa da anni.
- Il valore dei beni della società aggrediti dalla curatela fallimentare risultava capiente rispetto ai crediti ammessi. Conseguentemente, nessun danno era ipotizzabile per i creditori dell’impresa.
La decisione della Cassazione ed il principio di diritto.
La Cassazione ha ritenuto infondate le censure difensive per le ragioni che seguono:
- l’avvio della fase di liquidazione della società fallita non ha determinato il venir meno del dovere dell’amministratore di procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci per procedere alla ricapitalizzazione.
Risulta, pertanto, qualificabile in termini di colpa specifica tale da integrare il reato contestato (art. 224, n. 2, L. Fall.) l’inadempimento di cui si è reso responsabile l’amministratore che ha completamente omesso di convocare l’assemblea dei soci per oltre un decennio per deliberare sulla ricostituzione del capitale sociale.
- Per le medesime ragioni l’amministratore che si è astenuto dal chiedere il fallimento per oltre un decennio pur in presenza di una situazione di obiettivo dissesto, configura l’ulteriore reato contestato (artt. 224, n. 1 e 217, n. 4, L. Fall.) in ragione della consapevole omissione che ha consentito l’incremento esponenziale del debito nei confronti del Fisco, quanto meno in termini di maggiori gli interessi passivi maturati sulle somme dovute all’Erario.
La sentenza in commento e le possibili strategie difensive.
Sul piano difensivo, l’accertamento deve concentrarsi anzitutto sul nesso causale tra la condotta omissiva contestata e l’effettivo aggravamento del dissesto.
In particolare, occorre verificare se, anche in presenza della tempestiva convocazione dell’assemblea o della richiesta di apertura della procedura concorsuale, il patrimonio sociale sarebbe stato concretamente preservato oppure se il dissesto fosse già irreversibile.
Parimenti rilevante è l’analisi della situazione economico-patrimoniale dell’impresa nel periodo contestato, al fine di dimostrare l’assenza di un effettivo incremento del passivo riconducibile all’inerzia dell’amministratore.
In sede processuale assume importanza fondamentale la verifica dell’elemento soggettivo della colpa, potendosi valorizzare eventuali situazioni di affidamento qualificato nei confronti di professionisti incaricati, la presenza di oggettive incertezze sulla reale consistenza della perdita del capitale o l’assenza di informazioni contabili complete.
Infine, nei casi in cui la società fosse già in fase di liquidazione e priva di concreta operatività, potrà essere approfondita la reale incidenza delle omissioni contestate sulla tutela dei creditori, verificando se il patrimonio disponibile fosse comunque sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie e se l’asserito aggravamento del dissesto sia stato effettivamente dimostrato dall’accusa.
Nella nostra esperienza professionale, le contestazioni di bancarotta semplice fondate su presunte omissioni gestorie richiedono quasi sempre una approfondita ricostruzione tecnico-contabile, spesso decisiva per dimostrare che il dissesto era già irreversibile o che il suo aggravamento non è causalmente riconducibile all’amministratore, quanto meno in termini di colpa.
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Avv. Claudio Ramelli – diritto penale fallimentare e dell’impresa –

