Hai utilizzato false fatture? Quando il pagamento del debito può evitarti la condanna penale (Cassazione 25818/2026).

Ti contestano il  reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti?

Il debito tributario oggetto di imputazione è stato rateizzato con l’Agenzia delle Entrate, hai pagato le rate e vuoi sapere se questa circostanza può essere sfruttata in sede penale per evitare una condanna fino a 8 anni di reclusione e la confisca del tuo patrimonio personale?

Sì: secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, confermato dalla sentenza in commento, il pagamento del debito tributario, seppure non costituisce automaticamente causa di non punibilità, rappresenta un elemento decisivo, quale condotta susseguente al reato, nella valutazione della particolare tenuità del fatto e può contribuire significativamente a evitare la condanna penale.

Il principio è affermato nella sentenza della Cassazione numero 25818/2026 – del 10.07.2026 che ha annullato la sentenza di condanna confermata anche in appello nonostante la presenza di un documentato, pagamento integrale del debito tributario.

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La contestazione penale e l’esito dei primi due gradi di giudizio.

L’imputato era stato condannato sia dal Tribunale, sia dalla Corte di appello, per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs.74/2000, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di fatture relative a spese mediche mai sostenute, indicava nella dichiarazione annuale dell’anno 2015, elementi passivi fittizi ottenendo un credito d’imposta di circa euro duemila.

Il ricorso per cassazione della difesa.

La difesa con il ricorso per cassazione ha contestato l’errore dei giudici di appello che avevano negato la causa di esclusione della punibilità nonostante fosse stato documentato nel corso del processo che l’imputato non solo aveva  adempiuto integralmente al pagamento del debito tributario, ma anche l’ulteriore circostanza che la prima rata del  piano di rateizzo era stata saldata ancora prima di aver ricevuto l’atto giudiziario contenente la contestazione penale.

La decisione della Cassazione.

La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione fissando, tuttavia, il seguente principio di diritto cui non si erano attenuti i giudici dei precedenti gradi di giudizio:  il pagamento del debito tributario successivo alla commissione del reato assume rilievo centrale ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.).

Di conseguenza, nei reati tributari, regolarizzare con l’Erario l’illecito risparmio di imposta ottenuto dal contribuente  per effetto dell’utilizzo della fattura falsa, deve essere preso in considerazione dal giudice del merito, trattandosi di comportamento successivo al reato suscettibile di essere valutato nell’ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, incidendo sulla gravità dell’offesa originaria.

 

Conclusioni e strategie difensive.

La sentenza numero 25818/2026 si pone in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale che a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n.87/2024 riconosce significativa rilevanza al pagamento del debito tributario rateizzato con l’Agenzia delle Entrate.

Questo principio è di fondamentale importanza per i reati tributari in cui non è prevista una soglia minima di punibilità legata all’ammontare dell’imposta evasa per i quali si rischia una condanna pesante anche per una fattura falsa di modestissimo valore.

E’ importante considerare che nei processi che ho patrocinato  per poter invocare l’appliocazione della causa di non punibilità, è stato fondamentale offrire la prova documentale:

(i) dell’avvenuta attivazione di un piano di rateizzazione anche a seguito di procedure deflattive del contenzioso tributario (accertamento con adesione, conciliazione, ravvedimento operoso);

(ii) della regolarità dei pagamenti mediante deposito degli F/24 quietanzati;

(iii) dell’entità attuale del debito residuo (quando non estinto) nonché del nesso tra la condotta riparatoria e la riduzione del danno erariale.

 

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Avv. Claudio Ramelli [diritto penale tributario e dell’economia]