Mezzi di impugnazione dei provvedimenti di sequestro preventivo: Riesame, Appello, Ricorso per cassazione.

RIESAME

Art. 322 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro preventivo

  1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice [321] l’imputato [6061] e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione [323] possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.
  2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento [588].

 

Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame

  1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni [99att.] dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro [257318322355] o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.
  2. La richiesta è presentata con le forme previste dall’articolo 582. Se la richiesta è proposta dall’imputato [6061] non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell’articolo 161comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l’avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l’avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un’altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l’avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.
  3. La cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
  4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale [136] prima dell’inizio della discussione.
  5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
  6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Almeno tre giorni prima, l’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
  7. Si applicano le disposizioni dell’articolo 309, commi 9, 9-bis (4) e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240, comma 2, del codice penale.
  8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.

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La richiesta di Riesame deve essere presentata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di esecuzione del provvedimento cautelare reale.

Possono costituire oggetto di richiesta di riesame esclusivamente i provvedimenti impositivi del vincolo reale, genetici; non anche i provvedimenti modificativi, quelli reiettivi di istanze di revoca del sequestro (oggetto di appello cautelare), né quelli meramente interlocutori.

Legittimati alla proposizione del riesame sono la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quelle che avrebbero diritto alla loro restituzione, anche se terzi estranei al procedimento.

Per tali si intendono le persone che vantino un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene, ovvero i titolari di diritti derivanti da rapporti di natura obbligatoria o da rapporti di fatto (come il possesso), che subiscano pregiudizio dal provvedimento.

Il riesame rappresenta un mezzo di impugnazione ad effetto totalmente devolutivo, pertanto il Tribunale cautelare investito del gravame decide con gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria che ha reso il provvedimento di sequestro e rivaluta ex novo quanto già esaminato dal pubblico ministero che ha richiesto l’adozione della misura ablatoria o dal Giudice che ha emesso il provvedimento.

I soggetti legittimati alla proposizione del Riesame possono enunciare motivi e dedurre motivi ulteriori sino all’inizio della discussione.

Possono dedurre questioni processuali inerenti a vizi del provvedimento di sequestro preventivo o procedurali, nonché questioni di merito genetiche (ossia relative alla validità e fondatezza del titolo cautelare).

La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento di sequestro.

La richiesta di riesame deve essere proposta entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento di sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ne sia venuto a conoscenza, pena l’inammissibilità del ricorso.

APPELLO

 

Art. 322 bis c.p.p. – Appello

  1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 322, il pubblico ministero, l’imputato [6061] e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione [323], possono proporre appello [99att.] contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero [3213].

1-bis. Sull’appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.

  1. L’appello non sospende l’esecuzione del provvedimento [588]. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 310.

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Fuori dei casi di riesame del decreto di sequestro preventivo, i soggetti legittimati (Pubblico ministero, imputato, difensore dell’imputato, persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione), possono proporre appello avverso gli altri provvedimenti in materia di sequestro preventivo (come quelli di rigetto della richiesta di sequestro o della richiesta di restituzione delle cose sequestrate) e quello di revoca emesso dal pubblico ministero.

L’appello deve essere proposto entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e deve essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale della Libertà distrettuale è di 10 giorni a far data dalla comunicazione del provvedimento da impugnare pena l’inammissibilità della impugnazione.

A differenza del Riesame l’appello è un mezzo di impugnazione parzialmente devolutivo con la conseguenza che il thema decidendum del Collegio cautelare sarà limitato ai capi ed ai punti del provvedimento sottoposti al vaglio del giudice superiore.

RICORSO PER CASSAZIONE

 

Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione.

  1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis324, il pubblico ministero, l’imputato [6061] e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
  2. Entro il termine previsto dall’articolo 324, comma 1 [99att.], contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione [569]. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame [324].
  3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 311, commi 3, 4 e 5.
  4. Il ricorso non sospende l’esecuzione della ordinanza [588].

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La norma prevede due mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione quale ricorso ordinario contro i provvedimenti in tema sequestro emessi dal Tribunale in sede di riesame ex art. 324 c.p.p. o di appello ex art. 322 bis c.p.p.; il ricorso per saltum avverso i provvedimenti di sequestro emessi dal giudice (non anche dal pubblico ministero).

Quest’ultimo funziona come mezzo di impugnazione alternativo al riesame. La sua proposizione, invero, rende inammissibile la richiesta di riesame già presentata.

Soggetti legittimati a proporre il ricorso ordinario sono l’imputato o indagato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Il ricorso per saltum può essere proposto solo contro i provvedimenti di sequestro preventivo.

In materia cautelare reale il termine per la proposizione del ricorso per cassazione contro l’ordinanza di rigetto resa all’esito del riesame o dell’appello dal Tribunale della Libertà distrettuale è di 15 giorni a far data dalla comunicazione del provvedimento.

Quanto al ricorso per saltum i termini sono quelli valevoli per la richiesta di riesame ex art. 324.

Il ricorrente deve enunciare i motivi di ricorso a pena di inammissibilità dello stesso ed ha la facoltà di indicare motivi nuovi.

In base al principio devolutivo, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato motivi di impugnazione; quindi a differenza del Riesame e similmente a quanto prescritto per l’appello cautelae il thema decidendum della Suprema Corte sarà limitato ai capi ed ai punti del provvedimento sottoposti allo scrutinio di legittimità.

Tuttavia è importante sottolineare che la parte ricorrente per cassazione con i motivi di ricorso può denunciare esclusivamente vizio di violazione di legge (art. 606, lett. b, c.p.p.) nel quale la giurisprudenza apicale fa rientrare l’ipotesi di mancanza assoluta di motivazione ovvero meramente motivazione apparente.

La decisione della Corte di Cassazione è definitiva.

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