Diritto Penale Fallimentare

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Lo Studio Legale Ramelli offre consulenza preventiva alle imprese individuali ed alle società, nonché assistenza in ogni fase del procedimento, comprese quella cautelare reale (provvedimenti di sequestro) e personale (custodia cautelare in carcere, agli arresti domiciliari, ecc.) per fatti di rilevanza penale commessi nel corso dell’attività di impresa svolta in forma collettiva in epoca antecedente o coeva alla liquidazione giudiziale (già sentenza dichiarativa di fallimento), ovvero per i reati consumati nel corso delle procedure concorsuali regolamentate, a far data dal 15 luglio 2022, dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, le cui disposizioni di carattere penale si pongono in sostanziale continuità normativa con quelle  regolamentate  dal R. D. 16 marzo 1942, n. 267, ad eccezione di alcune misure premiali che incidono sul processo penale, delle quali possono beneficiare imprenditori individuali o amministratori di società che si rivolgano agli Organismi preposti dalla legge per evitare l’insolvenza, agevolando cosi il componimento bonario e non contenzioso della crisi.

Le fattispecie di reato più comunemente trattate dallo Studio Ramelli sono quelle di bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale, particolarmente gravi in termini di risposta sanzionatoria, di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice (documentale o patrimoniale), riferita a quei fatti di reato che possono essere contestati, sia all’imprenditore individuale o al suo institore, sia, nella bancarotta c.d. impropria, agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori di società, con le specificità dettate dalla posizione di garanzia che ciascuna figura  assume rispetto alla tutela gli interessi del ceto creditorio.

Considerato che nella prassi giudiziaria l’indagine penale sui reati fallimentari nella quasi totalità dei casi trae origine dalla relazione che il  Curatore trasmette all’Ufficio del  PM territorialmente competente, per scrutinare gli aspetti di criticità nella gestione dell’impresa in crisi che potrebbero assumere rilevanza in sede penale, la difesa tecnica dovrebbe, auspicabilmente, intervenire nella fase prefallimentare e comunque, in sede penale, sin dalla fase delle indagini preliminari, per poter contrastare, con validi argomenti di natura tecnico-contabile o in termini di insussistenza della condotta tipica, l’ipotesi di reato che sarà formulata dalla Procura ricevente la notizia di reato, al fine di escludere la penale responsabilità dell’indagato o quanto meno la natura fraudolenta dell’azione od omissione, utile alla derubricazione dell’originaria incolpazione in una ipotesi di reato fallimentare meno afflittiva.