LA DELEGA DI FUNZIONI
Il D.lgs. 81/2008 prevede l’istituto della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di un atto organizzativo aziendale, con il quale si distribuisce il debito prevenzionistico tra più soggetti (il soggetto delegante trasferisce al soggetto delegato i propri poteri e connessi obblighi).
Art. 16 – Delega di funzioni
- La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e’ ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
- Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
- La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Art. 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
- Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Come si evince dalla norma, la delega di funzioni, per essere valida, deve rispettare una serie tassativa di condizioni, alcune di carattere contenutistico, altre di tipo formale.
E’ importante precisare che il conferimento di valida delega di funzioni non esonera comunque il datore di lavoro delegante da responsabilità nel caso di omessa vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del soggetto delegato delle funzioni assegnate.
Le attività contemplate dall’art. 17, data la loro primaria importanza nell’ambito della prevenzione e della protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non possono costituire oggetto di delega. La delega così conferita, pertanto, risulterà invalida.
La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità:
Cassazione penale sez. IV, 19/07/2019, n.44141
Il datore di lavoro ha l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite al delegato con la delega di funzioni
In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. In ogni caso, peraltro, l’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 subordina l’ammissibilità della delega di funzioni alla condizione che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Cassazione penale sez. IV, 19/07/2019, n.44141
L’onere della prova del conferimento della delega di funzioni grava su chi la allega
In materia di infortuni sul lavoro, l’onere della prova circa l’avvenuto conferimento della delega di funzioni – e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro – grava su chi l’allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità.
Cassazione penale sez. IV, 18/01/2019, n.18334
Non è configurabile responsabilità penale in capo al medico che abbia correttamente trasferito con delega di funzioni la cura del singolo paziente
Il medico in posizione apicale che abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, non risponde dell’evento lesivo conseguente alla condotta colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia trasferito la cura del singolo paziente, altrimenti configurandosi una responsabilità di posizione, in contrasto con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale (La S.C. in applicazione di tale principio, ha escluso la responsabilità penale di un primario di reparto per l’omicidio colposo di un paziente che non aveva visitato personalmente, verificatosi nell’arco di dieci giorni, senza che in tale ambito temporale gli fosse segnalato nulla dai medici della struttura).
Cassazione penale sez. IV, 16/11/2018, n.8094
Il direttore generale di struttura aziendale è destinatario iure proprio della normativa antinfortunistica, a prescindere dal conferimento della delega di funzioni
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore generale di una struttura aziendale è destinatario “iure proprio”, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù del ruolo apicale ricoperto, assume una posizione di garanzia a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori.
Cassazione penale sez. III, 27/03/2018, n.31421
La disciplina della delega di funzioni si applica anche al settore previdenziale ed assistenziale
La disciplina della delega di funzioni prevista dall’art. 16 del d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, sebbene espressamente dettata per la materia della sicurezza del lavoro, si estende anche alla delega conferita in altri settori tra i quali quello relativo agli obblighi previdenziali e assistenziali.
Cassazione penale sez. III, 01/06/2017, n.31364
Sui requisiti formali e contenutistici della delega di funzioni
In materia ambientale, come peraltro in materia di sicurezza sul lavoro, allorquando si tratti di aziende di non modeste dimensioni, il legale rappresentante può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell’organizzazione aziendale, affidare in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica e autonomia decisionale: in tal caso, la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti, quando si accerti che il titolare stesso non abbia interferito nella loro attività. Peraltro, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
Cassazione penale sez. IV, 26/04/2017, n.24958
La nomina dell’RSPP non costituisce delega di funzioni
La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale).
Cassazione penale sez. IV, 21/04/2016, n.22837
La delega di funzioni non esonera il datore di lavoro dal vigilare la corretta esecuzione delle funzioni da parte del soggetto delegato
In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.
Cassazione penale sez. IV, 16/12/2015, n.4350
Requisiti di validità della delega di funzioni
In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA