R.D. 16/03/1942 N. 267 (legge fallimentare) – DISPOSIZIONI PENALI

Art. 216 – Bancarotta fraudolenta

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (1) .

[1]  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2018, n. 222 (in Gazz. Uff. 12 dicembre 2018, n. 49), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacita’ per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziche’: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacita’ ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

 

Art. 217 – Bancarotta semplice.

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

 

Art. 217 bis – Esenzioni dai reati di bancarotta (1)

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e articolo 217non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche’ ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell’articolo 182-quinquies e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell’ articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , nonche’ ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalita’ di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti. (2) .

(1) Articolo inserito dall’articolo 48, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(2) Comma modificato dall’articolo 33, comma 1, lettera l-bis), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012 e dall’articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 e successivamente dall’articolo 2, comma 7, del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 marzo 2015, n. 20.

 

Art. 218 – Ricorso abusivo al credito (1).

  1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
  3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 32 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

 

Art. 219 – Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.

Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;

2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

 

Art. 220 – Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito.

È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all’art. 216, nell’elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

 

Art. 221 – Fallimento con procedimento sommario.

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

 

Art. 222 – Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

 

 

CAPO II

Art. 223 – Fatti di bancarotta fraudolenta.

Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; (1)

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 216.

 

(1) Numero sostituito dall’articolo 4 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

 

Art. 224 – Fatti di bancarotta semplice.

Si applicano le pene stabilite nell’art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

 

Art. 225 – Ricorso abusivo al credito.

Si applicano le pene stabilite nell’art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

 

Art. 226 – Denuncia di crediti inesistenti.

Si applicano le pene stabilite nell’art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

 

Art. 227 – Reati dell’institore.

All’institore dell’imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.

 

Art. 228 – Interesse privato del curatore negli atti del fallimento.

Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206 (1).

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

 

(1) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 229 – Accettazione di retribuzione non dovuta.

Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516 (1).

Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l’inabilitazione temporanea all’ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

(1) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 230 – Omessa consegna o deposito di cose del fallimento.

Il curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch’egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032 (1).

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309 (2).

(1) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(2) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 231 – Coadiutori del curatore.

Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione del fallimento.

 

Art. 232 – Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516, chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato (1).

Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.

La pena, nei casi previsti ai numeri 1 e 2, è aumentata se l’acquirente è un imprenditore che esercita un’attività commerciale.

(1) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 233 – Mercato di voto.

Il creditore che stipula col fallito o con altri nell’interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (1).

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell’interesse del fallito.

(1) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 234 – Esercizio abusivo di attività commerciale.

Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103 (1).

(1) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 235 – Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari (1).

Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549 (2).

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l’elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell’articolo 13 , secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 48 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(2) A norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 28 dicembre 1993, n. 561 la sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita dalla sanzione amministrativa e l’importo è stato così elevato dall’articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge.

 

 

CAPO III

Art. 236 – Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata (1) (2).

È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria o di amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti (3) (4).

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell’art. 227 agli institori dell’imprenditore;

3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 e al commissario del concordato preventivo o dell’amministrazione controllata;

4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori (5) .

Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4) (6).

(1) A norma dell’articolo 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.

(2) Rubrica modificata dall’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

(3) A norma dell’articolo 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.

(4) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

(5) A norma dell’articolo 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.

(6) Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

 

Art. 236 bis – (Falso in attestazioni e relazioni) (1).

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro (2).

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se’ o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

(1) Articolo inserito dall’articolo 33, comma 1, lettera l), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012.

(2) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

 

Art. 237 – Liquidazione coatta amministrativa (1).

L’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell’amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.

Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell’amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 (2).

(1) Articolo sostituito dall’articolo 99 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

(2) Comma aggiunto dall’articolo 100, comma 2, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

 

 

CAPO IV

Art. 238 – Esercizio dell’azione penale per reati in materia di fallimento.

Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l’azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all’art. 17.

È iniziata anche prima nel caso previsto dall’art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

 

Art. 239 – Mandato di cattura.

 [Per i reati preveduti negli articoli 216, 222, 223, 227 e 236, in rapporto all’ art. 216, comma 1 e 2, e nel caso di inosservanza dell’ordine di cui all’ art. 16, n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.

Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo.] (1)

(1) Articolo abrogato dall’articolo unico della legge 18 novembre 1964, n. 1217.

 

Art. 240 – Costituzione di parte civile (1).

  1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
  2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 100, comma 3, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

 

Art. 241 – Riabilitazione.

La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l’esecuzione e gli effetti.