L’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

L’art. 9 della legge Gelli Bianco disciplina l’azione di rivalsa esperibile nei confronti dell’operatore sanitario da parte della struttura sanitaria o dall’impresa assicuratrice tenute al risarcimento del danno e l’azione di responsabilità amministrativa esperibile a carico del professionista sanitario pubblico dipendente da parte del pubblico ministero presso la Corte dei conti, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti del medesimo sanitario ovvero della struttura sanitaria pubblica.

La disciplina dell’azione di rivalsa fa leva sugli istituti civilistici del regresso ex art. 1299 c.c. (in base al quale il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi) e della surroga ex artt. 1201, 1203 c.c. che stabilisce il subentro del debitore solvente nel medesimo diritto di credito spettante al creditore soddisfatto.

L’art. 9 prevede dei limiti all’esercizio dell’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del professionista sanitario, in particolare:

(i) la struttura può esercitare l’azione solo in caso di dolo o colpa grave del sanitario (non anche in caso di colpa lieve);

(ii) la struttura non può esercitare l’azione nel caso in cui l’evento lesivo si sia verificato a causa di disfunzioni o carenze direttamente imputabili alla struttura;

(iii) nel caso in cui l’esercente la professione sanitaria non sia stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata dalla struttura soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento;

(iv) la rivalsa non può eccedere il triplo del valore maggiore della retribuzione spettante al professionista sanitario al momento dei fatti, salvo in caso di dolo.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA