Art. 171 bis Legge 22/04/1941, n.633 – protezione del diritto d’autore

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

 

La fattispecie: La norma mira a sanzionare penalmente fatti offensivi del diritto d’autore. Il reato è integrato da varie condotte alternative: duplicazione di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; ovvero riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni, estrazione, reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione della banca dati.

Elemento soggettivo: Dolo specifico (fine di trarre profitto).

Momento di consumazione: momento in cui il soggetto agente realizza una delle condotte tipizzate.

Sanzione: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni; pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e della multa non inferiore a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. 

Procedibilità: d’ufficio 

Prescrizione: 6 anni, salvo aumento per atto interruttivo ex art. 161 c.p. 

 

La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità:

 

Cassazione penale sez. III, 22/02/2019, n.30386

In tema di diritto d’autore, ai fini della configurabilità del reato di cui dell’art. 171 comma 1, lett. a-bis), l. 22 aprile 1941, n. 633, la messa a disposizione del pubblico di una fotografia, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, deve riguardare una riproduzione che presenta carattere creativo, perché solo in presenza di tale requisito detta riproduzione è annoverabile tra le opere dell’ingegno tutelate dalla citata previsione sanzionatoria, rientrando le altre tipologie di foto nella minore tutela assicurata ai cd. “diritti connessi” al diritto di autore di cui agli artt. 87 e ss. della medesima legge.

 

Cassazione penale , sez. III , 18/07/2018 , n. 55009

La previsione di cui all’ art. 171-ter, comma 2, lett. a), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (che punisce chiunque riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi) si riferisce sia alle condotte previste dalla lett. c) sia a quelle contemplate dalla lett. d) del comma primo del predetto articolo, atteso il richiamo espresso alle “copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi”.

 

Cassazione penale , sez. III , 18/07/2018 , n. 55009

In tema di tutela penale del diritto d’autore, per la sussistenza dei reati previsti dall’ art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , si richiede il fine di lucro, che ricorre quando la condotta è volta a conseguire vantaggi economicamente valutabili e la cui concreta realizzazione non è tuttavia necessaria ai fini del perfezionamento delle fattispecie.

 

Cassazione penale sez. III, 16/03/2018, n.30047

Ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 171-bis della l. 22 aprile 1941, n. 633, sono tutelati dal diritto d’autore, quale risultato di creazione intellettuale, i programmi per elaboratore elettronico, intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti.

 

Cassazione penale , sez. III , 31/01/2018 , n. 14356

In tema di diritto d’autore, nel caso di detenzione per la vendita di supporti illecitamente duplicati ed altresì privi del contrassegno SIAE, non è configurabile il reato di detenzione per la vendita o di messa in commercio di supporti privi di detto contrassegno di cui all’ art. 171-ter, comma primo, lett. d) legge 22 aprile 1941, n. 633 , giacché tale reato presuppone l’autenticità del supporto detenuto.

 

Cassazione penale, sez. III, 02/12/2011, n. 7051

Quando la diffusione in un pub di un evento sportivo trasmesso da rete televisiva con accesso condizionato non risulta essere funzionale a far confluire nel locale un maggior numero di persone attratte dalla possibilità di seguire un evento sportivo gratuitamente, perché – come nella fattispecie – non è stata pubblicizzatala la diffusione nel pub dell’evento, nel pub sono presenti pochissimi avventori e a questi non viene richiesto nessun sovrapprezzo in ragione della possibilità di seguire l’evento trasmesso dall’emittente televisiva, non è configurabile l’ipotesi di cui all’art. 171 ter, lett. e) legge n. 633/41, che punisce chi in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (fattispecie relativa alla trasmissione di una partita di calcio da parte del titolare di un pub intestatario di un abbonamento di tipo domestico).

 

Cassazione penale , sez. III , 08/06/2011 , n. 29535

Le differenti espressioni, adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli art. 171 bis e ter, hanno esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché sia stata utilizzata la espressione “a scopo di profitto” e restringendola allorché il fatto sia stato previsto come reato solo se commesso” a fini di lucro. Si rileva che con tale ultima espressione deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale a favore dell’autore del fatto, non identificabile con qualsiasi vantaggio di altro genere. Pertanto, non integra una condotta penalmente rilevante la diffusione di una trasmissione criptata in un pubblico esercizio nella vigenza del “fine di lucro” se i clienti all’interno del locale non sono numerosi.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA