Art. 236 Legge fallimentare – CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI E CONVENZIONE DI MORATORIA (E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria o di amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

 

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell’art. 227 agli institori dell’imprenditore;

3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 e al commissario del concordato preventivo o dell’amministrazione controllata;

4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.

 

Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).

 

 

La fattispecie: la norma punisce la condotta dell’imprenditore individuale il quale abbia fatto apparire nella propria situazione patrimoniale delle poste attive inesistenti al fine di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo, di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso di tali intermediari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, ovvero abbia simulato crediti vantati da terzi nei suoi confronti al fine di alterare la corretta formazione della maggioranza.

Elemento soggettivo: dolo specifico, consistente nel fine di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il loro consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria.

Momento di consumazione: momento in cui l’agente si attribuisce attività inesistenti ovvero simula crediti inesistenti.

Sanzione: reclusione da 1 a 5 anni

Procedibilità: d’ufficio

Competenza: Tribunale monocratico.

Prescrizione: 6 anni.

 

La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria:

 

Cassazione penale sez. V, 10/07/2018, n.42591

Soggetto attivo dalle condotte criminose indicate nel primo comma dell’art. 236 legge fallimentare è solo l’imprenditore individuale e non anche i titolari di funzioni organiche nelle imprese sociali, quali amministratori e soci illimitatamente irresponsabili di una società in nome collettivo (In motivazione la Corte ha precisato che l’ampliamento in via interpretativa dell’ambito applicativo della norma a soggetti non indicati dalla stessa configurerebbe violazione del divieto di analogia “in malam partem”).

 

Cassazione penale sez. V, 15/06/2018, n.39517

Le innovazioni normative degli aspetti civilistici dell’istituto del concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis della legge fallimentare, a seguito delle modifiche introdotte nel 2012, non sono modificazioni della norma extra-penale integratrice del precetto sulla simulazione dei crediti, condotte distruttive, di cui all’articolo 236 della legge fallimentare, che si applica anche in riferimento al concordato preventivo con continuità dell’attività di impresa. Ad affermarlo è la Cassazione per la quale il reato previsto in materia di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione del debito vale anche nel caso di concordato con continuità aziendale. Respinta, dunque, la tesi della difesa che invocava un diverso regime penale per l’ipotesi di concordato in continuità. Per la Corte esiste sì una distinzione, ma è valida solo sul piano civilistico per assicurare la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

 

Cassazione penale , sez. V , 19/10/2016 , n. 51277

L’elenco dei soggetti attivi dei delitti di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 236 l. fall. è tassativo: non è punibile il liquidatore giudiziale nominato nel concordato preventivo con cessione di beni per non essere espressamente menzionato dalla norma, ma resta la previsione di responsabilità per gli altri soggetti elencati non solo per i fatti antecedenti all’ammissione al concordato, ma anche per quelli successivi.

 

Cassazione penale , sez. V , 28/05/2014 , n. 26444

In tema di reati fallimentari, le condotte distrattive poste in essere prima dell’ammissione al concordato preventivo rientrano, anche nel caso in cui la società non sia poi dichiarata fallita, nell’ambito previsionale dell’art. 236, comma 2, l. fall. il quale, in virtù dell’espresso richiamo all’art. 223 l. fall., punisce i fatti di bancarotta previsti dall’art. 236 l. fall., commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite.

 

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA