Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)

Tra i reati più comunemente ascritti in capo ai professionisti sanitari (medici e personale paramedico) per i quali è richiesta la difesa tecnica in sede penale nella esperienza professionale dello studio ricorre con notevole frequenza la contestazione del delitto di omicidio colposo (art. 590 codice penale) del quale, di seguito, viene riportata la norma incriminatrice, ed enunciati in sintesi: gli elementi costitutivi del reato,la procedibilità dell’azione penale,l’Autorità giudiziaria competente a conoscere del fatto, il termine di prescrizione, oltre al corredo di una rassegna della più recente e significativa giurisprudenza di legittimità.

 

Art. 589 cod. pen. – omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [586].

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 

Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

 

Elemento oggettivo: il delitto di omicidio colposo rappresenta un reato a forma libera; la condotta può consistere in un comportamento commissivo o, come nella maggior parte dei casi di omicidio colposo commesso da medici, omissivo,  che cagioni la morte di una persona.

Elemento soggettivo: colpa generica (imprudenza, negligenza o imperizia), ovvero colpa specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Momento consumativo: morte della persona

Prescrizione: comma 1 – 6 anni; comma 2 – 7 anni; comma 3 -10 anni; comma 4 – 15 anni.

Competenza: Tribunale monocratico

Procedibilità: d’ufficio

Pronunce della giurisprudenza di legittimità:

Cassazione penale sez. IV, 17/09/2019, n.41893

 

Non risponde di omicidio colposo il medico che abbia omesso di compiere alcune manovre di rianimazione cardiopolmonari privando il paziente solo di marginali chances di sopravvivenza.

La responsabilità del medico per il decesso del paziente può essere affermata, in occasione del giudizio controfattuale da effettuare in caso di addebito a titolo di responsabilità omissiva, solo allorquando sia possibile sostenere che, se la condotta omessa fosse stata tenuta, l’evento non si sarebbe verificato con, probabilità confinante con la certezza, alla luce del sapere scientifico e delle specificità del caso concreto (condizioni del paziente) (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo pronunciata dalla corte di appello a carico di un sanitario del 118 cui era stato addebitata la morte di un paziente, per avere l’imputato, intervenuto in via d’urgenza, omesso di compiere tutte le manovre di rianimazione cardiopolmonari necessarie, così da aver provocato la morte a seguito di infarto; secondo la Corte, infatti, l’omissione addebitata all’imputato, secondo la stessa ricostruzione operata in sede di merito, aveva privato il paziente solo di marginali chances di sopravvivenza, stimate in un arco tra il 2% e l’11%, fino al 23% soltanto in caso di emersione di ritmo defribrillabile, onde la causalità non poteva dirsi sussistente sulla base del giudizio controfattuale imposto, alla stregua del canone della “certezza processuale”, ai fini della condanna).

Cassazione penale sez. IV, 15/05/2019, n.26906

 

È responsabile di omicidio colposo il medico che per imperizia non abbia proceduto a diagnosi differenziale su un paziente con dolori addominali nella fossa iliaca.

 

Risponde di omicidio colposo per imperizia, nell’accertamento della malattia, e per negligenza, per l’omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del medico che, visitando un paziente che riferiva dolori addominali alla fossa iliaca sinistra, aveva proceduto solo ad un esame obiettivo, limitandosi agli accertamenti strumentali di base, con somministrazione di terapia medica per via endovenosa a mero scopo analgesico e dimissioni, senza considerare l’ipotesi di aneurisma aortico, riscontrabile con una semplice ecografia).

 

Cassazione penale sez. IV, 15/03/2019, n.26568

 

Esonero da responsabilità per omicidio colposo del medico che ometta l’esame radiologico al paziente con diagnosi di infarto intestinale, nel caso in cui l’omesso espletamento dell’esame non avrebbe evitato l’evento morte.

 

In tema di responsabilità medica, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità è necessario individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento, in quanto solo la conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della successiva evoluzione della malattia consente l’analisi della condotta omissiva colposa addebitata al sanitario onde effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di assoluzione dei medici cui era stato addebitato un ritardo nella diagnosi di un infarto intestinale, non essendosi accertato che il tempestivo espletamento dell’esame radiologico omesso avrebbe comunque permesso di evitare l’evento mortale).

Cassazione penale sez. IV, 06/03/2019, n.20270

 

Risponde di omicidio colposo il medico specializzando che per imperizia prescrive un farmaco in quantità errata.

In tema di colpa, la valutazione in ordine alla prevedibilità dell’evento va compiuta avendo riguardo anche alla concreta capacità dell’agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del medico specializzando in fase avanzata che, per imperizia grave nella gestione della terapia di una paziente oncologica, aveva trascritto nel foglio di prescrizione interna un medicinale in quantità errata cagionandone il decesso).

Cassazione penale sez. IV, 19/02/2019, n.32477

 

Responsabilità ex art. 589 c.p. del direttore sanitario della clinica privata, del medico e dell’anestesista per aver cagionato la morte della paziente in seguito al parto.

Al direttore sanitario di una casa di cura privata spettano poteri di gestione della struttura e doveri di vigilanza e organizzazione tecnico-sanitaria, compresi quelli di predisposizione di precisi protocolli inerenti al ricovero dei pazienti, all’accettazione dei medesimi, all’informativa interna di tutte le situazioni di rischio, alla gestione delle emergenze, alle modalità di contatto di altre strutture ospedaliere cui avviare i degenti in caso di necessità e all’adozione di scorte di sangue e/o di medicine in caso di necessità. Il conferimento di tali poteri comporta, quindi, l’attribuzione al direttore sanitario di una “posizione di garanzia” giuridicamente rilevante, tale da consentire di configurare una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata ed inadeguata organizzazione della casa di cura privata, qualora il reato non sia ascrivibile esclusivamente al medico e/o ad altri operatori della struttura (fattispecie in materia di omicidio colposo per la morte di una paziente a seguito di parto avvenuta in un casa di cura, per la quale, in sede di merito, erano stati condannati non solo il medico e l’anestesista, ma anche il direttore sanitario della clinica privata; la Corte, pur annullando il reato per prescrizione, ha ritenuto che ai fini civili correttamente era stata ravvisata la colpa anche del direttore sanitario, per la sua accertata responsabilità per le carenze strutturali della casa di cura, in particolare in conseguenza dell’omessa predisposizione di un adeguato meccanismo interno alla struttura di verifica delle condizioni dei pazienti all’ingresso e dell’omessa predisposizione di un protocollo per le situazioni di emergenza).

Cassazione penale sez. IV, 30/01/2019, n.27539

 

Responsabilità dell’ostetrica che ometta con colpa di comunicare al medico lo stato di sofferenza fetale, cagionando il decesso del feto.

La posizione di garanzia rivestita dall’ostetrica è ricavabile dallo statuto regolamentare della sua figura professionale (vedi la direttiva 80/155/Ce del 21 gennaio 1980; il d.lg. n. 206 del 2007; il regolamento per l’esercizio professionale della professione di ostetrica approvato dal Consiglio superiore di sanità il 10 febbraio 2000; il d.m. sanità n. 740 del 1994). In base a tale coacervo normativo, l’ostetrica, tra i vari compiti, deve: a) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale; b) effettuare gli esami necessari al controllo dell’evoluzione della gravidanza normale; c) attenersi ai protocolli previsti per il monitoraggio della gravidanza fisiologica; d) individuare le situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico, adottando, ove occorrono, le eventuali misure di emergenza indifferibile; e) valutare eventuali anomalie dei tracciati e darne comunicazione ai sanitario (nel caso di specie, la sentenza impugnata, con congruo ed esauriente apparato argomentativo, aveva evidenziato che l’ostetrica, in conseguenza degli errori e delle omissioni precedenti commessi in violazione dei propri doveri istituzionali, non aveva sollecitato l’attenzione del dottore , il quale, se avesse conosciuto tempestivamente la situazione di sofferenza fetale, sarebbe potuto intervenire tempestivamente, scongiurando il verificarsi dell’evento letale).

 

Cassazione penale sez. IV, 08/11/2018, n.8086

 

Risponde di omicidio colposo il medico endocrinologo che prescrive fendimetrazina in violazione di quanto stabilito nei decreti ministeriali.

Integra il reato di omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p. la condotta del medico endocrinologo che, nel corso della dieta dimagrante sottoposta ad una paziente, ne abbia provocato il decesso attraverso la prescrizione del farmaco fendimetrazina nonostante il divieto disposto da diversi decreti ministeriali succedutisi negli anni, per un periodo superiore a tre mesi in violazione dell’art. 2, co. 2, lett. e), d.m. 18 settembre 1997, pur conoscendo i rischi legati all’uso di tale farmaco in combinazione ad altri, ed omettendo di acquisire le informazioni anamnesiche e di disporre gli accertamenti clinici strumentali necessari per valutare l’opportunità della cura per una paziente debilitata dalla perdita di 40 kg in sei mesi (nello specifico la suprema Corte ha ritenuto sussistente il nesso causale sulla base del giudizio controfattuale espresso dai periti, ad avviso dei quali la paziente “con elevato grado di probabilità logico-razionale” non sarebbe deceduta ove non avesse assunto le sostanze prescritte dall’imputato, “nelle forme e nella cronologia al dunque registrate”, attesa l’assenza di “chiavi di lettura alternative a quella complessivamente identificata come riconducibile al meccanismo di azione proprio dei simpaticomimetici).

 

Cassazione penale sez. IV, 19/07/2017, n.50975

 

Omicidio colposo: sussiste il nesso di causalità tra l’intempestiva diagnosi di tumore ed il decesso del paziente se la diagnosi tempestiva avrebbe consentito il ricorso a terapie.

In tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l’intempestiva diagnosi di una malattia tumorale e il decesso del paziente, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove dal giudizio controfattuale risulti l’alta probabilità logica che la diagnosi tempestiva avrebbe consentito il ricorso a terapie atte a incidere positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che la morte si sarebbe verificata in epoca posteriore o con minore intensità lesiva.

 

Cassazione penale sez. IV, 11/07/2017, n.44622

 

Risponde di omicidio colposo il medico che, subentrando nel turno, omette di consultare la cartella clinica e di disporre esame endoscopico del paziente

In tema di colpa professionale, il medico che succede ad un collega nel turno in un reparto ospedaliero assume nei confronti dei pazienti ricoverati la medesima posizione di garanzia di cui quest’ultimo era titolare, circostanza che lo obbliga ad informarsi circa le condizioni di salute dei pazienti medesimi e delle particolari cure di cui necessitano. Fattispecie relativa alla riconosciuta responsabilità per omicidio colposo del medico subentrante nel turno che, omettendo di consultare la cartella clinica informatizzata, in un caso di “riferita ingestione di osso di pollo”, ometteva di disporre l’esame endoscopico del paziente, poi deceduto per shock emorragico provocato dal corpo estraneo infisso nella parete dell’esofago).

Cassazione penale sez. IV, 21/06/2017, n.18334

 

Esenzione da responsabilità del medico in posizione apicale per il fatto di omicidio colposo commesso dal medico di livello funzionale inferiore.

Il medico in posizione apicale che abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, non risponde dell’evento lesivo conseguente alla condotta colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia trasferito la cura del singolo paziente, altrimenti configurandosi una responsabilità di posizione, in contrasto col principio costituzionale di personalità della responsabilità penale. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha escluso la responsabilità penale di un primario di reparto per l’omicidio colposo di un paziente che non aveva visitato personalmente, verificatosi nell’arco di dieci giorni, senza che in tale ambito temporale gli fosse segnalato nulla dai medici della struttura).

 

Cassazione penale sez. IV, 18/05/2017, n.43476

 

Risponde di omicidio colposo il medico psichiatra che abbia omesso di attivare le terapie volte a prevenire il suicidio della paziente affetta da schizofrenia paranoide cronica.

Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia che comprende un obbligo di controllo e di protezione del paziente, diretto a prevenire il pericolo di commissione di atti lesivi ai danni di terzi e di comportamenti pregiudizievoli per se stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l’affermazione di responsabilità per il reato di omicidio colposo di un medico del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico per il suicidio di una paziente affetta da schizofrenia paranoide cronica, avvenuto qualche ora dopo che la paziente, presentatasi in ospedale dopo avere ingerito un intero flacone di Serenase, era stata dimessa dal medico, senza attivare alcuna terapia e alcun meccanismo di controllo) .

Cassazione penale sez. IV, 19/09/2016, n.39838

 

Posizione di garanzia del medico che continua a prestare assistenza al paziente trasferito in altro reparto.

In tema di responsabilità professionale, assume una posizione di garanzia il medico del pronto soccorso che, dopo aver disposto il ricovero del paziente in un reparto specialistico, nuovamente interpellato dal personale paramedico per un consulto, senza che fosse stato previamente allertato il medico di turno responsabile del reparto, abbia continuato a prestare assistenza al paziente disponendo ulteriori trattamenti terapeutici. (Nella specie, relativa ad omicidio colposo, la S.C. ha anche precisato che, per ritenere operante la posizione di garanzia, è necessario che la continuità assistenziale assicurata dal personale infermieristico del reparto sia risultata idonea a rendere edotto il medico in ordine all’evoluzione del quadro clinico inizialmente riscontrato).

Cassazione penale sez. IV, 14/06/2016, n.33609

 

Risponde di omicidio colposo lo psichiatra che non abbia adottato le misure di protezione volte ad impedire il suicidio della paziente affetta da disturbo bipolare in fase depressiva.

É responsabile di omicidio colposo, per violazione dei parametri della colpa generica, il medico psichiatra in servizio presso il reparto di neuropsichiatria di una casa di cura il quale ometta l’adozione di adeguate misure di protezione idonee a impedire che una paziente, ricoverata con diagnosi di disturbo bipolare in fase depressiva con ideazione negativa a sfondo suicidario, si allontani dalla stanza in cui è ricoverata, raggiunga un’impalcatura allestita all’esterno della struttura ospedaliera e si uccida lasciandosi cadere nel vuoto.

Cassazione penale sez. IV, 14/06/2016, n.40703

 

Obbligo del ginecologo di seguire con diligenza la gravidanza delle pazienti: l’omessa visita della paziente affetta da varicella assurge a reato di omicidio colposo.

In tema di responsabilità professionale medica, sussiste a carico del medico ginecologo l’obbligo di seguire con diligenza la gravidanza delle pazienti che a lui si affidano, avendo egli il dovere di assicurare attraverso i concordati controlli periodici, nonché interpretando e valorizzandole sintomatologie riferite, o comunque apprese, che la gravidanza possa giungere a compimento senza danni per la madre e per il nascituro. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna di un ginecologo che, in presenza di una riferita infezione da varicella con gravi difficoltà respiratorie, aveva omesso di visitare la paziente e di disporre l’immediato ricovero in ospedale).

 

Cassazione penale sez. IV, 28/04/2016, n.39028

 

Non risponde di omicidio colposo il medico di guardia per il suicidio del detenuto se questo non era prevedibile.

Il medico di guardia all’interno di una struttura carceraria non risponde di omicidio colposo in caso di suicidio del detenuto, se il suicidio stesso non risulta prevedibile.

 

Cassazione penale sez. IV, 14/04/2016, n.31490

 

Il Giudice deve individuare la corretta manovra che il chirurgo avrebbe dovuto effettuare in luogo di quella imprudente posta in essere.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità per fatto colposo, è sempre necessario individuare la regola cautelare, preesistente alla condotta, che ne indica le corrette modalità di svolgimento, non potendo il giudice limitarsi a fare ricorso ai concetti di prudenza, perizia e diligenza senza indicare in concreto quale sia il comportamento doveroso che tali regole cautelari imponevano di adottare. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo di un medico per il decesso di un paziente a seguito di un intervento chirurgico, ritenendo imprudente e/o imperita la manovra chirurgica attuata senza, tuttavia, indicare le modalità di condotta che prudenza e perizia prescrivevano di adottare nella fattispecie).

Cassazione penale sez. IV, 07/01/2016, n.1846

 

Responsabilità del medico che in presenza di indici significativi omette di assumere le necessarie iniziative per curare la patologia del paziente.

In tema di colpa medica – in considerazione della posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente con l’instaurazione della relazione terapeutica – il sanitario che, avendo in cura il paziente per stati di ansia o sindrome depressiva, in presenza di apprezzabili indici significativi di un atteggiamento di negazione di patologie di diversa natura, ometta di approfondire le condizioni cliniche generali dell’assistito e di assumere le necessarie iniziative per indurlo alla cura di tale patologia, è responsabile per le prevedibili conseguenze lesive derivate dalla patologia medesima. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso la responsabilità di un neurologo in relazione al decesso di una sua paziente affetta da patologia oncologica non ritenendo adeguatamente provati né il presupposto di fatto dell’omesso approfondimento delle condizioni generali della paziente, che era stata comunque avviata ad una visita specialistica, né il nesso causale, essendo incerto il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia).

Cassazione penale sez. IV, 09/07/2015, n.32756

 

Risponde di omicidio colposo l’infermiera che, senza indicazioni del medico, alimenti il paziente malato di ictus cagionandone il decesso

L’infermiera che, senza indicazioni del medico, alimenti il paziente malato di ictus causandone il decesso è responsabile di omicidio colposo, ricorrendone i presupposti sotto entrambi i profili della colpa e del nesso causale: in particolare, la scelta imprudente della somministrazione del cibo, in assenza di indicazione da parte del medico ed in assenza, comunque, dei necessari test in grado di consentire di apprezzare le condizioni di deglutizione del paziente, integrano la violazione delle linee guida di settore. Né a tale riguardo potrebbe rilevare l’esimente di cui all’art. 3 d.l. n. 158 del 2012, in quanto applicabile limitatamente ai casi nei quali si faccia questione di essersi attenuti a linee guida e, quindi, solo allorquando si discuta della ”perizia” del sanitario, non estendendosi alle condotte professionali “negligenti” ed “imprudenti”, anche perché è concettualmente da escludere che le linee guida e le buone prassi possano in qualche modo prendere in considerazione comportamenti connotati da tali profili di colpa.

 

Cassazione penale sez. IV, 08/05/2015, n.34296

 

Responsabilità per omicidio colposo: è necessario verificare che il decesso del paziente per infezione settica fosse prevedibile

In tema di colpa, la necessaria “prevedibilità” ex ante dell’evento non può ovviamente riguardare la configurazione dello “specifico” fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma, per converso, essa, onde non pervenire a eccessive generalizzazioni dell’evento prevedibile che finirebbero con lo svuotare il significato e il ruolo selettivo di tale requisito, deve mantenere un certo grado di “categorialità”, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo, tenendo conto del principio in forza del quale il giudizio di prevedibilità altro non è che il giudizio circa la possibilità di previsione di eventi simili e, dunque, di eventi che hanno in comune con il risultato concreto prodottosi determinate caratteristiche (sezioni Unite, 24 aprile 2014, Espenhahn). (Fattispecie in cui è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna di un medico per il reato di omicidio colposo in danno di un paziente, che si assumeva deceduto per un’infezione settica, sul rilievo che tale evento non poteva considerarsi prevedibile rispetto alla somministrazione di olio di ricino, cui poteva semmai ricollegarsi un effetto emetico con conseguente disidratazione, ma non un rischio morte, non ipotizzabile in astratto, né in concreto giustificato dalla tenera età e dalle condizioni del paziente).

Cassazione penale sez. IV, 10/12/2014, n.2192

 

Concorso nel reato di omicidio colposo del medico e dell’infermiere per la somministrazione di un farmaco al quale il paziente era allergico

 

Si ravvisa in capo all’infermiere un preciso dovere di attendere all’attività di somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico, occorrendo viceversa intendere l’assolvimento secondo modalità coerenti a una forma di collaborazione con il personale medico, orientata in termini critici, non già al fine di sindacare l’operato del medico bensì allo scopo di richiamare l’attenzione sugli errori percepiti o percepibili; risponde, pertanto, in concorso di omicidio colposo l’infermiere che abbia cagionato il decesso di un paziente somministrando un farmaco contenente Amoxicillina (Amplital) cui lo stesso era allergico, avendo preso conoscenza in termini inequivocabili sia dell’allergia sia dell’erronea prescrizione (potenzialmente letale) da parte del medico in occasione dell’intervista effettuata da quest’ultimo al paziente in occasione del ricovero.

Cassazione penale sez. IV, 02/07/2014, n.49654

La perdita di modeste chance di sopravvivenza cagionata dalla condotta negligente del medico non vale a configurare il delitto di omicidio colposo

La perdita di modeste chances di sopravvivenza cagionata dalla condotta pur manifestamente negligente del medico (in caso di corretta diagnosi e attivazione terapeutica si sarebbe mantenuta, per la patologia in atto, una percentuale di mortalità pari all’83% dei casi) non fonda il rapporto di causalità tra omissione del medico ed evento morte alla stregua dei criteri di elevata probabilità logica e credibilità razionale, determinando così l’esito assolutorio per insussistenza del fatto tipico pur in presenza di un comportamento gravemente negligente del sanitario, che non può da solo fondare il rimprovero in assenza di nesso condizionalistico tra condotta ed evento.

Cassazione penale sez. IV, 01/07/2014, n.34239

 

Responsabilità per omicidio colposo del medico che ometta di chiedere al paziente la sussistenza di allergie ad un farmaco

È ravvisabile la colpa in capo al medico che abbia omesso di richiedere espressamente al paziente, nonostante il silenzio della cartella clinica, la sussistenza di allergie a uno specifico farmaco che egli intenda somministrargli, senza che il sanitario possa affidarsi completamente all’anamnesi compiuta dal medico del pronto soccorso al momento precedente del ricovero. La presenza di allergie ai farmaci è, infatti, un dato fondamentale per qualunque medico, che può essere diverso dal collega che ha raccolto l’anamnesi, onde colui che intende somministrare un farmaco non può esimersi dal chiedere al paziente se sia allergico a tale farmaco, non potendo fare legittimo affidamento sulla raccolta dell’anamnesi da parte dei medici che lo hanno preceduto. (Nella specie, la Corte, nell’annullare la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo perché estinto per prescrizione, ha rigettato il ricorso ai fini civili, ravvisando la colpa nella condotta del medico che somministrando al paziente un farmaco cui era allergico ne aveva provocato la morte a seguito di shock anafilattico, non potendosi sostenere l’affidamento incolpevole al comportamento dei medici che in precedenza avevano effettuato l’anamnesi e redatto la cartella clinica non menzionando l’affezione allergica).

Cassazione penale sez. IV, 12/12/2013, n.4058

 

Rispondono di omicidio colposo tutti i medici dell’equipe per omesso studio pre-chirurgico della paziente deceduta per arresto cardiocircolatorio da shock settico.

In tema di responsabilità del medico che lavora in un’equipe, in caso di decesso del paziente, ne risponde ogni medico che non osservi le regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed oggettive mansioni svolte, e che venga meno al dovere di conoscere e valutare le attività degli altri medici così da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri e che siano evidenti per un professionista medio (nella specie si confermava integralmente la condanna per il delitto di omicidio colposo commesso dai componenti dell’equipe medica in danno di una paziente, per avere proceduto all’esecuzione di un’operazione chirurgica di asportazione di un mioma senza provvedere ad un adeguato studio pre-chirurgico della paziente, cagionando alla stessa una perforazione dell’utero e del sigma, omettendo successivamente specifici controlli e trascurando l’analisi dei singoli sintomi obiettivamente rilevabili. In conseguenza di tali condotte, la paziente decedeva per arresto cardiocircolatorio da shock settico).

Cassazione penale sez. IV, 29/01/2013, n.16237

 

Omicidio colposo e buone pratiche mediche

L’art. 3 l. 8 novembre 2012, n. 189 ha determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie. La modifica normativa, infatti, esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. Alla stregua della nuova legge, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l’esercente le professioni sanitarie; e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti. Alla luce della nuova normativa, l’entità della violazione va rapportata agli standard di perizia richiesti dalle linee guida, dalle virtuose pratiche mediche o, in mancanza, da corroborate informazioni scientifiche di base: quanto maggiore sarà il distacco dal modello di comportamento, tanto maggiore sarà la colpa; e si potrà ragionevolmente parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato definito dalle standardizzate regole d’azione. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa a carico di un medico chirurgo, che, nel corso dell’esecuzione, in una clinica privata, di intervento di ernia discale recidivante, aveva leso la vena e l’arteria iliaca del paziente, causandone la morte, in ragione della novella costituita dalla l. n. 189/2012 che in punto di responsabilità professionale ha escluso la rilevanza penale delle condotte determinate da colpa lieve del sanitario).

Cassazione penale sez. IV, 29/01/2013, n.7967

 

Risponde di omicidio colposo il medico che abbia omesso di eseguire il parto cesareo cagionando il decesso del feto per insufficienza respiratoria

La relazione terapeutica tra sanitario e paziente comporta l’investimento in capo al primo di una posizione di garanzia – sub specie di obblighi impeditivi – in favore del secondo. Ciò fa sì che si abbia omicidio colposo in caso di decesso del feto derivante da grave insufficienza respiratoria, verificatosi per l’omissione da parte dei sanitari dell’esecuzione delle azioni doverose (nel caso “de quo”: parto cesareo).

By Claudio Ramelli @Riproduzione riservata