
Il tecnico di radiologia risponde in sede penale solo se il danno alla persona deriva dall’errata esecuzione dell’esame prescritto dal medico.

Va assolto dal peculato il medico ospedaliero che riceve compensi da pazienti privati non prenotati tramite il SSN.

Se l’impugnazione è proposta dalla sola parte civile il nesso causale tra l’azione imperita e le lesioni colpose deve essere accertato secondo i criteri civilistici della responsabilità aquiliana.

Commette il delitto di falso ideologico in atto pubblico il sanitario che riporta in modo infedele nella cartella clinica gli eventi dell’intervento chirurgico.

Per la consumazione del reato di omissione di atti di ufficio è sufficiente dimostrare il dolo generico del sanitario.

Esercizio abusivo della professione medica per il titolare del centro che utilizza il macchinario per trattamenti estetici senza la consulenza di un medico.

Omicidio colposo per l’infermiere del triage che sottovaluta i sintomi del paziente presentatosi al Pronto Soccorso assegnandogli erroneamente un codice non urgente.

Non ricorre il falso ideologico quando il medico del pronto soccorso attesta una lesione effettivamente esistente anche se in realtà non è prodotta dall’evento dichiarato dal paziente.

Assolto con formula piena il medico chirurgo che esamina la bocca della paziente senza compiere attività terapeutica riservata all’odontoiatra.

